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all’individuo; e ciò pure quando rivolge attenzione alla “sicurezza” che è un profilo connaturato
- pur esso - alla globale e generale evoluzione della persona ”.
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Questa semplice considerazione consente di svalutare i profili di antitesi tra i due versanti,
per esaltare, invece, le occasioni di confronto e di interrelazione tra gli stessi. Il procedimento
penale rappresenta, in via di massima approssimazione, un percorso legale di accertamento che
coinvolge una vasta gamma di diritti e di libertà dell’individuo. La stessa forza d’un simile
strumento di verifica - il cui epilogo può essere la condanna alla pena detentiva, perfino
perpetua - rende l’idea di quale pressione esso sia capace di esercitare su beni di fondamentale
rilievo e di quali lesioni possa determinare con la sua progressione. Il complesso normativo
deputato a regolare il procedimento penale prevede un insieme di poteri “forti”, che trovano la
loro giustificazione e, al contempo, il loro limite - anzitutto - nella Costituzione; la quale
stabilisce, altresì, i diritti e le libertà essenziali dell’individuo. Il momento dell’autorità, dunque,
non può prevaricare quello della libertà. Pertanto, al fine di stabilire un equilibrio soddisfacente
tra le esigenze tipiche dell’accertamento penale e la libertà personale (nonché gli altri diritti
coinvolti dal processo) è necessario considerare, in primis, i principi previsti, nella specifica
materia, dalla Costituzione e dalle Carte internazionali sui diritti umani, in particolare la C.e.d.u.,
quale massima consacrazione della tutela della libertà personale; in questo modo, è possibile
comprendere quale sia l’insieme dei valori di riferimento e quale il progetto da realizzare.
La fonte normativa principale del nostro sistema giuridico è la Costituzione, la quale
condiziona, naturalmente, il modello procedimentale in tutte le sue scansioni. Nella gerarchia
delle fonti giuridiche, alla Carta fondamentale fanno immediatamente seguito - in posizione
comunque sovraordinata rispetto alla legge ordinaria - le Carte internazionali dei diritti
contenenti principi e regole generalmente condivise. Tali sistemi normativi delineano l’archetipo
processuale ideale di riferimento (tra l’altro, il cosiddetto “giusto processo”). E allora, se il
giusto processo è quello previsto, nelle sue linee essenziali, dalla Costituzione e dalle suddette
Convenzioni internazionali, la comprensione delle regole predisposte dalla legge ordinaria per
disciplinare le limitazioni della libertà personale prima della decisione definitiva deve passare per
una chiara definizione dei principi essenziali predisposti a tutela di taluni fondamentali valori.
Inoltre, le stesse regole sono essenziali per comprendere le ragioni - e i punti critici -
dell’equilibrio tra diversi interessi stabilito dal legislatore.
40 DE CARO, Libertà penale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 168.
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