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come presupposti dello sviluppo della personalità, ed ha, in questo senso, una prevalente
dimensione collettiva. L’art. 2 Cost. è la disposizione chiave anche in tema di libertà personale,
dal momento che propone un progetto di tutela generale e onnicomprensivo senza il quale il
bene personale perderebbe valore; stabilisce il valore fondamentale dei diritti inviolabili; assegna
alla libertà personale - unitamente con l’art. 13 Cost. - un significato assoluto; la collega allo
sviluppo della personalità dell’individuo; ne riconosce la duplice valenza e gli ambiti rispetto alla
sua evoluzione e alle sue possibili limitazioni.
La dimensione ampia e totalizzante dell’art. 2 Cost., non può non contemplare il
coessenziale versante dei «doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica»
richiesti dallo Stato ai cittadini. In tal modo, i necessari limiti alla libertà personale devono
trovare giustificazione nell’adempimento dei richiamati doveri di solidarietà, che costituiscono
gli ambiti selezionati di possibile riduzione della valenza del bene; nell’ottica, però, del pieno
sviluppo della personalità.
Autorevoli dottrine ritengono che la libertà di cui all’art. 13 Cost. sia interessata solo dalle
misure custodiali, mentre le altre misure coercitive riguardino la libertà di movimento e di
circolazione . È però palese - quale che sia la concezione di libertà personale accolta nella
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formula d’esordio dell’art. 13 Cost. - che il diritto de quo si iscrive - al pari della libertà di
domicilio e della libertà e segretezza delle comunicazioni - nel novero delle prerogative
inviolabili dell’uomo riconosciute e garantite dall’art. 2 Cost. Quanto al profilo dell’oggetto, è
agevole constatare che la libertà personale, nel riferirsi ad un bene in senso naturalistico
essenziale alla tutela dell’individuo, si caratterizza per essere primordiale e strumentale rispetto a
qualsiasi altra libertà civile; ed invero, essendo immediatamente riconducibile alla persona
umana, di cui investe la dimensione fisica (art. 13), tale libertà costituisce, altresì, il tramite
necessario per il godimento di qualsiasi altra situazione soggettiva in cui può esplicarsi la
personalità del singolo.
Sotto altro profilo, la libertà disciplinata nell’art. 13 Cost. (insieme a quelle considerate
dagli artt. 14 e 15 della stessa Carta fondamentale) è quella più pericolosamente esposta a
“limitazioni più o meno estese in nome dell’efficienza del processo ”: la ricostruzione dei fatti
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e l’accertamento della responsabilità penale, nel porsi come precipue finalità del rito penale,
postulano di frequente l’impiego di strumenti e meccanismi processuali potenzialmente lesivi di
diritti e garanzie fondamentali, soprattutto nei confronti dell’imputato.
52 FERRAIOLI, Misure cautelari, EGT, XXII, Roma, 1996, 4.
53 FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2004, 40.
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