Page 239 - Quaderno 2017-8
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Il divieto di custodia temporanea in carcere è strutturato in forma debole, con deroghe
troppo elastiche. Dal punto di vista della coerenza sistematica è innanzitutto curioso che le
deroghe al principio di custodia extracarceraria degli arrestati vengano descritte, peraltro con
riferimento a presupposti fattuali eterogenei, in due disposizioni diverse: da un lato il nuovo
comma 4-bis dell’art. 558 c.p.p., nel quale si fa riferimento alla mancanza o indisponibilità di
idonei locali nel circondario, a motivi di salute dell’arrestato nonché ad altre «ragioni di
necessità» da indicare specificamente nel provvedimento motivato che dispone la traduzione in
carcere; dall’altro lato il nuovo articolo 123-bis delle disposizioni di attuazione, in base al quale il
pubblico ministero - in questo caso la norma non esige espressamente il decreto motivato, per
quanto l’uso dell’avverbio «anche» lasci intendere che si tratta di previsioni integrative della
fattispecie di cui all’art. 558 comma 4-bis - può disporre la traduzione anche quando i funzionari
di polizia «rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa
con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo» dei
medesimi locali.
Quanto al contenuto precettivo, è difficile immaginare che, per come sono concretamente
strutturate, le fattispecie derogatorie siano davvero in grado di scongiurare forme più o meno
disinvolte (oltre che non sanzionabili processualmente, superfluo sottolinearlo) di aggiramento
del divieto: è chiaro infatti - proprio l’esperienza giudiziaria nel settore cautelare dovrebbe
suggerirlo - che l’uso di parametri semanticamente evanescenti come quelli di “idoneità” dei
locali, di “pericolosità”, di “incompatibilità”(?) dell’arrestato ovvero il richiamo a non meglio
caratterizzate “ragioni di necessità” o ad “altre ragioni che impediscano l’utilizzo” delle camere
di sicurezza finisce per lasciare spazi enormi - anche e soprattutto sul piano delle motivazioni
apparenti, meglio definibili come “allegazioni autoreferenziali” - alla discrezionalità applicativa
(fino a che punto la pericolosità dell’arrestato consente comunque la sua custodia
extracarceraria? in quale prospettiva - efficacia della sorveglianza, ovvero anche rispetto dei
livelli minimi della dignità personale dell’arrestato - deve essere valutata la “idoneità” delle
camere di sicurezza? in cosa possono consistere le “altre ragioni” - diverse, naturalmente, da
quelle attinenti alla persona dell’arrestato o all’idoneità dei locali di custodia - che possono
comunque giustificare la traduzione in carcere?); facile, in queste condizioni normative,
pronosticare la formazione di un’eterogenea geografia giudiziaria nella quale il principio di
eccezionalità della custodia carceraria temporanea potrebbe essere declinato in forme e secondo
parametri assai diversi tra loro.
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