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fascista e la nascita della carta costituzionale nel 1948 si è avvertito il primo grande segnale di
cambiamento e di tutela nei confronti dei diritti spettanti ad ogni uomo, compreso l’indagato-
imputato sottoposto a processo. L’inviolabilità della libertà personale, sancita all’art. 13 della
Costituzione insieme all’art. 27 secondo comma riferito alla presunzione di non colpevolezza,
come si è visto, costituiscono i due baluardi a cui guarda il legislatore nel 1989 con la creazione
del nuovo codice di procedura penale. L’intervento codicistico in materia di misure cautelari
personali è volto principalmente a proteggere la figura dell’imputato. Il diktat è portare la misura
inframuraria da regola ad eccezione, ricorrendo all’utilizzo dell’istituto della custodia solamente
nei casi in cui le altre misure cautelari risultino inadeguate. I buoni propositi di lasciare alla
custodia carceraria il ruolo di extrema ratio vengono più volte screditati nel corso degli ultimi
anni, nei quali si “riaprono ferite” che sembravano essere completamente risarcite. Ad aprire gli
occhi all’Italia è la Corte di Strasburgo che, a seguito della Sentenza Torreggiani, sottolinea
come l’abuso della custodia carceraria sia una delle cause che hanno portato il nostro Paese al
connesso problema del sovraffollamento carcerario. Per risolvere la delicata questione la Corte
costituzionale ha demolito tutte quelle presunzioni di adeguatezza che aveva ritenuto fino a
pochi anni fa essenziali a fronteggiare le paure e soddisfare i bisogni della società che si
creavano a seconda degli “allarmi sociali”. Sotto la scorta delle pronunce dei giudici della
Consulta, anche il legislatore è recentemente intervenuto con la legge 47/2015 al fine di
individuare delle linee guida per orientare i contrasti interpretativi e risolvere la frammentarietà
patologica che ha caratterizzato gli ultimi interventi legislativi in materia di misure cautelari.
L’obiettivo principale risiede ancora una volta nell’intento di evitare l’abuso delle misure
cautelari quali anticipazione della pena, in particolare il ricorso al carcere. Affiancato dal
“sostegno legislativo”, il giudice cautelare viene più che mai responsabilizzato nel mantenere le
promesse di questa grande scommessa giuridica, sociale e culturale.
Il problema della legittimità della misura cautelare coercitiva, nel quadro d’insieme
dell’architettura delle Grundnormen in materia di libertà personale e giurisdizione penale, si
identifica con quello della legittimità dei fini che ad essa sono attribuiti. Soltanto avendo
riguardo alle finalità in funzione delle quali sono ordinate le ipotesi di applicazione delle misure
cautelari, sarà possibile verificare che nel trattamento dell’imputato, sia pure assoggettato alla
coercizione personale, non si parta dal presupposto di una sua identificazione con il colpevole,
e che, di conseguenza, la custodia preventiva non venga utilizzata come pena anticipata rispetto
alla condanna, che sola può legittimare l’applicazione della sanzione vera e propria.
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