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I fautori della provvisoria esecuzione della condanna fanno leva soprattutto sul dettato
dell’art. 6 § 2 C.e.d.u.; il quale, protraendo la presunzione di innocenza fino al raggiungimento
della “prova legale della colpevolezza”, parrebbe far coincidere la scadenza di tale garanzia con
la prima sentenza che affermi la responsabilità dell’imputato . Occorre inoltre segnalare che
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l’art. 5 § 1 lett. a) C.e.d.u. parla di restrizioni della libertà personale che trovano la loro fonte in
una “condanna da parte di un tribunale competente”, senza aggiungere ulteriori specificazioni
in proposito. Ed è ragionevole supporre che un assunto così generico possa anche alludere ad
una sentenza di primo grado. Probabilmente, la vera ragione per cui l’art. 6 § 2 C.e.d.u. non
accenna esplicitamente alla durata della presunzione di innocenza risiede nel fatto che essa
intende affidare alla disciplina interna di ciascun paese l’individuazione del momento in cui la
colpevolezza può dirsi provata. Inoltre, la disposizione pattizia sembra attingere soprattutto alla
tradizione culturale di Common Law, nella quale il tema della pluralità dei gradi di giurisdizione
presenta un rilievo secondario rispetto ad altri aspetti del processo penale ritenuti più
significativi. Nondimeno, resta fermo che il nostro attuale sistema costituzionale non consente
di coltivare la soluzione volta a restringere il confine temporale della presunzione di non
colpevolezza ad un momento anteriore alla condanna definitiva .
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La presunzione di non colpevolezza offre lo strumento cardine per superare il vuoto
emerso dall’indagine sull’art. 13 Cost. Si conviene, ormai da tempo, infatti, sulla necessità di
valorizzare l’art. 27, comma 2, Cost. quale parametro teleologico dell’art. 13 Cost. L’intuizione
di fondo sta nell’ aver compreso che quest’ultimo “in quanto norma di disciplina dei mezzi
limitativi della libertà personale e, perciò, norma di carattere strutturale, doveva ricevere
direzione finalistica dall’art. 27, comma 2, Cost., che è norma, nel complesso teologicamente
orientata ”. La legittimazione della coercizione personale deve quindi provenire dall’esistenza
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di un quid pluris, cioè di una situazione eccezionale, nella quale risultano in “pericolo” rilevanti
valori, costituzionalmente “protetti” e degni di tutela anche a discapito della libertà personale
dell’imputato. In un simile caso, il contrasto tra il principio di libertà e l’esigenza di tutelare il
processo (e la collettività) viene risolto - legittimamente - a discapito del primo. Quindi, in
quest’ottica, l’art. 27 comma 2 va a riempire di contenuti l’art. 13 Cost.
73 MICALI, La presunzione di innocenza dell’imputato e l’art. 27 c. 2 Cost., CP 1990, 663.
74 In questo senso si esprimono vari autori, tra i quali: FERRUA, in Presunzione di non colpevolezza e definitività della
condanna, PD 1991, 514; GREVI, in Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel
sistema costituzionale, in AA.VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, 21;
ORLANDI, Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza, in AA.VV., Presunzione di non
colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, cit., 143.
75 RICCIO, DE CARO, MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza
costituzionale 1956-1988, cit., 232.
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