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all’individuo; e ciò pure quando rivolge attenzione alla “sicurezza” che è un profilo connaturato

            - pur esso - alla globale e generale evoluzione della persona ”.
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                  Questa semplice considerazione consente di svalutare i profili di antitesi tra i due versanti,

            per esaltare, invece, le occasioni di confronto e di interrelazione tra gli stessi. Il procedimento

            penale rappresenta, in via di massima approssimazione, un percorso legale di accertamento che

            coinvolge una vasta gamma di diritti e di libertà dell’individuo. La stessa forza d’un simile
            strumento di verifica  -  il cui epilogo può essere la condanna alla  pena detentiva, perfino

            perpetua - rende l’idea di quale pressione esso sia capace di esercitare su beni di fondamentale

            rilievo e di quali lesioni possa determinare con la sua  progressione.  Il complesso normativo

            deputato a regolare il procedimento penale prevede un insieme di poteri “forti”, che trovano la
            loro  giustificazione  e,  al  contempo,  il  loro  limite  -  anzitutto  -  nella  Costituzione;  la  quale

            stabilisce, altresì, i diritti e le libertà essenziali dell’individuo. Il momento dell’autorità, dunque,

            non può prevaricare quello della libertà. Pertanto, al fine di stabilire un equilibrio soddisfacente
            tra le esigenze tipiche  dell’accertamento penale e la  libertà personale (nonché  gli altri diritti

            coinvolti dal  processo) è necessario considerare, in primis, i principi previsti, nella specifica

            materia, dalla Costituzione e dalle Carte internazionali sui diritti umani, in particolare la C.e.d.u.,

            quale massima consacrazione della tutela della libertà personale; in questo modo, è possibile

            comprendere quale sia l’insieme dei valori di riferimento e quale il progetto da realizzare.
                  La  fonte normativa principale del nostro  sistema giuridico è la Costituzione, la quale

            condiziona, naturalmente, il modello procedimentale in tutte le sue scansioni. Nella gerarchia

            delle fonti giuridiche, alla Carta fondamentale fanno immediatamente seguito  -  in posizione
            comunque sovraordinata rispetto alla legge  ordinaria  -  le Carte internazionali dei diritti

            contenenti principi e regole generalmente condivise. Tali sistemi normativi delineano l’archetipo

            processuale ideale di riferimento  (tra l’altro, il cosiddetto  “giusto processo”).  E  allora,  se il

            giusto processo è quello previsto, nelle sue linee essenziali, dalla Costituzione e dalle suddette
            Convenzioni internazionali, la comprensione delle regole predisposte dalla legge ordinaria per

            disciplinare le limitazioni della libertà personale prima della decisione definitiva deve passare per

            una chiara definizione dei principi essenziali predisposti a tutela di taluni fondamentali valori.

            Inoltre,  le  stesse  regole  sono  essenziali per  comprendere le ragioni  -  e  i  punti critici  -
            dell’equilibrio tra diversi interessi stabilito dal legislatore.





            40   DE CARO, Libertà penale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 168.

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