Page 223 - Quaderno 2017-8
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prevenzione ,  che  si  basa  sull’allargamento  delle  competenze  dell’esecutivo  (e  la  speculare
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            formulazione di  poteri  legali in maniera  così  vaga  da consentire molto  spesso alla polizia di
            intervenire nella sfera della libertà privata) e su meccanismi discriminatori nell’amministrazione

            dei diritti fondamentali, perché a vantaggio di categorie di cittadini garantiti, e a discapito degli

            esclusi. Simili politiche hanno condotto all’affermarsi della tendenza per cui non è tanto la legge

            ad essere usata come strumento per risolvere determinati problemi, ma sono questi problemi
            che, nel momento in cui raggiungono un certo grado di “allarme sociale”, diventano l’occasione

            per un’azione politica finalizzata a produrre consenso nell’opinione pubblica.

                  Si  tratta  di  soluzioni  che  operano un forte  sbilanciamento a sfavore dei  diritti

            fondamentali, sacrificati sull’altare della tutela di un diritto alla sicurezza che, oltre a risultare
            garantito in maniera assolutamente inefficace, si dota di mezzi che finiscono, paradossalmente,

            per distruggere la certezza del diritto. Con il risultato che, alimentando l’esclusione e il controllo

            del rischio, aumenta il rischio  stesso  e cresce l’insicurezza di tutti. E questo probabilmente
            perchè, non utilizzando mezzi propri della politica criminale, non si analizza il fenomeno che si

            vuole combattere da un punto di vista sociale, e non si valuta, di conseguenza, che il terrorismo

            trae consenso e ottiene proseliti fra le persone culturalmente non integrate e marginalizzate dalla

            società.

                  Analogamente alla legislazione d’emergenza sviluppatasi negli  anni Settanta in risposta al
            terrorismo interno, la legislazione emergenziale attuale  risulta rispondente a  logiche  di

            rassicurazione puramente  simbolica,  volte, più che altro, a  dimostrare ai cittadini elettori la

            tenuta delle  istituzioni, in un’ottica  securitaria e repressiva tramite  la  quale  si  ottiene una
            radicalizzazione  delle  divergenze economiche e sociali  già esistenti  e  si  incrementa la

            disgregazione culturale e l’incomunicabilità. Si disegna  così un sistema  penale che, espandendosi

            sempre più e arrivando a punire remoti atti preparatori e meri atteggiamenti interiori e non

            tollerando la  minima  manifestazione di pericolosità  soggettiva  o di  dissenso  ideologico,  si
            discosta dai principi costituzionali in  materia.

                  Lo svilupparsi di questa tipologia di legislazione penale, dunque, comporta l’affermarsi di

            un complesso di fattispecie incriminatrici che realizzano ipotesi di anticipazione della soglia di

            rilevanza penale ad una fase precedente alla lesione del bene giuridico, e che sono caratterizzate
            da una sproporzione  nella  previsione dei  limiti  edittali di pena. Non  solo:  il diritto penale




            90   Per una critica del diritto alla sicurezza si veda, fra gli altri, A. DE GIORGI, Zero tolleranza. Strategie e pratiche
               della  società  di  controllo,  DeriveApprodi,  Roma,  2000 e L.  WACQUANT,  Parola d’ordine:  tolleranza  zero.  La
               trasformazione dello stato penale nella società neoliberista, Feltrinelli, 2000.

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