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Si ascrivono pienamente al meccanismo delineato dall’art. 13, comma 3, Cost. le misure
precautelari dell’arresto e del fermo; i cui presupposti appaiono integrare i casi eccezionali di
necessità e urgenza tali da legittimare l’esercizio del potere coercitivo provvisorio dell’autorità di
polizia; da sottoporre, entro brevissimi termini, alla autorità giudiziaria per la convalida.
Ulteriori poteri di coercizione personale, direttamente esperibili dalla polizia giudiziaria, salva
successiva convalida del magistrato, sono quelli previsti in tema di perquisizione.
2.1. Il “vuoto dei fini”
La ricerca delle legittime finalità del potere cautelare (e, più in generale, di quello
d’adottare provvedimenti coercitivi ante iudicatum) è ruotata, per molti anni, esclusivamente
intorno alla interpretazione isolata dell’ art. 13 Cost., senza peraltro condurre a risultati
soddisfacenti. Si è evidenziato, pertanto, in dottrina, il problema del “vuoto dei fini” , proprio
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per sottolineare che, nella lettera dell’art. 13 Cost., non sono rintracciabili gli elementi minimi
tali da far individuare le ragioni idonee a legittimare le restrizioni della libertà personale prima
del giudizio. Si riteneva, perciò, che la Costituzione non fornisse alcuna indicazione circa i
parametri di riferimento cui collegare precisamente la detenzione ante iudicatum. Infatti, lo sforzo
della dottrina di rintracciare, all’interno dell’art. 13, significati capaci di dare base al potere
coercitivo spaziava tra l’individuazione di esigenze processuali e il ripiegamento su esigenze
sostanziali; senza, tuttavia, riuscire a cogliere la filosofia cautelare emergente, invece, dal testo
costituzionale, in modo da attribuire un significato inequivoco alle limitazioni della libertà
personale prima del giudizio.
La messa a punto della logica cautelare trova fondamento in un’interpretazione logico-
sistematica di differenti norme costituzionali; in particolare, nel raccordo tra l’art. 13 e l’art. 27,
2 comma, Cost.; in base al quale ultimo, «l’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva»; collegamento attuato nella raggiunta consapevolezza del ruolo ricoperto
dalla presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento .
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67 Si tratta di una espressione coniata da ELIA, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, GCost,
1964, 951. Si intende con ciò la mancanza di elementi idonei ad individuare, in Costituzione, un legittimo
finalismo cautelare: e per questa via si denunciava, anche, la inidoneità del solo art. 13 a costituire l’ossatura
costituzionale della libertà personale. In questo senso si rinvia a DOMINIONI, La presunzione d’innocenza, in Le
parti nel processo penale, Milano, 1985, 203 ss.; ma anche a RICCIO, Libertà personale, in RICCIO, DE CARO,
MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza costituzionale 1956-
1988, Napoli, 1991, 229 ss.
68 Sulla presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento si vedano, per tutti, le pagine di
ILLUMINATI, in La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979.
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