Page 236 - Quaderno 2017-8
P. 236
Dunque, è incompatibile con tale inviolabile diritto ogni plesso normativo (nel caso, ad
esempio, gli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354), che non preveda una tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di
coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale (sentenza n. 26 del 1999).
Sempre in tale logica, «assume rilievo anche la generale competenza attribuita al magistrato di sorveglianza
per la verifica di eventuali elementi, contenuti nel programma di trattamento, “che costituiscono violazione dei
diritti del condannato o dell’internato”, e per l’adozione delle disposizioni “dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati” (art. 69, comma 5, ordinamento penitenziario)»
(sentenza n. 212 del 1997).
Peraltro (sentenza n. 341 del 2006) la Corte ha ritenuto incostituzionale, perché
irragionevolmente e ingiustificatamente discriminatoria, la procedura del reclamo al giudice di
sorveglianza, in materia di controversie civili nascenti dalle prestazioni di lavoro dei detenuti.
Essa (sentenza n. 266 del 2009) ha invece ribadito la validità delle proprie affermazioni
precedenti (sentenza n. 212 del 1997), quanto alla competenza generale della magistratura di
sorveglianza in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.
Inoltre, recentemente (sentenza n. 190 del 2010), la Corte ha riaffermato la competenza
del Tribunale di sorveglianza ad esercitare il controllo di legalità sui contenuti del
provvedimento ministeriale di sospensione dalle regole ordinarie di trattamento, per gravi
motivi di ordine o di sicurezza pubblica (art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario): controllo
che la Corte aveva a suo tempo riconosciuto, pur in assenza di una esplicita previsione
normativa, con riferimento «non solo alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, ma
anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo» (sentenza n.
349 del 1996, a conferma delle sentenze n. 349 e 410 del 1993).
Ancora una volta, la significativa valorizzazione della titolarità dei diritti riconosciuti passa
attraverso la valorizzazione di ruolo e funzione dell’organo - magistratura di sorveglianza come
giudice di diritti - cui è attribuita la specificità di tale tutela.
Ed ancora una volta, soprattutto, la tutela mette in sintonia i diritti stessi - siano essi i
“diritti generali di tutti” o il “diritto individuale alla rieducazione” - con l’originario
fondamento: la pari dignità sociale, garantita di più e più intensamente anche nelle formazioni
sociali coattive come il carcere, proprio in quanto la “necessità” di tale formazione non esclude
affatto, istituzionalmente, gli spazi di libertà del soggetto, compatibili con lo stato di detenzione.
La pari dignità sociale, semmai, stimola a ricercare forme sempre più efficaci di tutela
dell’effettività dei diritti all’interno del carcere: senza, peraltro, che lo “spirito di geometria”
- 234 -

