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dinanzi all’organo giurisdizionale per essere giudicato, con conseguente esclusione delle misure

            di prevenzione ante delictum.
                  Al fine di garantire ulteriormente l’individuo, l’art. 5 C.e.d.u. introduce una  riserva  di

            legge,  prescrivendo,  quale  condizione  necessaria  a  legittimare  l’eventuale  privazione  di  tale

            libertà, che essa sia disposta “nei modi previsti dalla legge”, ossia dal diritto interno, purché

            quest’ultimo risulti conforme alla C.e.d.u. e, soprattutto, allo scopo perseguito dall’art.  5
            C.e.d.u., ravvisabile nella protezione della persona dall’arbitrio.

                  Nell’ambito delle garanzie a tutela di chi subisca gli effetti della privazione della libertà

            personale, si colloca, poi, il diritto alla conoscenza dei motivi per i quali si dovesse verificare tale

            privazione: pertanto, ai sensi dell’art. 5 § 2  C.e.d.u.,  “ogni persona arrestata deve essere
            informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni

            accusa formulata a suo carico”. Al paragrafo successivo della disposizione è, in primis, sancito il

            diritto del  soggetto sottoposto a custodia  cautelare ad esser  tradotto al più presto  dinanzi
            all’autorità giudiziaria e successivamente quello ad essere  giudicato entro  un termine

            ragionevole o ad essere posto in libertà durante la procedura. La tutela della libertà personale

            viene, altresì, assicurata attraverso la previsione, inserita nel § 4 della disposizione qui esaminata,

            del diritto  del  soggetto in  stato di arresto  o  detenzione di adire un tribunale al fine di far

            accertare, entro  termini brevi, la legalità  della  detenzione e di ottenere, nell’ipotesi in cui la
            stessa  sia  illegale,  la  liberazione.  Affinché  il  diritto  individuato  nel  § 4  sia  effettivamente

            garantito, il procedimento instaurato mediante ricorso deve essere rispettoso dell’equo processo

            (diritto espressamente sancito dall’art. 6 della Convenzione), almeno nelle sue linee essenziali,
            con particolare riferimento all’osservanza del contraddittorio e della parità delle armi . L’ultimo
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            paragrafo di cui si compone l’art. 5 C.e.d.u. riconosce, infine, il diritto alla riparazione per

            l’illegittima privazione  della libertà personale: chiunque sia stato  “vittima  di arresto o di

            detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo”  ha infatti diritto, nei

            confronti dello Stato inadempiente, ad una riparazione del pregiudizio subito. In un’accezione
            ampia di libertà della persona assumono rilievo sia l’art. 8 C.e.d.u., il quale, sancendo il diritto al

            rispetto della vita privata e familiare, assicura protezione non solo al diritto alla riservatezza, ma

            altresì a quelli d’identità personale, come il diritto al nome  e  all’identità sessuale, sia l’art. 3
            C.e.d.u., ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti

            inumani o degradanti”.




            36   UBERTIS, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, cit., 120.

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