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Proprio sul contemperamento tra esigenze di libertà ed esigenze di sicurezza si gioca il

            futuro dello Stato di diritto e della democrazia. Sicurezza e libertà possono quindi a pieno titolo
            essere annoverati  tra  gli elementi fondanti  di un sistema  sociale  pur  con una doverosa

            precisazione: la sicurezza, a differenza della  libertà, non  rappresenta di per sé un valore

            assoluto, bensì deve essere considerata come un fattore strumentale e servente attraverso cui il

            cittadino può godere in pieno dei suoi diritti di libertà. Proprio a tal fine, il concetto stesso di
            sicurezza non di rado comprime e limita alcune libertà del singolo per poter raggiungere il fine

            ultimo delle libertà di molti. Il punto veramente nodale è il raccordo fra la domanda di sicurezza

            e le garanzie di libertà. Infatti quando la sicurezza è minacciata entra in forse una libertà

            fondamentale, una libertà “da”, la libertà dalla paura. Tuttavia un ordinato svolgimento della
            vita democratica presuppone non solo la tutela delle cosiddette “libertà negative”, quelle cioè

            che si declinano con la proposizione “da”, quali libertà dalla criminalità, libertà dalla paura, ma

            anche delle “libertà positive”, che si coniugano, invece, con la preposizione “di”, libertà di agire,
            libertà di intraprendere, libertà di sviluppare ogni iniziativa economica, sociale e ricreativa che

            amplia le sfere di godimento dei diritti individuali e senza le quali non vi può essere una

            prospettiva positiva per il futuro del nostro Paese. Un sistema di sicurezza come il nostro,

            concepito nel solco dei principi costituzionali che si sviluppa nell’alveo di una società

            democratica è  orientato più all’ampliamento  delle libertà e  dei diritti di tutti, che alla loro
            compressione. Chi è chiamato a  tutelare la sicurezza collettiva non  può pertanto ragionare

            soltanto in termini di  perseguimento dei colpevoli dei reati, ma  ha il dovere di elaborare  e

            attuare strategie e programmi di prevenzione  che ostacolino la violazione delle regole della
            civile convivenza. Il perseguimento della sicurezza non può prescindere dal rispetto delle norme

            costituzionali a presidio della libertà individuale o collettiva. Diceva Benjamin Franklin “chi è

            disposto a sacrificare la libertà in cambio della sicurezza non merita né l’una né l’altra cosa”. Tuttavia a

            seguito di fatti episodici o emergenziali, enfatizzati dalla comunicazione di massa, si è divenuti

            più propensi a rinunciare a qualche diritto in  cambio  di maggiore  sicurezza. Una disciplina
            limitativa dei diritti di libertà, però, in un ordinamento  costituzionale democratico dovrebbe

            essere temporanea, limitata al momento dell’emergenza, invece sembra stia assumendo un

            carattere permanente, rischiando di cronicizzarsi sotto la spinta di una “giustizia emozionale ”,
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            fatta di processi paralleli sui mass media. La  comunicazione, infatti, in base a come viene

            utilizzata può diffondere paura  oppure ridurre i livelli di tensione.  Il prezzo della  sicurezza

            rende sempre più vulnerabile il diritto alla privacy, “the right to be alone”.

            80   Michele CORRADINO, www.ildirittoamministrativo.it

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