Page 202 - Quaderno 2017-8
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garanzie a tutela della libertà personale, rappresentate dalla previsione della riserva di legge e

            della riserva di giurisdizione in rapporto a ogni atto limitativo di tale libertà.
                  Ha colto sicuramente nel segno chi ha posto in luce come il nodo della libertà personale

            sostanzi “un crocevia nevralgico dell’intera rete di rapporti fra la tematica dei diritti fondamentali della persona

            e la tematica del processo ”.
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                  In questa prospettiva, l’art. 13, comma 1, Cost. costituisce sicuramente la norma centrale
            in materia, poiché sancisce in maniera solenne, l’inviolabilità di tale diritto , mirante a tutelare
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            la libertà personale intesa come libertà da coercizioni fisiche, e dunque, come  “libertà dagli

            arresti”; ma ad esser oggetto di vivaci dibattiti è stata - ed è tuttora - la possibilità o non che lo

            stesso  articolo  protegga  anche  ulteriori  profili  della  libertà  personale,  tali  da  trascendere  il
            riferimento alla dimensione esclusivamente fisica dell’individuo.

                  Un primo orientamento , muovendo da una lettura restrittiva dell’art. 13, comma  1,
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            Cost., ritiene che  tale  norma si riferisca esclusivamente alla libertà  fisica, essendo diretta  a
            garantirla contro arbitrarie coercizioni sul corpo. In particolare, vengono distinte le ipotesi in

            cui il limite viene imposto coattivamente da quelle nelle quali, invece, si ha un semplice vincolo

            obbligatorio; e ciò sulla base della considerazione per cui i provvedimenti non riguardanti “la

            libertà dagli arresti” risulterebbero regolati dall’art. 16 Cost. e chiamerebbero in causa la libertà

            di circolazione.  A sostegno dell’interpretazione restrittiva si è affermato che essa è  tale da
            consentire in concreto di assicurare la piena effettività del principio dell’inviolabilità personale;

            invece, accogliere le ricostruzioni che ricomprendono  nella sfera di  operatività  del predetto

            articolo, per esempio, anche misure obbligatorie, determina un’incertezza esegetica destinata a
            tradursi, nel concreto, in un serio indebolimento della tutela costituzionale dei diritti di libertà.

            Difatti,  se  si considerassero lesive  della libertà personale  tutte le misure, sia coercitive che

            obbligatorie, tali da comportare una degradazione giuridica del soggetto colpito o un rilevante

            livello di assoggettamento all’altrui volere, le  garanzie della riserva assoluta di legge e della
            riserva di giurisdizione potrebbero non trovare applicazione nel caso di interventi coercitivi non

            degradanti, o che comunque comportassero  un grado di coazione  fisica non  equiparabile

            all’arresto.

                  In diversa prospettiva si colloca l’orientamento  secondo il quale un provvedimento va
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            ritenuto restrittivo della libertà personale non  in considerazione della qualità e gravosità dei


            45   CHIAVARIO, Processo ed., Milano, 1984, 299.
            46   Recita il comma 1° dell’art.13 Cost.: La libertà personale è inviolabile.
            47   Cfr., per tutti, AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, 23 ss.
            48   BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, 119 ss.

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