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limiti che esso impone, bensì in base alla possibilità che, attraverso la limitazione della libera
disponibilità della propria persona, si venga ad incidere sulla personalità morale e sulla dignità
sociale del singolo. Ancora, è stato da altri sostenuto che l’apparato garantista dell’art. 13 Cost.
si deve attivare “sia ogni qualvolta si configuri un’ipotesi di coercizione fisica, sia allorché il
provvedimento autoritativo, pur esibendo contenuto esclusivamente obbligatorio o pur
investendo la sfera economico-patrimoniale del soggetto, si riconnetta alla valutazione di
disvalore circa la personalità e la pericolosità del destinatario ”.
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In questo senso, si adduce che oggetto della tutela assicurata dall’art. 13 Cost. è anche la
libertà di autodeterminarsi psichicamente in ordine alle proprie azioni (cosiddetta “libertà
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morale”). In questa ottica, la dottrina più recente ha ritenuto che la nozione di libertà
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personale debba conquistare spazi positivi, aprendosi a tutte le dinamiche che la coinvolgono. Il
suo ampliamento viene giustificato con la convinzione secondo cui la libertà personale è -
nell’ottica dell’art. 2 Cost. (che riconosce e tutela, in via generale, l’inviolabilità dei diritti
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua
personalità) - un valore ancorato alla persona umana intesa in senso dinamico. Il concetto,
dunque, travalica il mero riferimento all’arresto, comprendendo sia la libertà fisica sia la libertà
morale, profili coessenziali alla personalità dell’individuo ed entrambi caratteristici del valore
coinvolto. Al contempo, l’evoluzione culturale e normativa internazionali spesso scoprono (ed
elaborano) nuovi diritti e nuove libertà, da annoverare, per la loro intrinseca natura e per la loro
diretta riconducibilità alla persona umana, senza alcun dubbio, nell’ambito dei diritti inviolabili.
La qualificazione di un diritto come inviolabile è, infatti, diretta conseguenza del suo
riconoscimento quale essenziale profilo di tutela dell’individuo. E, alle volte, tale aspetto emerge
prima nella coscienza sociale e nella cultura, e solo dopo viene apprezzato dal diritto. Per tutti
questi casi, la Costituzione ha creato, con l’art. 2, un meccanismo “automatico” e “immediato”,
diretto a recepire tali valori e ad apprestare la massima tutela possibile.
Alla libertà personale fanno capo due profili essenziali: l’aspetto statico, che si manifesta
come libertà da forme di coazione (e in particolare, ma non solo, dagli arresti), posizione
individualistica comune ad altri diritti; la direzione dinamica coniuga, invece, libertà e sicurezza
49 Sempre nel senso che la libertà personale sia una pretesa a che non vengano posti, se non nel rispetto dell’art.
13 Cost., limitazioni incidenti sulla dignità sociale, si veda, dunque, NANIA, La libertà individuale nella esperienza
costituzionale italiana, Torino, 1989, 69.
50 BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 111; GROSSI, Libertà personale, libertà di circolazione e
obbligo di residenza dell’imprenditore fallito, GCost, 1962, 205; GUARINO, Lezioni di diritto pubblico, II, Milano, 1967,
40; MORTATI, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, GCost, 1960, 683.
51 DE CARO, Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 193 ss.
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