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anche carattere rinforzato, dal momento che pone precisi vincoli per il legislatore ordinario: le

            limitazioni alla libertà personale devono essere specificate dalla legge non solo in relazione ai
            casi, ma anche con riferimento ai modi in cui possono essere realizzate, definendone sia, da un

            canto, i presupposti e le finalità, sia, dall’altro, le forme e le procedure strumentali ai relativi

            provvedimenti; e possono essere previste esclusivamente per il perseguimento di fini previsti

            dalla Costituzione.
                  L’altra  fondamentale  garanzia posta  a  presidio  della libertà personale  è  la  riserva  di

            giurisdizione, in base alla quale le corrispondenti restrizioni possono essere disposte solo con

            atto motivato dell’ autorità giudiziaria.

                  Dalla regola dell’art. 111, comma 7, Cost., si è poi desunta, in particolare, l’esistenza di un
            sistema diversificato di tutela nei confronti degli atti di coercizione personale; in base al quale la

            legittimazione ad incidere sulla libertà in oggetto e l’ulteriore garanzia della ricorribilità sono

            diversamente modulate in relazione al grado di restrizione apportato al bene de quo: i
            provvedimenti restrittivi particolarmente incisivi devono essere emessi dal giudice e sono

            ricorribili; invece, quelli che, pur incidendo sulla libertà personale, non la comprimono in modo

            significativo possono essere adottati  (nella fase investigativa) dal  pubblico ministero e non

            richiedono di poter essere portati immediatamente al vaglio della Suprema Corte, essendo

            sufficienti la garanzia della riserva di legge e di “promanazione giudiziaria ”.
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                  Più nel dettaglio, si sottolinea come non sembri corretto l’usuale riferimento alla riserva di

            giurisdizione, in quanto non  sarebbe l’art. 13  Cost. a  sancire la giurisdizionalizzazione  delle

            misure  cautelari  (cioè  delle  limitazioni  più  consistenti  alla  libertà): infatti, con  il  termine
            “autorità giudiziaria” ci si riferisce anche al pubblico ministero, mentre, per un altro, il principio

            trova il suo vero fondamento nell’art. 111, comma 7, Cost.

                  Se si legge l’art. 111, comma 7, in combinato disposto con l’art. 13, comma 2, Cost. - che,

            invece, ammette forme di restrizione della libertà personale disposte, nei casi previsti dalla
            legge,  con  provvedimento  motivato dell’autorità  giudiziaria  (e,  quindi,  anche  del  pubblico

            ministero) - si ricava che le “restrizioni significative” (cioè, quelle che ledono in maniera grave

            la libertà personale, incidendo sulla libertà fisica o di esercizio di prerogative essenziali; in

            particolare: la custodia cautelare) devono essere sempre disposte dal giudice e sono soggette al
            ricorso diretto per Cassazione; mentre quelle minori  (come le perquisizioni,

            l’accompagnamento  coattivo,  le  ispezioni,  che  determinano  una  transitoria  restrizione  della

            libertà) possono essere disposte anche dal pubblico ministero e non sono ricorribili; non già

            59   DE CARO, Libertà personale (profili costituzionali), Dpen, III Agg., I, Torino, 2005, 837.

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