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Oltre alle riserve di legge e di giurisdizione e all’obbligo di motivazione, le garanzie dettate
nell’art. 13 Cost. fanno perno, sull’uso dell’attributo “inviolabile”, che - nel tradurre la più
generale presa di posizione a favore dei diritti ricollegabili allo sviluppo della personalità del
singolo, espressa nell’art. 2 Cost. - si atteggia, in relazione alla libertà considerata, a “selettore
automatico della soluzione più favorevole ”, con riferimento a tutte le situazioni di dubbio tra
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il rispettivo limite e la libertà inviolabile; e come baluardo nei confronti della possibilità di una
totale soppressione della stessa, perfino nelle situazioni in cui è ammessa una parziale
compressione: “la libertà personale si configura come una sfera di autonomia suscettibile bensì
di compressione, ma tale da tendere a mantenersi espansa e munita perciò degli strumenti
giuridici per farlo .” Ne è indice specificativo proprio l’art. 13, comma 4, Cost.: il principio per
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cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà», finalizzato a tutelare la personalità del singolo nell’ottica dell’art. 2 Cost., evidenzia
come, pur essendo comprimibile nelle forme e nei limiti autorizzati dal sistema, la libertà
personale sia bene dalla consistenza elastica e, perciò, non espropriabile per intero; sicché
residueranno pur sempre - anche nell’ipotesi estrema dello status custodiae - margini
insopprimibili di libertà residue; la cui arbitraria aggressione risulterà non solo vietata ma anche
punita dall’ordinamento .
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I diritti che, come la libertà personale, sono qualificati inviolabili, fanno parte, di quel
“nucleo di principi supremi che resistono all’osmosi con altri ordinamenti, pur quando è
consentita dalla Costituzione ”, e che si impongono nei confronti di tutti i soggetti, e non solo
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del potere pubblico . Rispetto al principio enunciato dal comma 1 dell’art.13 Cost., la disciplina
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contenuta nel comma 2 dello stesso articolo assume un’importanza fondamentale, in quanto
delinea l’ambito delle compressioni che - stando al disegno costituzionale - la libertà personale
può legittimamente subire, ovviamente, in chiave derogatoria rispetto alla regola della sua
inviolabilità. Ed è qui, per l’appunto, che la Costituzione - rivolgendosi anzitutto al legislatore
ordinario per vincolarne la sfera di discrezionalità - sancisce le due più qualificanti garanzie a
tutela della libertà personale: la previsione della riserva di legge e quella della riserva di
giurisdizione, in rapporto a ogni atto limitativo di tale libertà. La riserva di legge sembra avere
54 AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, cit., 323.
55 AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, cit., 370.
56 Una chiave di lettura omogenea suggerisce, d’altronde, la regola sancita dall’art. 277 c.p.p., ove si prevede che
«le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui
esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto». La previsione, si ricollega a sua
volta anche all’art. 27, 3° comma, Cost. ove è sancito il divieto di pene contrarie al senso di umanità.
57 CERRI, Libertà II) libertà personale - dir. cost., EGT, XXI, Roma, 1991, 10.
58 C. Cost. 122/1970, GCost 1970, 1529.
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