Page 239 - Quaderno 2017-8
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Il divieto di custodia temporanea in carcere è strutturato in forma debole, con deroghe

            troppo elastiche. Dal punto di vista della coerenza  sistematica è innanzitutto curioso che le
            deroghe al principio di custodia extracarceraria degli arrestati vengano descritte, peraltro con

            riferimento a presupposti fattuali eterogenei, in due disposizioni diverse: da un lato il nuovo

            comma 4-bis dell’art. 558 c.p.p., nel quale si fa riferimento alla mancanza o indisponibilità di

            idonei locali nel circondario, a  motivi di salute dell’arrestato  nonché ad altre  «ragioni di
            necessità» da indicare specificamente nel provvedimento motivato che dispone la traduzione in

            carcere; dall’altro lato il nuovo articolo 123-bis delle disposizioni di attuazione, in base al quale il

            pubblico ministero - in questo caso la norma non esige espressamente il decreto motivato, per

            quanto l’uso dell’avverbio «anche» lasci intendere che si tratta di previsioni integrative della
            fattispecie di cui all’art. 558 comma 4-bis - può disporre la traduzione anche quando i funzionari

            di polizia «rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa

            con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo» dei
            medesimi locali.

                  Quanto al contenuto precettivo, è difficile immaginare che, per come sono concretamente

            strutturate, le fattispecie derogatorie siano davvero in grado di scongiurare forme più o meno

            disinvolte (oltre che non sanzionabili processualmente, superfluo sottolinearlo) di aggiramento

            del divieto: è chiaro infatti  -  proprio l’esperienza giudiziaria  nel settore cautelare dovrebbe
            suggerirlo - che l’uso di parametri semanticamente evanescenti come quelli di “idoneità” dei

            locali, di “pericolosità”, di “incompatibilità”(?) dell’arrestato ovvero il richiamo a non meglio

            caratterizzate “ragioni di necessità” o ad “altre ragioni che impediscano l’utilizzo” delle camere
            di sicurezza finisce per lasciare spazi enormi - anche e soprattutto sul piano delle motivazioni

            apparenti, meglio definibili come “allegazioni autoreferenziali” - alla discrezionalità applicativa

            (fino a che punto la pericolosità dell’arrestato consente comunque la sua custodia

            extracarceraria? in quale prospettiva  -  efficacia della sorveglianza,  ovvero anche rispetto dei
            livelli minimi della dignità personale dell’arrestato  -  deve essere valutata la  “idoneità”  delle

            camere di sicurezza? in cosa possono consistere le “altre ragioni” - diverse, naturalmente, da

            quelle attinenti alla persona dell’arrestato o  all’idoneità dei locali di custodia  -  che possono

            comunque giustificare la traduzione in carcere?); facile, in queste condizioni normative,
            pronosticare la formazione di  un’eterogenea  geografia  giudiziaria nella quale il principio di

            eccezionalità della custodia carceraria temporanea potrebbe essere declinato in forme e secondo

            parametri assai diversi tra loro.




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