Page 202 - Quaderno 2017-8
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garanzie a tutela della libertà personale, rappresentate dalla previsione della riserva di legge e
della riserva di giurisdizione in rapporto a ogni atto limitativo di tale libertà.
Ha colto sicuramente nel segno chi ha posto in luce come il nodo della libertà personale
sostanzi “un crocevia nevralgico dell’intera rete di rapporti fra la tematica dei diritti fondamentali della persona
e la tematica del processo ”.
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In questa prospettiva, l’art. 13, comma 1, Cost. costituisce sicuramente la norma centrale
in materia, poiché sancisce in maniera solenne, l’inviolabilità di tale diritto , mirante a tutelare
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la libertà personale intesa come libertà da coercizioni fisiche, e dunque, come “libertà dagli
arresti”; ma ad esser oggetto di vivaci dibattiti è stata - ed è tuttora - la possibilità o non che lo
stesso articolo protegga anche ulteriori profili della libertà personale, tali da trascendere il
riferimento alla dimensione esclusivamente fisica dell’individuo.
Un primo orientamento , muovendo da una lettura restrittiva dell’art. 13, comma 1,
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Cost., ritiene che tale norma si riferisca esclusivamente alla libertà fisica, essendo diretta a
garantirla contro arbitrarie coercizioni sul corpo. In particolare, vengono distinte le ipotesi in
cui il limite viene imposto coattivamente da quelle nelle quali, invece, si ha un semplice vincolo
obbligatorio; e ciò sulla base della considerazione per cui i provvedimenti non riguardanti “la
libertà dagli arresti” risulterebbero regolati dall’art. 16 Cost. e chiamerebbero in causa la libertà
di circolazione. A sostegno dell’interpretazione restrittiva si è affermato che essa è tale da
consentire in concreto di assicurare la piena effettività del principio dell’inviolabilità personale;
invece, accogliere le ricostruzioni che ricomprendono nella sfera di operatività del predetto
articolo, per esempio, anche misure obbligatorie, determina un’incertezza esegetica destinata a
tradursi, nel concreto, in un serio indebolimento della tutela costituzionale dei diritti di libertà.
Difatti, se si considerassero lesive della libertà personale tutte le misure, sia coercitive che
obbligatorie, tali da comportare una degradazione giuridica del soggetto colpito o un rilevante
livello di assoggettamento all’altrui volere, le garanzie della riserva assoluta di legge e della
riserva di giurisdizione potrebbero non trovare applicazione nel caso di interventi coercitivi non
degradanti, o che comunque comportassero un grado di coazione fisica non equiparabile
all’arresto.
In diversa prospettiva si colloca l’orientamento secondo il quale un provvedimento va
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ritenuto restrittivo della libertà personale non in considerazione della qualità e gravosità dei
45 CHIAVARIO, Processo ed., Milano, 1984, 299.
46 Recita il comma 1° dell’art.13 Cost.: La libertà personale è inviolabile.
47 Cfr., per tutti, AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, 23 ss.
48 BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, 119 ss.
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