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ingiustificatamente nel tempo. La temporaneità della legge veniva, dunque, specificamente
invocata dalla Corte come condizione della provvisoria legittimità costituzionale, riconducendo
questa decisione a quelle sentenze di accertamento di illegittimità formale non seguite da
dispositivo caducatorio, cui la dottrina aveva mosso diverse critiche: a molti studiosi, infatti,
non sembrava possibile ammettere che una norma incostituzionale potesse non essere
dichiarata tale solo per la sua natura transitoria, come se la nostra Costituzione potesse essere
derogata, per un tempo determinato o indeterminato, da un atto avente forza di legge ordinaria,
purché auto-definitosi temporaneo.
I timori di questa parte della dottrina si sono dimostrati fondati: gli indirizzi indicati dalla
Corte vennero disattesi dal legislatore che, tramite proroghe giustificate con continui richiami
alla necessità, ai rischi e alle crisi sociali o politiche, ha reso perpetua l’originaria temporaneità e
ha consolidato il paradigma emergenziale come metodo nelle scelte del legislatore penale.
Abbiamo ereditato diversi aspetti dal metodo sviluppatosi in quegli anni in risposta
all’emergenza eversione: la riduzione dei diritti e delle garanzie; il valore simbolico delle leggi; la
tendenza di normative nate come emergenziali a farsi ordinarie. Ovviamente, però, sono
mutati i confini e le soggettività oggetto delle odierne discipline, tutte improntate alla
prevenzione del rischio e alla presunzione di pericolosità e che declinano in chiave
emergenziale problemi che, in realtà, appaiono innanzitutto di carattere culturale, sociale ed
economico e rispetto ai quali l’odierno sistema di diritto penale appare offrire rimedi di
rassicurazione puramente simbolica, costituendo la “bandiera strumentale” di chi ha la
responsabilità di governo .
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In altre parole, possiamo affermare che oggi i mezzi propri del diritto penale simbolico
costituiscono la risposta che si vuole dare a quella che viene declinata come la nuova costante
emergenza: la domanda di sicurezza.
A tal proposito, bisogna sottolineare che in dottrina sono stati sollevati dubbi in merito
alla stessa traduzione in diritto del generale bisogno di sicurezza dei cittadini: diversi autori
88 affermano che la domanda di sicurezza proveniente dalla società ben può essere soddisfatta
tramite la certezza dei diritti espressamente sanciti in Costituzione, rientrando, quindi, nel
campo del “diritto ai diritti” o della “sicurezza ai diritti”. Da questa premessa, concludono che
l’enucleazione di un diritto alla sicurezza è necessariamente il “risultato di una costruzione
costituzionale falsa o perversa”, perché o si traduce nella legittima domanda di sicurezza di
87 Così S. ANASTASIA, M. PALMA, Introduzione, in Democrazia e Diritto 2/2000, p. 9.
88 Cfr. A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in Democrazia e diritto 2/2000, p. 19 ss.
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