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sociale, che l’art. 3 della Costituzione garantisce a tutti. Il carcere è una formazione sociale - per
quanto coattiva e, tendenzialmente, totalizzante - nella quale, come dice l’art. 2 della
Costituzione, i diritti fondamentali devono essere riconosciuti e garantiti, compatibilmente con
la restrizione della libertà personale; e devono coniugarsi con i doveri (di chi è dentro, e di chi
sta fuori) di solidarietà sociale.
Da un lato, vi è il diritto (ed il dovere) ad un percorso rieducativo, assicurato dall’art. 27
Cost. Da un altro lato, vi sono i diritti fondamentali - all’identità, all’integrità psicofisica, alla
scelta religiosa, al lavoro, all’istruzione, alla salute, alla socialità ed alla relazione e così via -
riconosciuti da altre norme della Costituzione, che sono patrimonio di tutti gli esseri umani,
anche quando sono detenuti.
Eppure, la “rivoluzione promessa” è una “rivoluzione tradita”. Lo testimonia
emblematicamente il rischio di snaturare e di capovolgere i fini delle misure alternative
introdotte dalla legge Gozzini: da momenti essenziali per produrre sicurezza attraverso la libertà
(e la progressione graduale verso di essa), a meri strumenti di sedazione e di ausilio per la
realizzazione della pax carceraria; visti comunque con sospetto e paura, anche in questo caso e in
quest’ottica riduttiva, a causa delle ipotesi - statisticamente non frequenti - di “incidenti di
percorso” nella loro applicazione.
Ancora, lo testimoniano l’assenza dei circuiti penitenziari differenziati, nonostante la loro
previsione per legge e le differenze che vi sono nella popolazione carceraria, per di più in una
società multietnica come sta diventando la nostra; la promiscuità fra imputati e condannati
definitivi; le condizioni e l’inadeguatezza delle strutture, che oscillano fra il nanismo e il
gigantismo, e risalgono per l’ottanta per cento a più di un secolo fa, quando non al medioevo; il
permanere di una cultura burocratica ed autoritaria; dall’altro lato, il “volto violento del carcere”
di cui parla Alessandro Margara, chiedendo di “avere l’onestà di guardarlo fino in fondo”.
Il carcere è indubbiamente una formazione sociale prevalente ed assorbente rispetto a
tutte le altre possibili, durante l’esecuzione della pena detentiva; perciò, in essa, l’inviolabilità dei
diritti, in funzione dello sviluppo della personalità, diviene profilo ancor più intenso e
complesso. Un simile profilo può articolarsi in due prospettive diverse, ma complementari:
l’una - esplicita e specifica - incastonata nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione; l’altra -
generale ed implicita - ricavabile invece dal complesso dei diritti costituzionali fondamentali
(artt. 2, 3, 4, 13, 24, 25, 32). La loro inviolabilità esige che l’eventuale loro compressione, nello
stato di detenzione, sia comunque proporzionale alle effettive necessità del trattamento
penitenziario; che, soprattutto, sia compatibile con la dignità, intesa quale nucleo minimo e
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