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formare oggetto di una valutazione quanto più possibile oggettiva e fondata su di una elevata

            probabilità che l’imputato possa sottrarsi al processo. Da questo punto di vista, si ritiene che il
            presupposto costituito dal concreto pericolo debba evocare  “prospettive incombenti”,

            desumibili dalla presenza di “segni ad alto rilievo induttivo”. Va evitato, inoltre, che vengano

            disposte misure cautelari sulla base della semplice equazione tra la gravità del reato (stabilita in

            base all’entità della pena che potrebbe essere irrogata a seguito dell’eventuale condanna) e il
            pericolo di fuga ; il quale ultimo dovrebbe essere, inoltre, valutato in relazione al progredire del
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            procedimento.

                  Dalla regola posta dall’art. 27, comma 2, Cost. discende, inoltre, il divieto di “far apparire”

            l’imputato come colpevole. Pertanto, in dottrina, ci si è chiesti se dalla presunzione d’innocenza
            possano o no derivare restrizioni al diritto di cronaca giudiziaria. Si assiste sovente ad una sorta

            di paradosso  mediatico: la notizia  di reato, l’informazione  di garanzia, gli arresti  o i

            provvedimenti cautelari, resi pubblici, di regola, all’inizio della fase procedimentale, hanno una
            resa  “giornalistica”  di  gran lunga  superiore rispetto a quella di una  sentenza di  assoluzione,

            soprattutto se questa intervenga a distanza di anni dal tempus commissi delicti. Infine, in dottrina ,
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            è stata evidenziata la relazione tra la presunzione di innocenza e il diritto al  silenzio, che

            rappresenta un corollario anche del diritto di difesa contemplato dall’art. 24, 2°comma, Cost..

            Considerare l’imputato non colpevole significa che l’ipotesi da verificare nel processo è quella
            della  sua colpevolezza. Pertanto, tale  soggetto  non appare  tenuto  ad  attivarsi, sul piano

            dialettico o probatorio, se non dopo che l’accusa abbia fornito la dimostrazione dell’esistenza di

            prove a suo carico, potendo il primo contare su di un epilogo favorevole in caso contrario: dal
            sistema si ricava un obbligo di agire in capo al pubblico ministero (ai sensi dell’art. 112 Cost.),

            ma non un obbligo di reagire da parte dell’imputato (stante la regola dell’art. 27, comma 2,

            Cost.); a favore del quale ultimo gioca, quindi, il rischio della mancata prova da parte

            dell’accusa. Pertanto, esiste un collegamento tra la  presunzione d’innocenza  e  il diritto al
            silenzio. Dalla suddetta presunzione - è stato infatti affermato - si evince il diritto dell’imputato

            di non discolparsi. Sennonché, a ben vedere, il principio del nemo tenetur se detegere, inteso quale

            corollario del diritto di difesa, non indica tanto la non necessità di discolparsi quanto l’esigenza

            di difendersi attraverso il silenzio, allo scopo di prevenire l’autoincriminazione. Il silenzio non è
            quindi la trasposizione della facoltà dell’imputato  di restare inerte,  di non reagire di fronte




            78   C SU 11.7.2001, Brembati CP 2002, 26.
            79   GREVI, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972, 76;
               ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, cit., 193.

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