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per il costituzionalismo moderno, coinvolgendo questioni in cui sono in gioco principi come
libertà e sicurezza, il cui bilanciamento si è rivelato sempre più complesso .
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Dall’attacco terroristico alle Torri Gemelle, si può dire che sia cominciata una nuova
stagione dell’emergenza che ha comportato l’adozione da parte di quasi tutti i paesi occidentali
(nonché degli organismi internazionali) di una legislazione repressiva, caratterizzata da una
forte restrizione dei diritti, da deroghe alle regole processuali (che hanno ridotto le garanzie
della difesa, introdotto eccezioni alla giurisdizione ordinaria, rafforzato le misure di
prevenzione), da ampliamenti dei poteri di polizia. Agli interrogativi posti dal fenomeno
terroristico internazionale, dunque, si è risposto, fino ad ora, limitando sempre di più le libertà
individuali in nome della sicurezza , rischiando, forse oggi più che in passato, che le misure
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adottate a difesa della democrazia e dei suoi valori, conducano alla sospensione dei principi che
sono alla base della stessa democrazia. Queste legislazioni d’emergenza di cui si sono dotati
gran parte dei paesi occidentali, sono caratterizzate da tendenze e sviluppi (teorici e pratici)
diffusi: in particolare, il rendere permanenti le misure restrittive originariamente previste come
temporanee facendo leva sulla durata storica e sulla sistematicità del terrorismo internazionale; e
l’affermarsi di un diritto penale fondato su una concezione “soggettivistica” della verità
processuale , un diritto cioè basato non sui fatti, ma sulla persona, la sua devianza e la sua
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presunta pericolosità.
Un primo aspetto da considerare è il rapporto fra il diritto penale “simbolico” e il
principio di offensività che, inteso come metodo di scelta nell’incriminazione, dovrebbe
indicare una netta preferenza verso un utilizzo minimo dello strumento penale, rimettendo alla
discrezionalità politica del legislatore i criteri mediante i quali operare la scelta circa la necessità
o meno della previsione di quello strumento. Negando apertamente il canone dell’extrema ratio
ed espandendo l’intervento penale all’ambito del “non necessario” dal punto di vista
dell’effettivo contrasto alla criminalità, il diritto penale simbolico viola tale principio: in effetti
82 Sulle problematiche relative al bilanciamento fra diritti fondamentali e contrasto al terrorismo, si sono espressi
diversi autori, fra cui B. ACKERMAN, esponente della corrente di pensiero che sostiene la necessità di
introdurre in costituzione una clausola per gli stati di emergenza terroristica che permetta di adottare misure
operative efficaci e che, allo stesso tempo, stabilisca con fermezza un limite alla loro durata. Altri autori,
invece, sostengono la possibilità di applicare in via analogica l’art. 78 della nostra Costituzione all’emergenza
terroristica. A tal proposito, si veda P. CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente
garantiti. Qualche prima considerazione anche alla luce dell’attualità, in Giur. Cost. 2002, p. 4526 ss.
83 A tal proposito, bisogna aggiungere che la recentissima abrogazione del Patrioct Act negli Stati Uniti, potrebbe
far pensare ad un primo passo verso un’inversione nella gestione delle politiche di sicurezza e di ordine
pubblico
84 Cfr. M. TONDINI, J. P. PIERINI, Tavole di legislazione e giurisprudenza comparata sul fenomeno del terrorismo
internazionale in www.forumcostituzionale.it, p. 3.
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