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Dunque, è incompatibile con tale inviolabile diritto ogni plesso normativo (nel caso, ad

            esempio, gli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354), che non preveda una tutela
            giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di

            coloro  che  sono  sottoposti  a  restrizione  della  libertà  personale  (sentenza  n.  26  del  1999).

            Sempre in tale logica, «assume rilievo anche la generale competenza attribuita al magistrato di sorveglianza

            per la verifica di eventuali elementi, contenuti nel programma di trattamento, “che costituiscono violazione dei
            diritti  del  condannato  o  dell’internato”,  e  per  l’adozione  delle  disposizioni  “dirette  ad  eliminare  eventuali

            violazioni dei diritti dei  condannati  e degli internati”  (art. 69, comma 5, ordinamento penitenziario)»

            (sentenza n. 212 del 1997).

                  Peraltro (sentenza  n. 341 del 2006) la Corte ha  ritenuto incostituzionale, perché
            irragionevolmente e ingiustificatamente discriminatoria, la procedura del reclamo al giudice di

            sorveglianza, in materia di controversie civili nascenti dalle prestazioni di lavoro dei detenuti.

            Essa (sentenza n. 266 del 2009)  ha invece  ribadito la validità  delle proprie affermazioni
            precedenti (sentenza n. 212 del 1997), quanto alla competenza generale della magistratura di

            sorveglianza in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.

                  Inoltre, recentemente (sentenza n. 190 del 2010), la Corte ha riaffermato la competenza

            del Tribunale di  sorveglianza ad  esercitare il controllo  di legalità sui contenuti del

            provvedimento ministeriale di sospensione dalle regole ordinarie di trattamento, per  gravi
            motivi di ordine o di sicurezza pubblica (art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario): controllo

            che  la  Corte  aveva  a  suo  tempo  riconosciuto,  pur  in  assenza di  una esplicita  previsione

            normativa, con riferimento «non solo alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, ma
            anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo» (sentenza n.

            349 del 1996, a conferma delle sentenze n. 349 e 410 del 1993).

                  Ancora una volta, la significativa valorizzazione della titolarità dei diritti riconosciuti passa

            attraverso la valorizzazione di ruolo e funzione dell’organo - magistratura di sorveglianza come
            giudice di diritti -  cui è attribuita la specificità di tale tutela.

                  Ed ancora una volta, soprattutto, la tutela mette in sintonia i diritti stessi - siano essi i

            “diritti generali di tutti”  o il  “diritto individuale alla rieducazione”  -  con l’originario

            fondamento: la pari dignità sociale, garantita di più e più intensamente anche nelle formazioni
            sociali coattive come il carcere, proprio in quanto la “necessità” di tale formazione non esclude

            affatto, istituzionalmente, gli spazi di libertà del soggetto, compatibili con lo stato di detenzione.

                  La pari dignità sociale, semmai,  stimola  a  ricercare forme  sempre più efficaci di  tutela

            dell’effettività dei diritti all’interno del carcere: senza, peraltro, che lo  “spirito di geometria”

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