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per il costituzionalismo moderno, coinvolgendo questioni in cui sono in gioco principi come

            libertà e sicurezza, il cui bilanciamento si è rivelato sempre più complesso .
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                  Dall’attacco terroristico alle Torri  Gemelle,  si  può  dire  che  sia  cominciata  una  nuova

            stagione dell’emergenza che ha comportato l’adozione da parte di quasi tutti i paesi occidentali

            (nonché  degli  organismi  internazionali)  di  una  legislazione repressiva,  caratterizzata  da  una

            forte restrizione dei diritti, da deroghe alle regole processuali (che hanno  ridotto le garanzie
            della  difesa, introdotto eccezioni alla giurisdizione ordinaria,  rafforzato  le  misure  di

            prevenzione),  da  ampliamenti  dei  poteri  di  polizia. Agli interrogativi  posti  dal  fenomeno

            terroristico internazionale, dunque, si è risposto, fino ad ora, limitando sempre di più le libertà

            individuali in nome della sicurezza , rischiando, forse oggi più che in passato, che le misure
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            adottate a difesa della democrazia e dei suoi valori, conducano alla sospensione dei principi che

            sono alla base della stessa  democrazia.  Queste legislazioni d’emergenza di cui si sono dotati

            gran  parte dei paesi  occidentali, sono caratterizzate  da tendenze e sviluppi (teorici e pratici)
            diffusi: in particolare, il rendere permanenti le misure restrittive originariamente previste come

            temporanee facendo leva sulla durata storica e sulla sistematicità del terrorismo internazionale; e

            l’affermarsi  di  un  diritto  penale fondato  su  una  concezione  “soggettivistica”  della  verità

            processuale , un diritto cioè basato non sui fatti, ma  sulla persona, la sua devianza e la sua
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            presunta pericolosità.
                  Un  primo aspetto  da  considerare è  il  rapporto fra  il diritto  penale  “simbolico”  e  il

            principio  di  offensività  che,  inteso  come  metodo  di  scelta nell’incriminazione, dovrebbe

            indicare una netta preferenza verso un utilizzo minimo dello strumento penale, rimettendo alla
            discrezionalità politica del legislatore i criteri mediante i quali operare la scelta circa la necessità

            o meno della previsione di quello strumento. Negando apertamente il canone dell’extrema ratio

            ed espandendo l’intervento penale all’ambito  del  “non necessario”  dal punto  di  vista

            dell’effettivo contrasto alla criminalità, il diritto penale simbolico viola tale principio: in effetti

            82   Sulle problematiche relative al bilanciamento fra diritti fondamentali e contrasto al terrorismo, si sono espressi
               diversi  autori, fra  cui B.  ACKERMAN, esponente della corrente di pensiero che sostiene la necessità di
               introdurre in costituzione una clausola per gli stati di emergenza terroristica che permetta di adottare misure
               operative efficaci e che,  allo  stesso  tempo,  stabilisca  con fermezza un limite alla loro durata. Altri autori,
               invece, sostengono la possibilità di applicare in via analogica l’art. 78 della nostra Costituzione all’emergenza
               terroristica. A tal proposito, si veda P.  CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente
               garantiti. Qualche prima considerazione anche alla luce dell’attualità, in Giur. Cost. 2002, p. 4526 ss.
            83   A tal proposito, bisogna aggiungere che la recentissima abrogazione del Patrioct Act negli Stati Uniti, potrebbe
               far pensare ad un primo passo verso  un’inversione nella  gestione delle  politiche di  sicurezza  e  di ordine
               pubblico
            84   Cfr.  M.  TONDINI,  J.  P.  PIERINI,  Tavole  di  legislazione  e  giurisprudenza  comparata  sul  fenomeno  del  terrorismo
               internazionale in www.forumcostituzionale.it, p. 3.


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