Page 238 - Quaderno 2017-8
P. 238

di queste celle, come la pratica giudiziaria insegna, sono luoghi ben peggiori di certe sezioni

            penitenziarie) a quello della protezione delle garanzie individuali.
                  Quanto al testo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare occorre rilevare

            che il divieto di custodia temporanea in carcere è strutturato in termini irragionevoli, e produce

            diseguaglianze di dubbia compatibilità costituzionale. Dal momento che la nuova preclusione

            normativa viene espressamente calibrata sulla procedura ex art. 558 c.p.p., i funzionari di polizia
            possono ancora legittimamente condurre presso le case circondariali, e così costringere ad una

            permanenza carceraria temporanea:

                  -  l’arrestato  per  il  quale  non  venga  disposta  la  presentazione  a  giudizio  direttissimo

                     davanti al tribunale monocratico;
                  -  il fermato, sia su ordine del pubblico ministero sia su iniziativa della medesima polizia

                     giudiziaria;

                  -  l’arrestato per il quale venga disposta la presentazione a giudizio direttissimo davanti a
                     giudici diversi dal tribunale in composizione monocratica.

                  Si tratta, evidentemente, di una disparità del tutto priva di giustificazioni: se l’intento dei

            riformatori è quello di evitare la detenzione occasionale dei soggetti sottoposti alle sole misure

            precautelari, bisognerebbe spiegare per quali ragioni tale principio non debba valere in tutti i

            casi  di arresto  o fermo, anche al di fuori delle ipotesi  -  pur statisticamente prevalenti  -  di
            “direttissimo monocratico”. Peraltro se si interpretasse rigorosamente la disciplina codicistica

            potrebbe anche sostenersi che proprio il congegno procedurale disegnato dall’art. 558 c.p.p. -

            nella parte in cui legittima eccezionalmente la polizia giudiziaria alla conduzione dell’arrestato
            davanti al giudice a prescindere da una preliminare messa a disposizione del pubblico ministero,

            la quale si realizza appunto, a mente dell’art. 386 comma 4 c.p.p., «mediante la conduzione nella

            casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito» - già

            oggi dovrebbe impedire la “sosta carceraria” provvisoria: in questo quadro esegetico sarebbero i
            casi esclusi, paradossalmente, a richiedere l’imposizione di un divieto espresso. È quindi

            condivisibile l’emendamento Berselli-Maritati presentato al Senato, in sede di modifica  del

            Decreto Legge emanato, proprio perché interviene sulla norma di carattere generale, e cioè il

            comma 4 dell’art. 386 comma 4 c.p.p., eliminando la denunciata  disparità di trattamento.
            Coerentemente occorrerebbe però modificare anche il disposto dell’art. 558 comma 2 c.p.p.,

            eliminando l’ultima frase relativa alla non applicabilità dell’art. 386 comma 4 c.p.p. in caso di

            giudizio direttissimo monocratico.




                                                          - 236 -
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243