Page 229 - Quaderno 2017-8
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In sostanza, in un’ottica di stretta e biunivoca integrazione funzionale tra il procedimento

            di cognizione e le misure cautelari, si ritiene che il fenomeno della disponibilità del giudicabile
            andrebbe configurato quale garanzia rispetto allo svolgimento del processo e all’attuazione del

            risultato del  medesimo . Si è giunti, pertanto, a criticare le ipotesi normative come quelle
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            accolte nella lett. c dell’ art. 274 c.p.p., in cui la misura cautelare personale risponde a ragioni

            specialpreventive, aventi con il processo  solo un’incidentale confluenza, ma capaci  di
            condizionare in modo rilevante la vicenda  processuale, prestandosi, sovente, a possibili

            strumentalizzazioni.

                  In particolare, la lettera normativa sembra  riproporre, sostanzialmente, determinate

            coordinate logiche del concetto di pericolosità sociale, storicamente utilizzato, fin dal codice
            Rocco (con l’introduzione del cosiddetto sistema del “doppio binario”), per delimitare l’ambito

            di applicazione delle misure di sicurezza, proprio in ordine alle ipotesi in cui sia «probabile che

            commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati» (art. 203, comma 1, c.p.). In tal modo,
            però, si verrebbe a determinare una trasmigrazione della pericolosità sociale da presupposto di

            un momento che accompagna il trattamento  sanzionatorio, coprendo una  particolare ottica

            disvelata dall’accertamento penale, a condizione legittimante un provvedimento cautelare, ossia

            ante iudicium. In questa prospettiva, il giudizio prognostico di pericolosità espresso al momento e

            nei termini della misura cautelare sarebbe un modo strumentale per legittimare la restrizione
            della libertà personale sprovvisto di reale fondamento, perché privo di una valutazione

            sufficientemente ampia, autonoma e seria sulla pericolosità, pur finendo appunto per invadere il

            terreno affidato dal sistema penale alle cure delle misure di sicurezza, applicate definitivamente
            o in via provvisoria, ove, invece, l’accertamento della pericolosità è da attuare in forma specifica

            e concreta (pur con i limiti inevitabili di un giudizio predittivo a lungo termine) - secondo l’art.

            203, comma 2, c.p. - sulla base delle medesime condizioni applicative della pena, ossia in forza

            della rilevanza degli indici di gravità del reato e di capacità a delinquere ex art. 133 c.p. .
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                  In realtà, la Corte costituzionale ha, in passato, ritenuto di non condividere l’assunto che
            la finalità cautelare della custodia preventiva relativa alla “tutela della collettività” dal pericolo di

            commissione di certi  reati «sarebbe propria della pena e  della misura di  sicurezza, ed

            incompatibile con la presunzione di non colpevolezza  cui deve  ispirarsi il trattamento

            98   Così V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., 48 s.
            99   Sul tema v., in particolare, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 825 s.; R. GAROFOLI,
               Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, 2012, 1431 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 7° ed.,
               Padova, 2011, 843 s.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 3  ed., Milano, 2009,
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               639 s.; A. NAPPI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, 141 s.; T. PADOVANI, Diritto penale, 9  ed.,
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               Milano 2008, 344 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 4  ed., Torino, 2011, 554 s.
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