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meccanismi della revoca  -  le  preclusioni  soggettive  collegate  all’art.  4-bis  dell’ordinamento

            penitenziario.




            3.    Il caso Torreggiani e la Corte EDU


                  L’8 gennaio 2013 la seconda sezione della Corte Edu si è pronunciata sui ricorsi riuniti

            presentati da sette  persone che lamentavano le condizioni nelle quali erano state detenute

            rispettivamente negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza. Cinque ricorsi datavano

            2009, gli altri due 2010. I ricorrenti denunciavano di aver occupato celle di nove metri quadrati
            con altri due detenuti, disponendo quindi  di uno spazio personale di tre metri quadrati, e di

            altre limitazioni, quali l’accesso all’acqua calda o la mancanza di luce sufficiente a causa della

            sbarre metalliche apposte alle finestre.
                  I giudici europei hanno preso in considerazione innanzitutto il diritto e la prassi interni.

                  L’art. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (legge sull’ordinamento penitenziario)

            descrive come debbano essere i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati. In

            particolare, devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in

            modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati e dotati di servizi igienici riservati e
            decenti. Rilievo va  dato al comma  terzo, in  cui  si  prescrive che agli imputati deve essere

            garantito il pernottamento in camere ad un  posto, a meno che la situazione particolare

            dell’istituto non lo consenta. Pertanto la regola dovrebbe essere la cella singola, le camere a più
            posti l’eccezione.

                  La Corte analizza le misure adottate dallo Stato italiano per rimediare al problema del

            sovraffollamento nelle carceri, a seguito della prima condanna dalla stessa inflitta con la

            sentenza Sulejmanovic .
                                   108
                  Nel  2010  erano  detenute  67.961  persone  nelle  206  carceri  italiane,  per  una  capienza
            massima prevista di 45mila persone, con un tasso di sovraffollamento del 151%. Il Presidente

            del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza nazionale per la durata di un anno con

            decreto del 13 gennaio 2010 e con ordinanza n. 3861 del successivo 19 marzo, nominò un
            Commissario delegato al Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano d’intervento




            108   Corte Edu, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, ric. n. 22635/03. Il ricorrente era stato detenuto nel 2003
               presso la casa di reclusione di Rebibbia, a Roma, dividendo con altre cinque persone una cella di 16,20 metri
               quadrati.

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