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di queste celle, come la pratica giudiziaria insegna, sono luoghi ben peggiori di certe sezioni
penitenziarie) a quello della protezione delle garanzie individuali.
Quanto al testo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare occorre rilevare
che il divieto di custodia temporanea in carcere è strutturato in termini irragionevoli, e produce
diseguaglianze di dubbia compatibilità costituzionale. Dal momento che la nuova preclusione
normativa viene espressamente calibrata sulla procedura ex art. 558 c.p.p., i funzionari di polizia
possono ancora legittimamente condurre presso le case circondariali, e così costringere ad una
permanenza carceraria temporanea:
- l’arrestato per il quale non venga disposta la presentazione a giudizio direttissimo
davanti al tribunale monocratico;
- il fermato, sia su ordine del pubblico ministero sia su iniziativa della medesima polizia
giudiziaria;
- l’arrestato per il quale venga disposta la presentazione a giudizio direttissimo davanti a
giudici diversi dal tribunale in composizione monocratica.
Si tratta, evidentemente, di una disparità del tutto priva di giustificazioni: se l’intento dei
riformatori è quello di evitare la detenzione occasionale dei soggetti sottoposti alle sole misure
precautelari, bisognerebbe spiegare per quali ragioni tale principio non debba valere in tutti i
casi di arresto o fermo, anche al di fuori delle ipotesi - pur statisticamente prevalenti - di
“direttissimo monocratico”. Peraltro se si interpretasse rigorosamente la disciplina codicistica
potrebbe anche sostenersi che proprio il congegno procedurale disegnato dall’art. 558 c.p.p. -
nella parte in cui legittima eccezionalmente la polizia giudiziaria alla conduzione dell’arrestato
davanti al giudice a prescindere da una preliminare messa a disposizione del pubblico ministero,
la quale si realizza appunto, a mente dell’art. 386 comma 4 c.p.p., «mediante la conduzione nella
casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito» - già
oggi dovrebbe impedire la “sosta carceraria” provvisoria: in questo quadro esegetico sarebbero i
casi esclusi, paradossalmente, a richiedere l’imposizione di un divieto espresso. È quindi
condivisibile l’emendamento Berselli-Maritati presentato al Senato, in sede di modifica del
Decreto Legge emanato, proprio perché interviene sulla norma di carattere generale, e cioè il
comma 4 dell’art. 386 comma 4 c.p.p., eliminando la denunciata disparità di trattamento.
Coerentemente occorrerebbe però modificare anche il disposto dell’art. 558 comma 2 c.p.p.,
eliminando l’ultima frase relativa alla non applicabilità dell’art. 386 comma 4 c.p.p. in caso di
giudizio direttissimo monocratico.
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