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Se l’imputato non può considerarsi colpevole sino al sopravvenire della res iudicata a
contenuto condannatorio, ne consegue l’illegittimità costituzionale di qualsiasi meccanismo,
processuale o extraprocessuale, che coinvolga la parte privata trattandola alla stregua di
responsabile del fatto addebitatole. Sta qui, dunque, il cuore della regola che consente di
superare il denunciato “vuoto dei fini”: le restrizioni della libertà personale anteriori alla
condanna definitiva sono costituzionalmente accettabili a condizione che non si risolvano in
trattamenti, a carico dell’imputato, conformi a una surrettizia e non consentita presunzione di
colpevolezza; qualunque scopo del “carcere preventivo” che presupponga l’imputato
responsabile del fatto addebitatogli si colloca, pertanto, al di fuori del perimetro del
costituzionalmente consentito. Donde l’impossibilità di ricavare dal principio consacrato
nell’art. 27, comma 2, Cost. una sorta di presunzione di infondatezza dei presupposti delle
misure cautelari; né con riferimento al fumus commissi delicti né in relazione al periculum libertatis .
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In definitiva, si può affermare che i princìpi contenuti negli artt. 13 e 27, comma 2, Cost.
integrano “un disegno programmatico ispirato a coerenza”. Sicché, la custodia cautelare e la
presunzione di non colpevolezza, lungi dall’elidersi reciprocamente, stanno in un rapporto di
coesistenza necessitata: la suddetta presunzione opera sul terreno della libertà personale proprio
perché esiste la custodia cautelare.
Nel ribadire che la regola costituzionale di trattamento desumibile dall’art. 27, comma 2, si
sostanzia nel divieto di equiparare l’imputato, in itinere iudicii, al colpevole non può tuttavia
essere sottaciuto come invece, nel nostro ordinamento, si rinvenga una sorta di “omologazione
afflittiva” tra la sanzione penale e la custodia cautelare, che si inserisce all’interno di un più
ampio fenomeno di tendenziale “assimilazione” tra imputato e condannato, con inevitabile
“lacerazione” della presunzione costituzionale d’innocenza.
È infatti percepibile l’esistenza di un ambiguo concetto di “detenzione”, che sembra
prescindere dal titolo giuridico legittimante la restrizione della libertà personale. Basti pensare
che, tra i destinatari del regime differenziato di cui all’art. 41 bis, comma 2, ord. penit., figurano
- costituendo, concretamente, un numero cospicuo - i detenuti “non definitivi”, spesso in attesa
della sentenza di primo grado . Il vero problema, in effetti, non sta nella previsione di tale
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finalità cautelare da parte del legislatore ordinario, bensì nella sua corretta applicazione. Ad
esempio, l’esigenza cautelare del pericolo di fuga dovrebbe essere reale e non immaginaria; e
76 GREVI, Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale, in
AA.VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, cit., 24.
77 FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, in Fisionomia costituzionale del processo penale (a cura di DEAN), Torino
2007, 138.
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