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diritti da parte di tutti i soggetti, e allora la costruzione è superflua, oppure si traduce nella
“selezione di alcuni diritti di gruppi privilegiati”, e allora la costruzione è “ideologica”. In altre
parole, soddisfare diritti equivale a garantire la sicurezza declinata come sicurezza dei diritti,
obiettivo costituzionalmente imposto; mentre rafforzare la percezione della sicurezza equivale a
garantire un soggettivo sentimento di sicurezza, obiettivo che è frutto (semplicemente) di scelte
discrezionali del legislatore. Il diritto alla sicurezza, in questo modo, risulterebbe essere una
costruzione ideologica che si contrappone a quella designata dalla nostra Costituzione, in
particolare se si considera quanto sancito dall’articolo 3, comma 2.
Certamente, però, non si può negare che il terrorismo generi insicurezza ponendo gli
Stati dinanzi a situazioni di crisi e di emergenza in cui storicamente gli ordinamenti hanno
sempre palesato una tendenza a cercare di inglobare l’eccezione nella regola, come
testimoniano la teoria della necessità come fonte suprema dell’ordinamento, la disciplina dello
stato d’assedio, o la stessa decretazione d’urgenza . E, in effetti, non essendoci nella nostra
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Costituzione una disciplina ad hoc, spesso in Italia si è fatto ricorso ai decreti legge per affrontare
le emergenze legate al terrorismo, facendo sì che si sollevassero i problemi e i dubbi relativi
all’uso di questo istituto sia per introdurre nuove fattispecie penali o misure restrittive della
libertà personale, sia per affrontare problematiche (come quella relativa al bilanciamento fra
diritti di libertà ed esigenze di sicurezza) che meriterebbero più approfonditi dibattiti
parlamentari.
Riprendendo quanto precedentemente accennato, possiamo dire che, se in astratto le
politiche di sicurezza possono orientarsi in due diverse direzioni, e cioè quella del diritto alla
sicurezza e quella della sicurezza dei diritti, in concreto quella dominante in Europa, e quindi in
Italia, è la prima. La crisi dello stato sociale e la conseguente disillusione nei confronti dei
tentativi di risocializzazione e di integrazione teorizzati dalla parte più sensibile della dottrina
penalistica degli anni Settanta, hanno prodotto uno spostamento verso le teorie neoclassiche
della pena come retribuzione e un rafforzamento della politica penale come politica criminale.
In questo senso, la formulazione di un “diritto alla sicurezza” è sembrata una manovra mirante
a limitare la certezza dei diritti e a legittimare le tendenze verso una società del controllo e della
89 Per un approfondimento sulle tematiche dell’emergenza, della necessità, dell’eccezione e dell’urgenza cfr., fra
gli altri, V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, Cedam, 1986; P. PINNA,
L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1988; G. MARAZZITA, L’emergenza
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2003.
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