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Se l’imputato non  può considerarsi colpevole sino al sopravvenire  della res iudicata a

            contenuto condannatorio, ne consegue l’illegittimità costituzionale di qualsiasi meccanismo,
            processuale o extraprocessuale, che  coinvolga la parte privata  trattandola alla stregua  di

            responsabile del fatto  addebitatole. Sta qui,  dunque, il cuore della regola che consente  di

            superare il denunciato  “vuoto dei fini”: le restrizioni della libertà  personale anteriori alla

            condanna definitiva sono costituzionalmente accettabili a condizione che non si risolvano in
            trattamenti, a carico dell’imputato, conformi a una surrettizia e non consentita presunzione di

            colpevolezza; qualunque scopo del  “carcere preventivo”  che presupponga l’imputato

            responsabile del fatto addebitatogli si colloca, pertanto, al di fuori del perimetro del

            costituzionalmente consentito. Donde l’impossibilità di ricavare dal principio consacrato
            nell’art. 27, comma 2,  Cost. una  sorta di presunzione  di infondatezza dei presupposti delle

            misure cautelari; né con riferimento al fumus commissi delicti né in relazione al periculum libertatis .
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                  In definitiva, si può affermare che i princìpi contenuti negli artt. 13 e 27, comma 2, Cost.
            integrano “un disegno programmatico ispirato a coerenza”. Sicché, la custodia cautelare e la

            presunzione di non colpevolezza, lungi dall’elidersi reciprocamente, stanno in un rapporto di

            coesistenza necessitata: la suddetta presunzione opera sul terreno della libertà personale proprio

            perché esiste la custodia cautelare.

                  Nel ribadire che la regola costituzionale di trattamento desumibile dall’art. 27, comma 2, si
            sostanzia  nel divieto di equiparare l’imputato,  in itinere iudicii, al colpevole non  può  tuttavia

            essere sottaciuto come invece, nel nostro ordinamento, si rinvenga una sorta di “omologazione

            afflittiva” tra la sanzione penale e la custodia cautelare, che  si inserisce all’interno di un più
            ampio fenomeno di tendenziale  “assimilazione”  tra imputato e condannato, con inevitabile

            “lacerazione” della presunzione costituzionale d’innocenza.

                  È infatti  percepibile l’esistenza di un ambiguo concetto di  “detenzione”, che sembra

            prescindere dal titolo giuridico legittimante la restrizione della libertà personale. Basti pensare
            che, tra i destinatari del regime differenziato di cui all’art. 41 bis, comma 2, ord. penit., figurano

            - costituendo, concretamente, un numero cospicuo - i detenuti “non definitivi”, spesso in attesa

            della sentenza di primo grado . Il vero problema, in effetti, non sta nella previsione di tale
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            finalità cautelare da  parte del legislatore ordinario, bensì nella  sua corretta applicazione. Ad
            esempio, l’esigenza cautelare del pericolo di fuga dovrebbe essere reale e non immaginaria; e


            76   GREVI,  Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale,  in
               AA.VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, cit., 24.
            77   FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, in Fisionomia costituzionale del processo penale (a cura di DEAN), Torino
               2007, 138.

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