Page 199 - Quaderno 2017-8
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Infine,  anche  la  C.e.d.u.,  all’art.  6  §  2,  stabilisce  la  “presunzione  di  innocenza”  della

            persona accusata di un reato. Tuttavia, la definizione normativa, riferendo che ogni persona è
            presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, può

            sembrare più ampia di  quella contenuta nella  Costituzione (la  quale si esprime in  termini di

            “presunzione di non colpevolezza”)  ma, nella realtà, esprime un concetto  sovrapponibile  a

            quello costituzionale per quanto concerne il significato della locuzione .
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                  Tra le conquiste giuridiche più significative del Secolo scorso è dunque da annoverare la

            raggiunta consapevolezza del valore rappresentato dalla persona umana e della necessità di

            qualificare l’ordinamento giuridico attraverso l’individuazione e la tutela complessiva dei diritti

            fondamentali ad essa riconducibili. Tra questi rientra a pieno titolo, in posizione primaria, il
            diritto alla libertà personale a cui, come si è visto, sia la Costituzione che le Carte sovranazionali

            - prime fra tutte la summenzionata C.e.d.u - riservano un ruolo centrale nell’economia generale

            della tutela soggettiva. Per questa ragione, la sua limitazione durante lo svolgimento del
            procedimento penale - prima cioè della definizione di quest’ultimo con sentenza irrevocabile -

            costituisce un’evenienza oggettivamente eccentrica rispetto ad un sistema ideale

            costituzionalmente orientato.

                  Per  comprendere  questa  evidente  contraddizione,  bisogna  considerare  come,  nel

            procedimento penale, si confrontino due  profili in possibile contrasto: la  libertà individuale  e
            l’autorità  dello Stato. Da un lato, l’apparato repressivo statuale, che punta al  fine ultimo di

            esercitare, in modo effettivo ed efficiente, la  pretesa punitiva, tutelando la collettività dalle

            svariate possibili forme di aggressioni di beni e di valori protetti dall’ordinamento; dall’altro,
            l’esigenza di massima tutela della libertà personale, bene fondamentale dell’ individuo, inserito,

            nel testo costituzionale, tra quelli di maggior rilievo. La prevalenza riconosciuta all’interesse

            repressivo ha, nel passato, qualificato il sistema processuale in modo autoritario ; invece, la
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            successiva sempre maggiore attenzione per la libertà ha contrassegnato l’evoluzione verso un

            processo democratico .
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                  Sul piano concreto  e  attuale, invece, il  distinguo perde rilevanza, in  quanto,  nell’ottica

            costituzionale,  “l’autorità è al servizio della libertà e perde la posizione antitetica rispetto

            37   Del resto l’ipotetica incompatibilità della “ presunzione d’innocenza” con la custodia ante iudicatum è fugata dal
               riconoscimento espresso di quest’ultima ad opera dell’art. 5 § 1 lett. c) C.e.d.u.
            38   Ci si riferisce, in particolare, al codice di procedura penale del 1930, tipico esempio di processo autoritario,
               nato in un  momento storico nel quale viveva una dimensione autoritaria dello  Stato (il  fascismo) che  si
               riversava sul tipo processuale coniato in quel contesto.
            39   La differenza tra processo democratico e processo autoritario si fonda su una peculiare relazione tra le parti e
               il giudice connessa al complessivo rispetto dei principi costituzionali che costituiscono la struttura portante
               della democrazia e, quindi, di un sistema processuale a essa ispirato.

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