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Infine, anche la C.e.d.u., all’art. 6 § 2, stabilisce la “presunzione di innocenza” della
persona accusata di un reato. Tuttavia, la definizione normativa, riferendo che ogni persona è
presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, può
sembrare più ampia di quella contenuta nella Costituzione (la quale si esprime in termini di
“presunzione di non colpevolezza”) ma, nella realtà, esprime un concetto sovrapponibile a
quello costituzionale per quanto concerne il significato della locuzione .
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Tra le conquiste giuridiche più significative del Secolo scorso è dunque da annoverare la
raggiunta consapevolezza del valore rappresentato dalla persona umana e della necessità di
qualificare l’ordinamento giuridico attraverso l’individuazione e la tutela complessiva dei diritti
fondamentali ad essa riconducibili. Tra questi rientra a pieno titolo, in posizione primaria, il
diritto alla libertà personale a cui, come si è visto, sia la Costituzione che le Carte sovranazionali
- prime fra tutte la summenzionata C.e.d.u - riservano un ruolo centrale nell’economia generale
della tutela soggettiva. Per questa ragione, la sua limitazione durante lo svolgimento del
procedimento penale - prima cioè della definizione di quest’ultimo con sentenza irrevocabile -
costituisce un’evenienza oggettivamente eccentrica rispetto ad un sistema ideale
costituzionalmente orientato.
Per comprendere questa evidente contraddizione, bisogna considerare come, nel
procedimento penale, si confrontino due profili in possibile contrasto: la libertà individuale e
l’autorità dello Stato. Da un lato, l’apparato repressivo statuale, che punta al fine ultimo di
esercitare, in modo effettivo ed efficiente, la pretesa punitiva, tutelando la collettività dalle
svariate possibili forme di aggressioni di beni e di valori protetti dall’ordinamento; dall’altro,
l’esigenza di massima tutela della libertà personale, bene fondamentale dell’ individuo, inserito,
nel testo costituzionale, tra quelli di maggior rilievo. La prevalenza riconosciuta all’interesse
repressivo ha, nel passato, qualificato il sistema processuale in modo autoritario ; invece, la
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successiva sempre maggiore attenzione per la libertà ha contrassegnato l’evoluzione verso un
processo democratico .
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Sul piano concreto e attuale, invece, il distinguo perde rilevanza, in quanto, nell’ottica
costituzionale, “l’autorità è al servizio della libertà e perde la posizione antitetica rispetto
37 Del resto l’ipotetica incompatibilità della “ presunzione d’innocenza” con la custodia ante iudicatum è fugata dal
riconoscimento espresso di quest’ultima ad opera dell’art. 5 § 1 lett. c) C.e.d.u.
38 Ci si riferisce, in particolare, al codice di procedura penale del 1930, tipico esempio di processo autoritario,
nato in un momento storico nel quale viveva una dimensione autoritaria dello Stato (il fascismo) che si
riversava sul tipo processuale coniato in quel contesto.
39 La differenza tra processo democratico e processo autoritario si fonda su una peculiare relazione tra le parti e
il giudice connessa al complessivo rispetto dei principi costituzionali che costituiscono la struttura portante
della democrazia e, quindi, di un sistema processuale a essa ispirato.
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