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anche carattere rinforzato, dal momento che pone precisi vincoli per il legislatore ordinario: le
limitazioni alla libertà personale devono essere specificate dalla legge non solo in relazione ai
casi, ma anche con riferimento ai modi in cui possono essere realizzate, definendone sia, da un
canto, i presupposti e le finalità, sia, dall’altro, le forme e le procedure strumentali ai relativi
provvedimenti; e possono essere previste esclusivamente per il perseguimento di fini previsti
dalla Costituzione.
L’altra fondamentale garanzia posta a presidio della libertà personale è la riserva di
giurisdizione, in base alla quale le corrispondenti restrizioni possono essere disposte solo con
atto motivato dell’ autorità giudiziaria.
Dalla regola dell’art. 111, comma 7, Cost., si è poi desunta, in particolare, l’esistenza di un
sistema diversificato di tutela nei confronti degli atti di coercizione personale; in base al quale la
legittimazione ad incidere sulla libertà in oggetto e l’ulteriore garanzia della ricorribilità sono
diversamente modulate in relazione al grado di restrizione apportato al bene de quo: i
provvedimenti restrittivi particolarmente incisivi devono essere emessi dal giudice e sono
ricorribili; invece, quelli che, pur incidendo sulla libertà personale, non la comprimono in modo
significativo possono essere adottati (nella fase investigativa) dal pubblico ministero e non
richiedono di poter essere portati immediatamente al vaglio della Suprema Corte, essendo
sufficienti la garanzia della riserva di legge e di “promanazione giudiziaria ”.
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Più nel dettaglio, si sottolinea come non sembri corretto l’usuale riferimento alla riserva di
giurisdizione, in quanto non sarebbe l’art. 13 Cost. a sancire la giurisdizionalizzazione delle
misure cautelari (cioè delle limitazioni più consistenti alla libertà): infatti, con il termine
“autorità giudiziaria” ci si riferisce anche al pubblico ministero, mentre, per un altro, il principio
trova il suo vero fondamento nell’art. 111, comma 7, Cost.
Se si legge l’art. 111, comma 7, in combinato disposto con l’art. 13, comma 2, Cost. - che,
invece, ammette forme di restrizione della libertà personale disposte, nei casi previsti dalla
legge, con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (e, quindi, anche del pubblico
ministero) - si ricava che le “restrizioni significative” (cioè, quelle che ledono in maniera grave
la libertà personale, incidendo sulla libertà fisica o di esercizio di prerogative essenziali; in
particolare: la custodia cautelare) devono essere sempre disposte dal giudice e sono soggette al
ricorso diretto per Cassazione; mentre quelle minori (come le perquisizioni,
l’accompagnamento coattivo, le ispezioni, che determinano una transitoria restrizione della
libertà) possono essere disposte anche dal pubblico ministero e non sono ricorribili; non già
59 DE CARO, Libertà personale (profili costituzionali), Dpen, III Agg., I, Torino, 2005, 837.
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