Page 217 - Quaderno 2017-8
P. 217
Proprio sul contemperamento tra esigenze di libertà ed esigenze di sicurezza si gioca il
futuro dello Stato di diritto e della democrazia. Sicurezza e libertà possono quindi a pieno titolo
essere annoverati tra gli elementi fondanti di un sistema sociale pur con una doverosa
precisazione: la sicurezza, a differenza della libertà, non rappresenta di per sé un valore
assoluto, bensì deve essere considerata come un fattore strumentale e servente attraverso cui il
cittadino può godere in pieno dei suoi diritti di libertà. Proprio a tal fine, il concetto stesso di
sicurezza non di rado comprime e limita alcune libertà del singolo per poter raggiungere il fine
ultimo delle libertà di molti. Il punto veramente nodale è il raccordo fra la domanda di sicurezza
e le garanzie di libertà. Infatti quando la sicurezza è minacciata entra in forse una libertà
fondamentale, una libertà “da”, la libertà dalla paura. Tuttavia un ordinato svolgimento della
vita democratica presuppone non solo la tutela delle cosiddette “libertà negative”, quelle cioè
che si declinano con la proposizione “da”, quali libertà dalla criminalità, libertà dalla paura, ma
anche delle “libertà positive”, che si coniugano, invece, con la preposizione “di”, libertà di agire,
libertà di intraprendere, libertà di sviluppare ogni iniziativa economica, sociale e ricreativa che
amplia le sfere di godimento dei diritti individuali e senza le quali non vi può essere una
prospettiva positiva per il futuro del nostro Paese. Un sistema di sicurezza come il nostro,
concepito nel solco dei principi costituzionali che si sviluppa nell’alveo di una società
democratica è orientato più all’ampliamento delle libertà e dei diritti di tutti, che alla loro
compressione. Chi è chiamato a tutelare la sicurezza collettiva non può pertanto ragionare
soltanto in termini di perseguimento dei colpevoli dei reati, ma ha il dovere di elaborare e
attuare strategie e programmi di prevenzione che ostacolino la violazione delle regole della
civile convivenza. Il perseguimento della sicurezza non può prescindere dal rispetto delle norme
costituzionali a presidio della libertà individuale o collettiva. Diceva Benjamin Franklin “chi è
disposto a sacrificare la libertà in cambio della sicurezza non merita né l’una né l’altra cosa”. Tuttavia a
seguito di fatti episodici o emergenziali, enfatizzati dalla comunicazione di massa, si è divenuti
più propensi a rinunciare a qualche diritto in cambio di maggiore sicurezza. Una disciplina
limitativa dei diritti di libertà, però, in un ordinamento costituzionale democratico dovrebbe
essere temporanea, limitata al momento dell’emergenza, invece sembra stia assumendo un
carattere permanente, rischiando di cronicizzarsi sotto la spinta di una “giustizia emozionale ”,
80
fatta di processi paralleli sui mass media. La comunicazione, infatti, in base a come viene
utilizzata può diffondere paura oppure ridurre i livelli di tensione. Il prezzo della sicurezza
rende sempre più vulnerabile il diritto alla privacy, “the right to be alone”.
80 Michele CORRADINO, www.ildirittoamministrativo.it
- 215 -

