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l’offensività  comporta  che  l’intervento  penale  del  legislatore  sia  residuale e  vincolato,  nella

            costruzione delle fattispecie di incriminazione, a prevedere come reato solo quelle fattispecie
            che  già  in  astratto esprimono  un  contenuto  lesivo  di  beni giuridici.  Di più. Le  norme che

            caratterizzano  il diritto  penale simbolico, nell’intento  di  favorire  la  natura  “manifesto”  delle

            stesse e  di concretizzarne  il valore  preventivo  generale,  appaiono generiche  e  indeterminate,

            rischiando di violare così il principio costituzionale di determinatezza delle fattispecie penali.
            Violazione  che  si rende palese  anche  nella  emanazione  di norme  i  cui  destinatari reali non

            coincidono con quelli apparenti, o il cui fine reale sia diverso da quello dichiarato.

                  La  conseguenza  costante, è  che  il  livello  di  tutela  effettiva  dei  diritti  e  delle  libertà

            costituzionali si è sensibilmente abbassato ogni volta che gli stati hanno cercato, sulla strada
            sopra delineata, di trovare strumenti più adeguati  al pericolo.

                  Alcuni studiosi, hanno sottolineato come l’introduzione per legge di norme che regolano

            stati di emergenza ipotetici, non solo costituisce un eccesso di previdenza, ma comporta una
            “normalizzazione”  del  fenomeno  eccezionale.  In  questo  modo  si  deresponsabilizza  chi

            governa, si scarica sulla collettività il pericolo e aumenta, di conseguenza, il livello generale della

            paura.

                  Ed  è questo  il  vero  rischio  del  terrorismo: generare  paura,  un  sentimento  di  cui  può

            agevolmente  approfittare  chi  governa  per  superare limiti inerenti  al  rispetto dei  diritti, delle
            competenze e delle procedure decisionali, limiti che in epoche e situazioni normali sarebbero

            impossibili  da  valicare .  È importante ricordare  che  la  Corte  costituzionale,  chiamata  a
                                    85
            pronunciarsi sulla legittimità delle leggi emergenziali nate per contrastare il terrorismo degli anni
            Settanta, salvò provvedimenti evidentemente preoccupanti sotto  il  profilo  della  tutela  della

            libertà personale facendo affidamento sulla provvisorietà delle loro disposizioni. Infatti,  nella

            celebre  sent. n. 15 del 1982 , la Consulta precisava che la norma impugnata (art. 10 del d.l. n.
                                         86
            625 del  1979)  trovava  la sua  occasio  legis  nella necessità  di  tutelare l’ordine democratico e la

            sicurezza pubblica contro l’eversione, e si preoccupava allo stesso tempo di specificare come
            l’emergenza  fosse  una  condizione  sì  anomala  e  grave,  ma  anche  “essenzialmente

            temporanea”,  le  cui  misure  insolite avrebbero dovuto, quindi,  perdere  efficacia  se  protratte



            85   Cfr. R. BIN, Democrazia e terrorismo in www.forumcostituzionale.it, p. 7- 8. In generale, sulla sospensione della
               costituzione,  si  veda  C.  MORTATI,  Costituzione  (dottrine generali),  in  Enc.  dir.  XI,  1962,  p.  192  ss.;  C.
               SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984.
            86   Per un’interessante analisi della sentenza, si veda L. CARLASSARE, Una possibile lettura in positivo della
               sentenza n. 15?, in Giur. Cost. 1982, p. 98 ss; e, contra, A. PACE, Ragionevolezza abnorme o stato d’emergenza?,
               in Giur. Cost. 1982, p. 108 ss.


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