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ingiustificatamente  nel tempo. La temporaneità  della  legge  veniva,  dunque, specificamente

            invocata dalla Corte come condizione della provvisoria legittimità costituzionale, riconducendo
            questa decisione a quelle sentenze  di  accertamento  di  illegittimità  formale  non seguite  da

            dispositivo caducatorio, cui la dottrina aveva  mosso diverse critiche: a molti studiosi, infatti,

            non  sembrava  possibile  ammettere  che una norma  incostituzionale  potesse  non  essere

            dichiarata tale solo per la sua natura transitoria, come se la nostra Costituzione potesse essere
            derogata, per un tempo determinato o indeterminato, da un atto avente forza di legge ordinaria,

            purché auto-definitosi temporaneo.

                  I timori di questa parte della dottrina si sono dimostrati fondati: gli indirizzi indicati dalla

            Corte vennero disattesi dal legislatore che, tramite proroghe giustificate con continui richiami
            alla necessità, ai rischi e alle crisi sociali o politiche, ha reso perpetua l’originaria temporaneità e

            ha  consolidato il paradigma emergenziale come metodo nelle scelte del legislatore penale.

                  Abbiamo  ereditato diversi  aspetti dal  metodo  sviluppatosi  in  quegli  anni  in risposta
            all’emergenza eversione: la riduzione dei diritti e delle garanzie; il valore simbolico delle leggi; la

            tendenza  di  normative  nate  come  emergenziali  a farsi ordinarie.  Ovviamente,  però, sono

            mutati  i confini e le soggettività oggetto  delle  odierne  discipline,  tutte improntate alla

            prevenzione  del  rischio  e  alla presunzione  di  pericolosità e  che  declinano  in  chiave

            emergenziale  problemi  che,  in realtà,  appaiono  innanzitutto  di carattere  culturale,  sociale  ed
            economico  e  rispetto  ai  quali l’odierno sistema  di  diritto  penale appare offrire rimedi  di

            rassicurazione  puramente  simbolica, costituendo la  “bandiera strumentale”  di  chi  ha  la

            responsabilità di governo .
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                  In altre parole, possiamo affermare che oggi i mezzi propri del diritto penale simbolico

            costituiscono la risposta che si vuole dare a quella che viene declinata come la nuova costante

            emergenza: la domanda di sicurezza.

                  A tal proposito, bisogna sottolineare che in dottrina sono stati sollevati dubbi in merito

            alla  stessa  traduzione  in diritto  del  generale bisogno  di  sicurezza  dei  cittadini: diversi autori
            88 affermano che la domanda di sicurezza proveniente dalla società ben può essere soddisfatta

            tramite  la certezza  dei  diritti  espressamente sanciti  in  Costituzione, rientrando, quindi, nel

            campo del “diritto ai diritti” o della “sicurezza ai diritti”. Da questa premessa, concludono che
            l’enucleazione  di  un  diritto  alla sicurezza è necessariamente  il  “risultato  di  una  costruzione

            costituzionale falsa o  perversa”, perché o  si  traduce nella legittima  domanda  di  sicurezza  di


            87  Così S. ANASTASIA, M. PALMA, Introduzione, in Democrazia e Diritto 2/2000, p. 9.
            88  Cfr. A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in Democrazia e diritto 2/2000, p. 19 ss.

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