Page 204 - Quaderno 2017-8
P. 204

come presupposti dello sviluppo della personalità, ed ha, in questo senso, una  prevalente

            dimensione collettiva. L’art. 2 Cost. è la disposizione chiave anche in tema di libertà personale,
            dal momento che propone un progetto di tutela generale e onnicomprensivo senza il quale il

            bene personale perderebbe valore; stabilisce il valore fondamentale dei diritti inviolabili; assegna

            alla libertà personale - unitamente con l’art. 13 Cost. - un significato assoluto; la collega allo

            sviluppo della personalità dell’individuo; ne riconosce la duplice valenza e gli ambiti rispetto alla
            sua evoluzione e alle sue possibili limitazioni.

                  La dimensione ampia e totalizzante dell’art. 2 Cost., non può non contemplare il

            coessenziale  versante dei «doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed  economica»

            richiesti  dallo Stato ai  cittadini. In  tal modo,  i necessari limiti alla libertà  personale devono
            trovare giustificazione nell’adempimento dei richiamati doveri di solidarietà, che costituiscono

            gli ambiti selezionati di possibile riduzione della valenza del bene; nell’ottica, però, del pieno

            sviluppo della personalità.
                  Autorevoli dottrine ritengono che la libertà di cui all’art. 13 Cost. sia interessata solo dalle

            misure custodiali, mentre le altre misure coercitive riguardino la libertà di  movimento e di

            circolazione . È però palese  -  quale che sia la concezione di libertà  personale accolta  nella
                        52
            formula d’esordio dell’art. 13 Cost.  -  che il diritto  de quo  si iscrive  -  al pari della libertà di

            domicilio e  della  libertà e segretezza  delle  comunicazioni  -  nel novero delle  prerogative
            inviolabili dell’uomo riconosciute e garantite dall’art. 2 Cost. Quanto al profilo dell’oggetto, è

            agevole constatare che la libertà personale,  nel riferirsi ad un bene in senso naturalistico

            essenziale alla tutela dell’individuo, si caratterizza per essere primordiale e strumentale rispetto a
            qualsiasi altra libertà civile; ed invero, essendo immediatamente riconducibile alla  persona

            umana, di cui investe la dimensione fisica (art.  13), tale libertà costituisce, altresì, il tramite

            necessario per il godimento di qualsiasi altra situazione  soggettiva in cui può esplicarsi la

            personalità del singolo.
                  Sotto altro profilo, la libertà disciplinata nell’art. 13 Cost. (insieme a quelle considerate

            dagli artt. 14 e 15 della stessa Carta fondamentale) è quella più pericolosamente esposta  a

            “limitazioni più o meno estese in nome dell’efficienza del processo ”: la ricostruzione dei fatti
                                                                                 53
            e l’accertamento  della responsabilità penale, nel porsi come precipue  finalità del rito penale,
            postulano di frequente l’impiego di strumenti e meccanismi processuali potenzialmente lesivi di

            diritti e garanzie fondamentali, soprattutto nei confronti dell’imputato.


            52   FERRAIOLI, Misure cautelari, EGT, XXII, Roma, 1996, 4.
            53   FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2004, 40.

                                                          - 202 -
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209