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dinanzi all’organo giurisdizionale per essere giudicato, con conseguente esclusione delle misure
di prevenzione ante delictum.
Al fine di garantire ulteriormente l’individuo, l’art. 5 C.e.d.u. introduce una riserva di
legge, prescrivendo, quale condizione necessaria a legittimare l’eventuale privazione di tale
libertà, che essa sia disposta “nei modi previsti dalla legge”, ossia dal diritto interno, purché
quest’ultimo risulti conforme alla C.e.d.u. e, soprattutto, allo scopo perseguito dall’art. 5
C.e.d.u., ravvisabile nella protezione della persona dall’arbitrio.
Nell’ambito delle garanzie a tutela di chi subisca gli effetti della privazione della libertà
personale, si colloca, poi, il diritto alla conoscenza dei motivi per i quali si dovesse verificare tale
privazione: pertanto, ai sensi dell’art. 5 § 2 C.e.d.u., “ogni persona arrestata deve essere
informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni
accusa formulata a suo carico”. Al paragrafo successivo della disposizione è, in primis, sancito il
diritto del soggetto sottoposto a custodia cautelare ad esser tradotto al più presto dinanzi
all’autorità giudiziaria e successivamente quello ad essere giudicato entro un termine
ragionevole o ad essere posto in libertà durante la procedura. La tutela della libertà personale
viene, altresì, assicurata attraverso la previsione, inserita nel § 4 della disposizione qui esaminata,
del diritto del soggetto in stato di arresto o detenzione di adire un tribunale al fine di far
accertare, entro termini brevi, la legalità della detenzione e di ottenere, nell’ipotesi in cui la
stessa sia illegale, la liberazione. Affinché il diritto individuato nel § 4 sia effettivamente
garantito, il procedimento instaurato mediante ricorso deve essere rispettoso dell’equo processo
(diritto espressamente sancito dall’art. 6 della Convenzione), almeno nelle sue linee essenziali,
con particolare riferimento all’osservanza del contraddittorio e della parità delle armi . L’ultimo
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paragrafo di cui si compone l’art. 5 C.e.d.u. riconosce, infine, il diritto alla riparazione per
l’illegittima privazione della libertà personale: chiunque sia stato “vittima di arresto o di
detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo” ha infatti diritto, nei
confronti dello Stato inadempiente, ad una riparazione del pregiudizio subito. In un’accezione
ampia di libertà della persona assumono rilievo sia l’art. 8 C.e.d.u., il quale, sancendo il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, assicura protezione non solo al diritto alla riservatezza, ma
altresì a quelli d’identità personale, come il diritto al nome e all’identità sessuale, sia l’art. 3
C.e.d.u., ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti
inumani o degradanti”.
36 UBERTIS, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, cit., 120.
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