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sociale, che l’art. 3 della Costituzione garantisce a tutti. Il carcere è una formazione sociale - per

            quanto coattiva e, tendenzialmente,  totalizzante  -  nella quale, come dice l’art. 2 della
            Costituzione, i diritti fondamentali devono essere riconosciuti e garantiti, compatibilmente con

            la restrizione della libertà personale; e devono coniugarsi con i doveri (di chi è dentro, e di chi

            sta fuori) di solidarietà sociale.

                  Da un lato, vi è il diritto (ed il dovere) ad un percorso rieducativo, assicurato dall’art. 27
            Cost. Da un altro lato, vi sono i diritti fondamentali - all’identità, all’integrità psicofisica, alla

            scelta religiosa, al lavoro, all’istruzione, alla salute, alla socialità ed alla relazione e così via  -

            riconosciuti da altre norme della Costituzione, che sono patrimonio di tutti gli esseri umani,

            anche quando sono detenuti.
                  Eppure, la  “rivoluzione promessa”  è una  “rivoluzione tradita”. Lo testimonia

            emblematicamente il rischio di snaturare e di capovolgere i fini  delle misure alternative

            introdotte dalla legge Gozzini: da momenti essenziali per produrre sicurezza attraverso la libertà
            (e la progressione graduale verso di essa), a  meri strumenti  di sedazione e di ausilio per la

            realizzazione della pax carceraria; visti comunque con sospetto e paura, anche in questo caso e in

            quest’ottica riduttiva, a causa delle ipotesi  -  statisticamente  non frequenti  -  di  “incidenti di

            percorso” nella loro applicazione.

                  Ancora, lo testimoniano l’assenza dei circuiti penitenziari differenziati, nonostante la loro
            previsione per legge e le differenze che vi sono nella popolazione carceraria, per di più in una

            società  multietnica come sta diventando la  nostra; la promiscuità fra imputati e condannati

            definitivi;  le  condizioni  e  l’inadeguatezza delle  strutture,  che  oscillano  fra il  nanismo  e  il
            gigantismo, e risalgono per l’ottanta per cento a più di un secolo fa, quando non al medioevo; il

            permanere di una cultura burocratica ed autoritaria; dall’altro lato, il “volto violento del carcere”

            di cui parla Alessandro Margara, chiedendo di “avere l’onestà di guardarlo fino in fondo”.

                  Il carcere è indubbiamente una formazione sociale prevalente ed assorbente rispetto a
            tutte le altre possibili, durante l’esecuzione della pena detentiva; perciò, in essa, l’inviolabilità dei

            diritti, in funzione dello sviluppo  della personalità, diviene profilo ancor  più intenso e

            complesso. Un simile profilo può articolarsi in due prospettive diverse, ma complementari:

            l’una - esplicita e specifica - incastonata nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione; l’altra -
            generale ed implicita  -  ricavabile invece dal complesso dei diritti  costituzionali fondamentali

            (artt. 2, 3, 4, 13, 24, 25, 32). La loro inviolabilità esige che l’eventuale loro compressione, nello

            stato di detenzione, sia comunque proporzionale alle effettive necessità del trattamento

            penitenziario; che, soprattutto, sia  compatibile con la  dignità, intesa  quale nucleo minimo e

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