Page 229 - Quaderno 2017-8
P. 229
In sostanza, in un’ottica di stretta e biunivoca integrazione funzionale tra il procedimento
di cognizione e le misure cautelari, si ritiene che il fenomeno della disponibilità del giudicabile
andrebbe configurato quale garanzia rispetto allo svolgimento del processo e all’attuazione del
risultato del medesimo . Si è giunti, pertanto, a criticare le ipotesi normative come quelle
98
accolte nella lett. c dell’ art. 274 c.p.p., in cui la misura cautelare personale risponde a ragioni
specialpreventive, aventi con il processo solo un’incidentale confluenza, ma capaci di
condizionare in modo rilevante la vicenda processuale, prestandosi, sovente, a possibili
strumentalizzazioni.
In particolare, la lettera normativa sembra riproporre, sostanzialmente, determinate
coordinate logiche del concetto di pericolosità sociale, storicamente utilizzato, fin dal codice
Rocco (con l’introduzione del cosiddetto sistema del “doppio binario”), per delimitare l’ambito
di applicazione delle misure di sicurezza, proprio in ordine alle ipotesi in cui sia «probabile che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati» (art. 203, comma 1, c.p.). In tal modo,
però, si verrebbe a determinare una trasmigrazione della pericolosità sociale da presupposto di
un momento che accompagna il trattamento sanzionatorio, coprendo una particolare ottica
disvelata dall’accertamento penale, a condizione legittimante un provvedimento cautelare, ossia
ante iudicium. In questa prospettiva, il giudizio prognostico di pericolosità espresso al momento e
nei termini della misura cautelare sarebbe un modo strumentale per legittimare la restrizione
della libertà personale sprovvisto di reale fondamento, perché privo di una valutazione
sufficientemente ampia, autonoma e seria sulla pericolosità, pur finendo appunto per invadere il
terreno affidato dal sistema penale alle cure delle misure di sicurezza, applicate definitivamente
o in via provvisoria, ove, invece, l’accertamento della pericolosità è da attuare in forma specifica
e concreta (pur con i limiti inevitabili di un giudizio predittivo a lungo termine) - secondo l’art.
203, comma 2, c.p. - sulla base delle medesime condizioni applicative della pena, ossia in forza
della rilevanza degli indici di gravità del reato e di capacità a delinquere ex art. 133 c.p. .
99
In realtà, la Corte costituzionale ha, in passato, ritenuto di non condividere l’assunto che
la finalità cautelare della custodia preventiva relativa alla “tutela della collettività” dal pericolo di
commissione di certi reati «sarebbe propria della pena e della misura di sicurezza, ed
incompatibile con la presunzione di non colpevolezza cui deve ispirarsi il trattamento
98 Così V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., 48 s.
99 Sul tema v., in particolare, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 825 s.; R. GAROFOLI,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, 2012, 1431 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 7° ed.,
Padova, 2011, 843 s.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 3 ed., Milano, 2009,
a
639 s.; A. NAPPI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, 141 s.; T. PADOVANI, Diritto penale, 9 ed.,
a
Milano 2008, 344 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 4 ed., Torino, 2011, 554 s.
a
- 227 -

