Page 225 - Quaderno 2017-8
P. 225

fascista e la nascita della carta costituzionale nel 1948 si è avvertito il primo grande segnale di

            cambiamento e di tutela nei confronti dei diritti spettanti ad ogni uomo, compreso l’indagato-
            imputato sottoposto a processo. L’inviolabilità della libertà personale, sancita all’art. 13 della

            Costituzione insieme all’art. 27 secondo comma riferito alla presunzione di non colpevolezza,

            come si è visto, costituiscono i due baluardi a cui guarda il legislatore nel 1989 con la creazione

            del nuovo codice di procedura penale. L’intervento codicistico in materia di misure cautelari
            personali è volto principalmente a proteggere la figura dell’imputato. Il diktat è portare la misura

            inframuraria da regola ad eccezione, ricorrendo all’utilizzo dell’istituto della custodia solamente

            nei casi in cui le altre misure cautelari risultino inadeguate. I buoni  propositi di lasciare alla

            custodia carceraria il ruolo di extrema ratio vengono più volte screditati nel corso degli ultimi
            anni, nei quali si “riaprono ferite” che sembravano essere completamente risarcite. Ad aprire gli

            occhi all’Italia è la Corte di Strasburgo che, a seguito della Sentenza Torreggiani, sottolinea

            come l’abuso della custodia carceraria sia una delle cause che hanno portato il nostro Paese al
            connesso problema del sovraffollamento carcerario. Per risolvere la delicata questione la Corte

            costituzionale ha demolito tutte quelle presunzioni di adeguatezza che aveva ritenuto fino a

            pochi anni fa essenziali a fronteggiare le paure e soddisfare i bisogni della società che si

            creavano a  seconda degli  “allarmi  sociali”. Sotto la scorta delle pronunce dei  giudici della

            Consulta, anche il legislatore è recentemente intervenuto con la legge 47/2015 al fine di
            individuare delle linee guida per orientare i contrasti interpretativi e risolvere la frammentarietà

            patologica che ha caratterizzato gli ultimi interventi legislativi in materia di misure  cautelari.

            L’obiettivo principale risiede ancora una volta nell’intento di evitare l’abuso delle misure
            cautelari quali anticipazione della pena, in particolare il ricorso al carcere. Affiancato dal

            “sostegno legislativo”, il giudice cautelare viene più che mai responsabilizzato nel mantenere le

            promesse di questa grande scommessa giuridica, sociale e culturale.

                  Il problema della legittimità della misura cautelare coercitiva, nel  quadro d’insieme
            dell’architettura delle  Grundnormen  in materia di libertà  personale e giurisdizione penale, si

            identifica con quello della legittimità dei  fini che ad essa sono attribuiti. Soltanto avendo

            riguardo alle finalità in funzione delle quali sono ordinate le ipotesi di applicazione delle misure

            cautelari, sarà possibile verificare che nel trattamento dell’imputato, sia pure assoggettato alla
            coercizione personale, non si parta dal presupposto di una sua identificazione con il colpevole,

            e che, di conseguenza, la custodia preventiva non venga utilizzata come pena anticipata rispetto

            alla condanna, che sola può legittimare l’applicazione della sanzione vera e propria.




                                                          - 223 -
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230