Page 224 - Quaderno 2017-8
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simbolico  non  identifica semplicemente determinati  fatti  come potenzialmente lesivi, ma,

            soprattutto, si rivolge a particolari tipi d’autore che vengono definiti come diversi, come, cioè,
            non partecipi di questa identità sociale. In questo quadro, il rischio in cui si incorre è quello di

            costruire un “diritto penale maggioritario ”, che trova linfa vitale nell’auto-rappresentazione
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            che la società intende fare di sé e che sembra contrastare in maniera insanabile con i principi

            costituzionali relativi ai criteri di formulazione delle fattispecie di incriminazione.
                  In  conclusione, bisogna  considerare   che  la  via  della criminalizzazione che è  stata
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            prescelta, non porta al progresso, ma serve solo a placare in maniera momentanea le insicurezze

            dando  soluzioni  evocative,  dal  momento che  non  è accompagnata  da  un’azione culturale e

            politica capace di affrontare le contraddizioni e di leggere il conflitto sociale in termini diversi
            da quelli caratterizzanti la logica semplicistica aggressore-vittima. Logica che spesso non tiene

            conto del  dato  che, chi viene punito  dall’applicazione  di questo diritto penale simbolico,  è

            prevalentemente un autore-vittima: ossia,  è autore di un reato in quanto vittima di politiche
            marginalizzanti ed escludenti.

                  Appare chiaro che la politica di prevenzione e il diritto penale simbolico non possono

            sostituire una politica integrale dei diritti: una politica di prevenzione e di sicurezza corretta dal

            punto di vista costituzionale, dovrebbe interessare un campo più ampio, che comprenda, anche

            e soprattutto, la lotta contro l’esclusione sociale, in attuazione del principio di solidarietà che
            informa la nostra Costituzione.




            5.    La custodia cautelare come extrema ratio: un principio spesso disatteso



                  La custodia cautelare in carcere è stata considerata in vari periodi storici l’antidoto più

            efficace per rispondere alle paure e alle tensioni che derivavano dalla collettività. In altre parole

            tale istituto, tipicamente di stampo inquisitorio, ha cercato di proteggere gli interessi derivanti
            dalla società a discapito della tutela personale dell’imputato. Solamente con la caduta del regime



            91   Così E. STRADELLA, Recenti tendenze del... op.cit., p. 211.
            92   Come  ha  osservato  M.  DONINI, sottolineando  che  “Il  diritto  penale  certamente  non contribuisce  al
               progresso della società; al massimo lo riflette, vi si adegua e lo accompagna.(...) il progresso si fonda su altri
               motori della vita civile, economica e culturale. La depenalizzazione stessa non è un progresso, oppure lo è
               nella  misura  in  cui  ciò  che  viene privato  della  sanzione penale riceve altre  forme  di  tutela. La  stessa
               criminalizzazione, in pari misura, non è un progresso. Non lo è mai. La punizione dell’omicidio e della strage
               non serve al miglioramento della società: serve solo a tacitarne la paura”. Seminario dal titolo: Per un codice
               penale di mille incriminazioni, recante l’elenco ufficiale e tassativo delle altre duecento extra codicem, Bologna, 16 giugno
               2000.

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