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formare oggetto di una valutazione quanto più possibile oggettiva e fondata su di una elevata
probabilità che l’imputato possa sottrarsi al processo. Da questo punto di vista, si ritiene che il
presupposto costituito dal concreto pericolo debba evocare “prospettive incombenti”,
desumibili dalla presenza di “segni ad alto rilievo induttivo”. Va evitato, inoltre, che vengano
disposte misure cautelari sulla base della semplice equazione tra la gravità del reato (stabilita in
base all’entità della pena che potrebbe essere irrogata a seguito dell’eventuale condanna) e il
pericolo di fuga ; il quale ultimo dovrebbe essere, inoltre, valutato in relazione al progredire del
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procedimento.
Dalla regola posta dall’art. 27, comma 2, Cost. discende, inoltre, il divieto di “far apparire”
l’imputato come colpevole. Pertanto, in dottrina, ci si è chiesti se dalla presunzione d’innocenza
possano o no derivare restrizioni al diritto di cronaca giudiziaria. Si assiste sovente ad una sorta
di paradosso mediatico: la notizia di reato, l’informazione di garanzia, gli arresti o i
provvedimenti cautelari, resi pubblici, di regola, all’inizio della fase procedimentale, hanno una
resa “giornalistica” di gran lunga superiore rispetto a quella di una sentenza di assoluzione,
soprattutto se questa intervenga a distanza di anni dal tempus commissi delicti. Infine, in dottrina ,
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è stata evidenziata la relazione tra la presunzione di innocenza e il diritto al silenzio, che
rappresenta un corollario anche del diritto di difesa contemplato dall’art. 24, 2°comma, Cost..
Considerare l’imputato non colpevole significa che l’ipotesi da verificare nel processo è quella
della sua colpevolezza. Pertanto, tale soggetto non appare tenuto ad attivarsi, sul piano
dialettico o probatorio, se non dopo che l’accusa abbia fornito la dimostrazione dell’esistenza di
prove a suo carico, potendo il primo contare su di un epilogo favorevole in caso contrario: dal
sistema si ricava un obbligo di agire in capo al pubblico ministero (ai sensi dell’art. 112 Cost.),
ma non un obbligo di reagire da parte dell’imputato (stante la regola dell’art. 27, comma 2,
Cost.); a favore del quale ultimo gioca, quindi, il rischio della mancata prova da parte
dell’accusa. Pertanto, esiste un collegamento tra la presunzione d’innocenza e il diritto al
silenzio. Dalla suddetta presunzione - è stato infatti affermato - si evince il diritto dell’imputato
di non discolparsi. Sennonché, a ben vedere, il principio del nemo tenetur se detegere, inteso quale
corollario del diritto di difesa, non indica tanto la non necessità di discolparsi quanto l’esigenza
di difendersi attraverso il silenzio, allo scopo di prevenire l’autoincriminazione. Il silenzio non è
quindi la trasposizione della facoltà dell’imputato di restare inerte, di non reagire di fronte
78 C SU 11.7.2001, Brembati CP 2002, 26.
79 GREVI, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972, 76;
ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, cit., 193.
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