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prevenzione , che si basa sull’allargamento delle competenze dell’esecutivo (e la speculare
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formulazione di poteri legali in maniera così vaga da consentire molto spesso alla polizia di
intervenire nella sfera della libertà privata) e su meccanismi discriminatori nell’amministrazione
dei diritti fondamentali, perché a vantaggio di categorie di cittadini garantiti, e a discapito degli
esclusi. Simili politiche hanno condotto all’affermarsi della tendenza per cui non è tanto la legge
ad essere usata come strumento per risolvere determinati problemi, ma sono questi problemi
che, nel momento in cui raggiungono un certo grado di “allarme sociale”, diventano l’occasione
per un’azione politica finalizzata a produrre consenso nell’opinione pubblica.
Si tratta di soluzioni che operano un forte sbilanciamento a sfavore dei diritti
fondamentali, sacrificati sull’altare della tutela di un diritto alla sicurezza che, oltre a risultare
garantito in maniera assolutamente inefficace, si dota di mezzi che finiscono, paradossalmente,
per distruggere la certezza del diritto. Con il risultato che, alimentando l’esclusione e il controllo
del rischio, aumenta il rischio stesso e cresce l’insicurezza di tutti. E questo probabilmente
perchè, non utilizzando mezzi propri della politica criminale, non si analizza il fenomeno che si
vuole combattere da un punto di vista sociale, e non si valuta, di conseguenza, che il terrorismo
trae consenso e ottiene proseliti fra le persone culturalmente non integrate e marginalizzate dalla
società.
Analogamente alla legislazione d’emergenza sviluppatasi negli anni Settanta in risposta al
terrorismo interno, la legislazione emergenziale attuale risulta rispondente a logiche di
rassicurazione puramente simbolica, volte, più che altro, a dimostrare ai cittadini elettori la
tenuta delle istituzioni, in un’ottica securitaria e repressiva tramite la quale si ottiene una
radicalizzazione delle divergenze economiche e sociali già esistenti e si incrementa la
disgregazione culturale e l’incomunicabilità. Si disegna così un sistema penale che, espandendosi
sempre più e arrivando a punire remoti atti preparatori e meri atteggiamenti interiori e non
tollerando la minima manifestazione di pericolosità soggettiva o di dissenso ideologico, si
discosta dai principi costituzionali in materia.
Lo svilupparsi di questa tipologia di legislazione penale, dunque, comporta l’affermarsi di
un complesso di fattispecie incriminatrici che realizzano ipotesi di anticipazione della soglia di
rilevanza penale ad una fase precedente alla lesione del bene giuridico, e che sono caratterizzate
da una sproporzione nella previsione dei limiti edittali di pena. Non solo: il diritto penale
90 Per una critica del diritto alla sicurezza si veda, fra gli altri, A. DE GIORGI, Zero tolleranza. Strategie e pratiche
della società di controllo, DeriveApprodi, Roma, 2000 e L. WACQUANT, Parola d’ordine: tolleranza zero. La
trasformazione dello stato penale nella società neoliberista, Feltrinelli, 2000.
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