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l’offensività comporta che l’intervento penale del legislatore sia residuale e vincolato, nella
costruzione delle fattispecie di incriminazione, a prevedere come reato solo quelle fattispecie
che già in astratto esprimono un contenuto lesivo di beni giuridici. Di più. Le norme che
caratterizzano il diritto penale simbolico, nell’intento di favorire la natura “manifesto” delle
stesse e di concretizzarne il valore preventivo generale, appaiono generiche e indeterminate,
rischiando di violare così il principio costituzionale di determinatezza delle fattispecie penali.
Violazione che si rende palese anche nella emanazione di norme i cui destinatari reali non
coincidono con quelli apparenti, o il cui fine reale sia diverso da quello dichiarato.
La conseguenza costante, è che il livello di tutela effettiva dei diritti e delle libertà
costituzionali si è sensibilmente abbassato ogni volta che gli stati hanno cercato, sulla strada
sopra delineata, di trovare strumenti più adeguati al pericolo.
Alcuni studiosi, hanno sottolineato come l’introduzione per legge di norme che regolano
stati di emergenza ipotetici, non solo costituisce un eccesso di previdenza, ma comporta una
“normalizzazione” del fenomeno eccezionale. In questo modo si deresponsabilizza chi
governa, si scarica sulla collettività il pericolo e aumenta, di conseguenza, il livello generale della
paura.
Ed è questo il vero rischio del terrorismo: generare paura, un sentimento di cui può
agevolmente approfittare chi governa per superare limiti inerenti al rispetto dei diritti, delle
competenze e delle procedure decisionali, limiti che in epoche e situazioni normali sarebbero
impossibili da valicare . È importante ricordare che la Corte costituzionale, chiamata a
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pronunciarsi sulla legittimità delle leggi emergenziali nate per contrastare il terrorismo degli anni
Settanta, salvò provvedimenti evidentemente preoccupanti sotto il profilo della tutela della
libertà personale facendo affidamento sulla provvisorietà delle loro disposizioni. Infatti, nella
celebre sent. n. 15 del 1982 , la Consulta precisava che la norma impugnata (art. 10 del d.l. n.
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625 del 1979) trovava la sua occasio legis nella necessità di tutelare l’ordine democratico e la
sicurezza pubblica contro l’eversione, e si preoccupava allo stesso tempo di specificare come
l’emergenza fosse una condizione sì anomala e grave, ma anche “essenzialmente
temporanea”, le cui misure insolite avrebbero dovuto, quindi, perdere efficacia se protratte
85 Cfr. R. BIN, Democrazia e terrorismo in www.forumcostituzionale.it, p. 7- 8. In generale, sulla sospensione della
costituzione, si veda C. MORTATI, Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir. XI, 1962, p. 192 ss.; C.
SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984.
86 Per un’interessante analisi della sentenza, si veda L. CARLASSARE, Una possibile lettura in positivo della
sentenza n. 15?, in Giur. Cost. 1982, p. 98 ss; e, contra, A. PACE, Ragionevolezza abnorme o stato d’emergenza?,
in Giur. Cost. 1982, p. 108 ss.
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