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CAPITOLO III
La tutela della libertà personale: limitazioni e criticità
1. La C.e.d.u. nel rapporto Autorità-libertà
La tutela della libertà personale trova nelle principali Carte internazionali dei diritti umani
e, in particolar modo, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà
fondamentali , la sua massima consacrazione.
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La C.e.d.u., come si evince dal tenore letterale dell’art. 1, si caratterizza per l’accentuata
aspirazione a garantire un’effettiva protezione dei diritti umani , la cui titolarità spetta
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direttamente all’individuo, legittimato a pretenderne la tutela giuridica da parte dello Stato. In
particolare l’art. 5 § 1 della Convenzione, nel sancire il diritto di ogni persona “alla libertà e alla
sicurezza” si prefigge lo scopo di proteggere la libertà personale intesa nell’accezione classica di
libertà fisica della persona . Un’altra dottrina, ritiene, peraltro, che tale previsione, nel riferirsi
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sia alla libertà che alla sicurezza, costruisce il concetto di libertà personale in modo ampio,
“coinvolgendo la dimensione di tutela dell’individuo da coercizioni ingiustificate insieme a tutti
gli aspetti che riguardano l’evoluzione globale e completa della persona umana ”. Dunque
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l’accostamento dei due profili indica la latitudine del concetto di libertà personale e la sua
funzione di tutela anche di diritti diversi da quelli più tipicamente concernenti l’imputato, e in
questa prospettiva coincide con il contenuto dell’art. 2 Cost.
All’affermazione del principio generale fa seguito un elenco tassativo di ipotesi
derogatorie, nelle quali, cioè, la privazione della libertà personale è consentita. Nel novero delle
privazioni della libertà ammesse dalla Convenzione europea è compresa anche quella “classica”
della custodia in carcere dell’indiziato di reato in attesa di giudizio. La disposizione contenuta
nell’art. 5 § 1 lett. c) non brilla certo per chiarezza e può dar luogo a seri dubbi interpretativi.
Nondimeno, un’apprezzabile chiave di lettura è fornita dallo stesso art. 5 § 3. Il combinato
disposto che ne risulta permette, infatti, di affermare che la previsione pattizia legittimi solo la
custodia cautelare di chi è sospettato di aver commesso un delitto e deve essere condotto
32 La C.e.d.u. è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950, dagli Stati aderenti al Consiglio d’Europa.
33 A riguardo si veda AMODIO, La tutela della libertà personale dell’imputato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
RIDPP, 1967, 842.
34 Così UBERTIS, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2009, 97.
35 DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in AA.VV., cit., 30.
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