Page 213 - Quaderno 2017-8
P. 213

I fautori della provvisoria esecuzione della condanna fanno leva soprattutto sul dettato

            dell’art. 6 § 2 C.e.d.u.; il quale, protraendo la presunzione di innocenza fino al raggiungimento
            della “prova legale della colpevolezza”, parrebbe far coincidere la scadenza di tale garanzia con

            la prima sentenza che affermi la responsabilità dell’imputato . Occorre inoltre segnalare che
                                                                           73
            l’art. 5 § 1 lett. a) C.e.d.u. parla di restrizioni della libertà personale che trovano la loro fonte in

            una “condanna da parte di un tribunale competente”, senza aggiungere ulteriori specificazioni
            in proposito. Ed è ragionevole supporre che un assunto così generico possa anche alludere ad

            una sentenza di primo grado. Probabilmente, la vera ragione per cui l’art. 6 § 2 C.e.d.u. non

            accenna esplicitamente alla durata della presunzione  di innocenza risiede nel fatto che essa

            intende affidare alla disciplina interna di ciascun paese l’individuazione del momento in cui la
            colpevolezza può dirsi provata. Inoltre, la disposizione pattizia sembra attingere soprattutto alla

            tradizione culturale di Common Law, nella quale il tema della pluralità dei gradi di giurisdizione

            presenta un rilievo secondario rispetto ad  altri aspetti del processo penale ritenuti più
            significativi. Nondimeno, resta fermo che il nostro attuale sistema costituzionale non consente

            di  coltivare la  soluzione  volta  a  restringere  il  confine  temporale  della  presunzione  di  non

            colpevolezza ad un momento anteriore alla condanna definitiva .
                                                                            74
                  La presunzione di non colpevolezza offre lo strumento cardine per  superare il vuoto

            emerso dall’indagine sull’art. 13 Cost. Si conviene, ormai da tempo, infatti, sulla necessità di
            valorizzare l’art. 27, comma 2, Cost. quale parametro teleologico dell’art. 13 Cost. L’intuizione

            di fondo sta nell’ aver compreso che quest’ultimo “in quanto norma di disciplina dei mezzi

            limitativi della libertà  personale e, perciò, norma di carattere  strutturale, doveva ricevere
            direzione finalistica dall’art. 27, comma 2, Cost., che è norma, nel complesso teologicamente

            orientata ”. La legittimazione della coercizione personale deve quindi provenire dall’esistenza
                     75
            di un quid pluris, cioè di una situazione eccezionale, nella quale risultano in “pericolo” rilevanti

            valori, costituzionalmente “protetti” e degni di tutela anche a discapito della libertà personale

            dell’imputato. In un simile caso, il contrasto tra il principio di libertà e l’esigenza di tutelare il
            processo (e la collettività) viene risolto  -  legittimamente  -  a  discapito del primo.  Quindi, in

            quest’ottica, l’art. 27 comma 2 va a riempire di contenuti l’art. 13 Cost.

            73   MICALI, La presunzione di innocenza dell’imputato e l’art. 27 c. 2 Cost., CP 1990, 663.
            74   In questo senso si esprimono vari autori, tra i quali: FERRUA, in Presunzione di non colpevolezza e definitività della
               condanna, PD 1991, 514; GREVI, in Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel
               sistema costituzionale,  in  AA.VV.,  Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni,  Milano, 2000, 21;
               ORLANDI,  Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza,  in  AA.VV.,  Presunzione di non
               colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, cit., 143.
            75   RICCIO, DE CARO, MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza
               costituzionale 1956-1988, cit., 232.

                                                          - 211 -
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218