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diritti  da  parte  di  tutti  i  soggetti,  e  allora  la  costruzione  è  superflua,  oppure  si  traduce nella

            “selezione di alcuni diritti di gruppi privilegiati”, e allora la costruzione è “ideologica”. In altre
            parole, soddisfare  diritti  equivale a  garantire  la sicurezza declinata  come  sicurezza  dei diritti,

            obiettivo costituzionalmente imposto; mentre rafforzare la percezione della sicurezza equivale a

            garantire un soggettivo sentimento di sicurezza, obiettivo che è frutto (semplicemente) di scelte

            discrezionali  del legislatore.  Il  diritto alla  sicurezza,  in questo  modo,  risulterebbe  essere una
            costruzione ideologica  che  si  contrappone a  quella  designata dalla  nostra Costituzione,  in

            particolare se si considera quanto sancito dall’articolo 3, comma 2.

                  Certamente,  però, non si può negare  che  il terrorismo generi insicurezza ponendo gli

            Stati dinanzi a situazioni  di crisi e  di emergenza in cui storicamente  gli ordinamenti  hanno
            sempre palesato  una  tendenza a  cercare  di  inglobare l’eccezione nella regola,  come

            testimoniano la teoria della necessità come fonte suprema dell’ordinamento, la disciplina dello

            stato d’assedio, o la stessa decretazione  d’urgenza . E,  in effetti, non  essendoci nella nostra
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            Costituzione una disciplina ad hoc, spesso in Italia si è fatto ricorso ai decreti legge per affrontare

            le emergenze legate al terrorismo, facendo sì che si sollevassero i problemi e i dubbi relativi

            all’uso  di questo istituto  sia per introdurre  nuove  fattispecie  penali o  misure  restrittive  della

            libertà personale, sia per affrontare problematiche (come  quella relativa al  bilanciamento fra

            diritti  di  libertà  ed esigenze  di  sicurezza)  che  meriterebbero  più  approfonditi dibattiti
            parlamentari.

                  Riprendendo  quanto  precedentemente  accennato,  possiamo  dire  che,  se  in  astratto  le

            politiche di sicurezza possono  orientarsi in due diverse direzioni, e cioè quella del diritto alla
            sicurezza e quella della sicurezza dei diritti, in concreto quella dominante in Europa, e quindi in

            Italia,  è la  prima.  La  crisi dello stato sociale e la  conseguente  disillusione nei  confronti  dei

            tentativi di risocializzazione e di integrazione teorizzati dalla parte più sensibile della dottrina

            penalistica degli anni Settanta, hanno  prodotto uno  spostamento verso le  teorie neoclassiche
            della pena come retribuzione e un rafforzamento della politica penale come politica criminale.

            In questo senso, la formulazione di un “diritto alla sicurezza” è sembrata una manovra mirante

            a limitare la certezza dei diritti e a legittimare le tendenze verso una società del controllo e della







            89   Per un approfondimento sulle tematiche dell’emergenza, della necessità, dell’eccezione e dell’urgenza cfr., fra
               gli altri, V.  ANGIOLINI,  Necessità  ed  emergenza  nel  diritto  pubblico,  Padova,  Cedam,  1986;  P. PINNA,
               L’emergenza  nell’ordinamento costituzionale  italiano,  Giuffrè,  Milano,  1988;  G.  MARAZZITA,  L’emergenza
               costituzionale, Giuffrè, Milano,  2003.

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