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perché esse non incidano sulla libertà garantita dall’art. 13 Cost., ma piuttosto per ragioni
tecniche; in particolare, per il fatto che, una volta avvenuta la compressione della libertà minore,
la situazione non è certamente riparabile con il ricorso per Cassazione; restando, comunque, la
possibilità di far valere eventuali doglianze in sede di impugnazione del provvedimento che
definisce il giudizio. Del resto, l’art. 13, comma 2, Cost. fa riferimento espressamente alle
perquisizioni; eppure è evidente e indubitabile la non ricorribilità per Cassazione del
provvedimento che dispone una perquisizione. Quindi, è la nozione di libertà personale
recepita dall’art. 111, comma 7, Cost. ad essere più ristretta di quella accolta dalle altre
disposizioni costituzionali; e ciò discende da ragioni comprensibili, in quanto non tutte le
“piccole restrizioni” meritano di essere portate immediatamente al vaglio della Cassazione.
Viceversa, nell’ottica del costituente, la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti di
coercizione personale legittima ad emetterli solo organi giurisdizionali. Ciò risponde all’esigenza
di assicurare una tutela differenziata e immediata nei confronti delle restrizioni significative della
libertà personale. Si tratta, peraltro, di un meccanismo che, giustamente, con il tempo si è
ritenuto insufficiente; tanto che, negli ultimi decenni, si è focalizzata l’attenzione su più incisive
forme di verifica sul provvedimento, estese anche al merito, tali quindi da travalicare il mero
controllo di legittimità, e da realizzare, finalmente, il diritto a far sindacare i provvedimenti
coercitivi, emergente dalla Costituzione in esito a quanto disposto nell’art. 111, comma 6, che
prevede l’obbligo di motivazione anche di questa tipologia di provvedimenti, vista la loro natura
giurisdizionale . Tale clausola, infatti, sarebbe una vana enunciazione di principio, se non
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mirasse al controllo effettivo del provvedimento, che non può essere se non di merito
(sindacato richiesto come specifico profilo di garanzia, anche dalle fonti internazionali).
Si può sostenere, allora, anche nell’ottica appena descritta, che il legislatore costituzionale
“ha recepito, nell’ambito dell’art. 13 Cost., una nozione ampia di libertà personale e nel
contesto della complessiva tutela del bene, affidata ad una pluralità di disposizioni, ha voluto
stabilire, con la previsione dell’art. 111, comma 7, Cost., la necessaria giurisdizionalizzazione dei
percorsi limitativi che più marcatamente incidono sul diritto garantito” .
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Per quanto concerne ancora la riserva di giurisdizione contemplata dal comma 2 dell’art.
13 Cost., è necessario aggiungere che tale garanzia, al contrario della riserva di legge - la quale
nell’architettura della disciplina prevista dall’art. 13 Cost. si pone come un argine insuperabile -
non ha carattere assoluto, ma subisce una deroga parziale - e, comunque, provvisoria e iniziale -
60 Recita, infatti, l’art. 111, comma 6, Cost.: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
61 In questi termini si esprime DE CARO, in Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 196 ss.
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