Page 210 - Quaderno 2017-8
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Si ascrivono pienamente al meccanismo delineato dall’art. 13, comma 3, Cost. le misure

            precautelari dell’arresto e del fermo; i cui presupposti appaiono integrare i casi eccezionali di
            necessità e urgenza tali da legittimare l’esercizio del potere coercitivo provvisorio dell’autorità di

            polizia; da  sottoporre, entro  brevissimi termini, alla autorità  giudiziaria per la convalida.

            Ulteriori poteri di coercizione personale, direttamente esperibili dalla polizia giudiziaria, salva

            successiva convalida del magistrato, sono quelli previsti in tema di perquisizione.


            2.1.  Il “vuoto dei fini”

                  La  ricerca  delle legittime finalità del  potere  cautelare  (e,  più in  generale,  di quello

            d’adottare provvedimenti coercitivi  ante iudicatum) è ruotata,  per  molti anni, esclusivamente
            intorno alla interpretazione isolata  dell’  art.  13 Cost., senza  peraltro  condurre a  risultati

            soddisfacenti. Si è evidenziato, pertanto, in dottrina, il problema del “vuoto dei fini” , proprio
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            per sottolineare che, nella lettera dell’art. 13 Cost., non sono rintracciabili gli elementi minimi
            tali da far individuare le ragioni idonee a legittimare le restrizioni della libertà personale prima

            del giudizio. Si riteneva, perciò, che la Costituzione non fornisse alcuna indicazione circa  i

            parametri di riferimento cui collegare precisamente la detenzione ante iudicatum. Infatti, lo sforzo

            della dottrina di rintracciare, all’interno dell’art. 13, significati capaci  di dare base  al potere

            coercitivo spaziava tra  l’individuazione di esigenze processuali e il ripiegamento su esigenze
            sostanziali; senza, tuttavia, riuscire a cogliere la filosofia cautelare emergente, invece, dal testo

            costituzionale,  in  modo  da  attribuire  un  significato  inequivoco  alle  limitazioni  della  libertà

            personale prima del giudizio.
                  La messa a punto della logica cautelare trova fondamento in un’interpretazione logico-

            sistematica di differenti norme costituzionali; in particolare, nel raccordo tra l’art. 13 e l’art. 27,

            2 comma, Cost.; in base al quale ultimo, «l’imputato  non è considerato colpevole sino alla

            condanna definitiva»; collegamento attuato nella raggiunta consapevolezza del ruolo ricoperto

            dalla presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento .
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            67   Si tratta di una espressione coniata da ELIA, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, GCost,
               1964, 951. Si intende con ciò la mancanza di elementi idonei ad individuare, in Costituzione, un legittimo
               finalismo cautelare: e per questa via si denunciava, anche, la inidoneità del solo art. 13 a costituire l’ossatura
               costituzionale della libertà personale. In questo senso si rinvia a DOMINIONI, La presunzione d’innocenza, in Le
               parti nel processo penale,  Milano, 1985, 203 ss.; ma anche a  RICCIO,  Libertà personale,  in  RICCIO,  DE  CARO,
               MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza costituzionale 1956-
               1988, Napoli, 1991, 229 ss.
            68   Sulla presunzione di non  colpevolezza quale regola  di trattamento si vedano,  per tutti, le pagine di
               ILLUMINATI, in La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979.

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