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perché esse  non incidano sulla libertà garantita dall’art. 13 Cost., ma piuttosto per ragioni

            tecniche; in particolare, per il fatto che, una volta avvenuta la compressione della libertà minore,
            la situazione non è certamente riparabile con il ricorso per Cassazione; restando, comunque, la

            possibilità di far valere eventuali doglianze in sede di impugnazione del provvedimento che

            definisce il giudizio. Del resto, l’art. 13, comma 2, Cost. fa riferimento espressamente alle

            perquisizioni; eppure  è evidente  e  indubitabile la non ricorribilità per Cassazione del
            provvedimento  che dispone una  perquisizione. Quindi, è la  nozione di libertà personale

            recepita dall’art. 111, comma 7, Cost. ad essere più ristretta di quella accolta dalle altre

            disposizioni  costituzionali;  e  ciò  discende  da  ragioni  comprensibili,  in  quanto  non  tutte  le

            “piccole restrizioni”  meritano di essere portate immediatamente al vaglio della Cassazione.
            Viceversa, nell’ottica del costituente, la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti di

            coercizione personale legittima ad emetterli solo organi giurisdizionali. Ciò risponde all’esigenza

            di assicurare una tutela differenziata e immediata nei confronti delle restrizioni significative della
            libertà personale. Si tratta, peraltro, di un  meccanismo che, giustamente, con il  tempo  si è

            ritenuto insufficiente; tanto che, negli ultimi decenni, si è focalizzata l’attenzione su più incisive

            forme di verifica sul provvedimento, estese anche al merito, tali quindi da travalicare il mero

            controllo di legittimità, e da realizzare, finalmente, il diritto a far sindacare i provvedimenti

            coercitivi, emergente dalla Costituzione in esito a quanto disposto nell’art. 111, comma 6, che
            prevede l’obbligo di motivazione anche di questa tipologia di provvedimenti, vista la loro natura

            giurisdizionale .  Tale  clausola,  infatti,  sarebbe  una  vana  enunciazione  di  principio,  se  non
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            mirasse  al controllo effettivo  del  provvedimento, che  non può essere  se  non di  merito
            (sindacato richiesto come specifico profilo di garanzia, anche dalle fonti internazionali).

                  Si può sostenere, allora, anche nell’ottica appena descritta, che il legislatore costituzionale

            “ha  recepito,  nell’ambito  dell’art. 13  Cost.,  una  nozione  ampia  di  libertà  personale  e  nel

            contesto della complessiva tutela del bene, affidata ad una pluralità di disposizioni, ha voluto

            stabilire, con la previsione dell’art. 111, comma 7, Cost., la necessaria giurisdizionalizzazione dei
            percorsi limitativi che più marcatamente incidono sul diritto garantito” .
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                  Per quanto concerne ancora la riserva di giurisdizione contemplata dal comma 2 dell’art.

            13 Cost., è necessario aggiungere che tale garanzia, al contrario della riserva di legge - la quale
            nell’architettura della disciplina prevista dall’art. 13 Cost. si pone come un argine insuperabile -

            non ha carattere assoluto, ma subisce una deroga parziale - e, comunque, provvisoria e iniziale -


            60   Recita, infatti, l’art. 111, comma 6, Cost.: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
            61   In questi termini si esprime DE CARO, in Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 196 ss.

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