Page 197 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO III

                               La tutela della libertà personale: limitazioni e criticità




            1.    La C.e.d.u. nel rapporto Autorità-libertà


                  La tutela della libertà personale trova nelle principali Carte internazionali dei diritti umani

            e, in particolar modo, nella  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà

            fondamentali , la sua massima consacrazione.
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                  La C.e.d.u., come si evince dal tenore letterale dell’art. 1, si caratterizza per l’accentuata
            aspirazione a garantire un’effettiva protezione dei diritti umani , la cui titolarità spetta
                                                                                 33
            direttamente all’individuo, legittimato a pretenderne la tutela giuridica da parte dello Stato. In

            particolare l’art. 5 § 1 della Convenzione, nel sancire il diritto di ogni persona “alla libertà e alla
            sicurezza” si prefigge lo scopo di proteggere la libertà personale intesa nell’accezione classica di

            libertà fisica della persona . Un’altra dottrina, ritiene, peraltro, che tale previsione, nel riferirsi
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            sia alla libertà che alla  sicurezza,  costruisce il  concetto di libertà  personale in  modo ampio,

            “coinvolgendo la dimensione di tutela dell’individuo da coercizioni ingiustificate insieme a tutti

            gli aspetti che riguardano l’evoluzione globale e completa della persona umana ”.  Dunque
                                                                                                35
            l’accostamento dei due profili indica la latitudine del concetto di libertà personale e la sua

            funzione di tutela anche di diritti diversi da quelli più tipicamente concernenti l’imputato, e in

            questa prospettiva coincide con il contenuto dell’art. 2 Cost.
                  All’affermazione del  principio generale fa seguito un elenco tassativo di ipotesi

            derogatorie, nelle quali, cioè, la privazione della libertà personale è consentita. Nel novero delle

            privazioni della libertà ammesse dalla Convenzione europea è compresa anche quella “classica”

            della custodia in carcere dell’indiziato di reato in attesa di giudizio. La disposizione contenuta
            nell’art. 5 § 1 lett. c) non brilla certo per chiarezza e può dar luogo a seri dubbi interpretativi.

            Nondimeno, un’apprezzabile chiave di lettura è fornita dallo stesso  art. 5 § 3. Il combinato

            disposto che ne risulta permette, infatti, di affermare che la previsione pattizia legittimi solo la

            custodia cautelare di chi è sospettato di aver commesso un delitto  e deve essere condotto



            32   La C.e.d.u. è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950, dagli Stati aderenti al Consiglio d’Europa.
            33   A riguardo si veda AMODIO, La tutela della libertà personale dell’imputato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
               RIDPP, 1967, 842.
            34   Così UBERTIS, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2009, 97.
            35   DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in AA.VV., cit., 30.

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