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simbolico non identifica semplicemente determinati fatti come potenzialmente lesivi, ma,
soprattutto, si rivolge a particolari tipi d’autore che vengono definiti come diversi, come, cioè,
non partecipi di questa identità sociale. In questo quadro, il rischio in cui si incorre è quello di
costruire un “diritto penale maggioritario ”, che trova linfa vitale nell’auto-rappresentazione
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che la società intende fare di sé e che sembra contrastare in maniera insanabile con i principi
costituzionali relativi ai criteri di formulazione delle fattispecie di incriminazione.
In conclusione, bisogna considerare che la via della criminalizzazione che è stata
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prescelta, non porta al progresso, ma serve solo a placare in maniera momentanea le insicurezze
dando soluzioni evocative, dal momento che non è accompagnata da un’azione culturale e
politica capace di affrontare le contraddizioni e di leggere il conflitto sociale in termini diversi
da quelli caratterizzanti la logica semplicistica aggressore-vittima. Logica che spesso non tiene
conto del dato che, chi viene punito dall’applicazione di questo diritto penale simbolico, è
prevalentemente un autore-vittima: ossia, è autore di un reato in quanto vittima di politiche
marginalizzanti ed escludenti.
Appare chiaro che la politica di prevenzione e il diritto penale simbolico non possono
sostituire una politica integrale dei diritti: una politica di prevenzione e di sicurezza corretta dal
punto di vista costituzionale, dovrebbe interessare un campo più ampio, che comprenda, anche
e soprattutto, la lotta contro l’esclusione sociale, in attuazione del principio di solidarietà che
informa la nostra Costituzione.
5. La custodia cautelare come extrema ratio: un principio spesso disatteso
La custodia cautelare in carcere è stata considerata in vari periodi storici l’antidoto più
efficace per rispondere alle paure e alle tensioni che derivavano dalla collettività. In altre parole
tale istituto, tipicamente di stampo inquisitorio, ha cercato di proteggere gli interessi derivanti
dalla società a discapito della tutela personale dell’imputato. Solamente con la caduta del regime
91 Così E. STRADELLA, Recenti tendenze del... op.cit., p. 211.
92 Come ha osservato M. DONINI, sottolineando che “Il diritto penale certamente non contribuisce al
progresso della società; al massimo lo riflette, vi si adegua e lo accompagna.(...) il progresso si fonda su altri
motori della vita civile, economica e culturale. La depenalizzazione stessa non è un progresso, oppure lo è
nella misura in cui ciò che viene privato della sanzione penale riceve altre forme di tutela. La stessa
criminalizzazione, in pari misura, non è un progresso. Non lo è mai. La punizione dell’omicidio e della strage
non serve al miglioramento della società: serve solo a tacitarne la paura”. Seminario dal titolo: Per un codice
penale di mille incriminazioni, recante l’elenco ufficiale e tassativo delle altre duecento extra codicem, Bologna, 16 giugno
2000.
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