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Si è scoperta, attraverso questa “presa di coscienza”, la base della “filosofia cautelare”, già
in nuce nell’art. 13 Cost.; e, con ciò, si sono trovate le legittime finalità delle restrizioni ante
iudicatum.
È dunque proprio nel raccordo tra l’art. 13 Cost. e l’art. 27, comma 2, Cost. che è
possibile rinvenire lo spunto per superare quel “vuoto dei fini” che precedentemente era
rimasto insoluto per conseguenza di una lettura “monistica” dell’art. 13.
Infine, va senz’altro coltivata l’idea di una lettura necessariamente coordinata degli artt.
27, comma 2, Cost. e 6, § 2, C.e.d.u . Una simile impostazione metodologica appare, oggi, non
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solo opportuna, ma addirittura ineludibile, alla luce delle recenti e ben note sentenze
costituzionali che hanno elevato le disposizioni della suddetta Convenzione al rango di
“parametri interposti” tra la Carta fondamentale e la legge ordinaria.
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La Corte costituzionale - pur senza elaborare in modo incisivo gli ambiti di valenza e i
limiti della regola - ha poi riconosciuto che, “in linea di principio, la detenzione preventiva va
disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del
cittadino, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato” .
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Indugiare sul tenore letterale dell’art. 27, comma 2, Cost., potrebbe tuttavia risultare
interessante sotto un particolare profilo. La formula «l’imputato non è considerato colpevole»
esprime, all’evidenza, una negazione passiva. Più precisamente, quindi, si sostanzia in un divieto
di valutazione in merito alla colpevolezza dell’imputato. Nel contesto della negazione passiva, è
come se lo Stato non considerasse l’imputato colpevole fino alla condanna definitiva. Si
potrebbe forse cominciare a riflettere sulla possibilità di valorizzare la formula costituzionale
della negazione passiva sotto il profilo squisitamente culturale. Si conviene - ormai da tempo -
che, sotto il profilo strutturale, la garanzia posta dall’art. 27, comma 2, Cost., è scomponibile in
due norme distinte: la presunzione di non colpevolezza opera, innanzitutto, quale regola di
trattamento e, in questo senso, si sostanzia nel divieto di assimilare l’imputato al colpevole, e
quindi di punire il primo soggetto prima della sua eventuale condanna definitiva.
Da questo punto di vista, la presunzione di non colpevolezza costituisce un criterio
regolatore dei rapporti tra individuo e autorità nell’ambito del processo penale.
69 Propendono per questa idea vari autori, tra i quali, CHIAVARIO, in La convenzione europea dei diritti dell’uomo nel
sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969; ILLUMINATI, in La presunzione d’innocenza dell’imputato,
Bologna, 1979, 27; PAULESU, in La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, cit., 57. Sostiene invece una
diversa opinione, GAROFOLI, in Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due
formulazioni, in AA.VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, 93.
70 C. Cost. 348/2007 e C. Cost. 349/2007, GCost 2007, 3555.
71 Sentenza della C. Cost. 64/1970, GCost 1970.
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