Page 246 - Quaderno 2017-8
P. 246
Il termine per adempiere è stato indicato in un anno dalla data in cui la sentenza sarebbe
divenuta definitiva.
Una parte della dottrina ha rilevato nella distinzione tra rimedi preventivi e compensativi
una sorta di distinzione ad opera della Corte tra protezione diretta e indiretta dei diritti
fondamentali, poiché i primi eliminano direttamente il fatto lesivo, invece i secondi
attribuiscono indirettamente al detenuto una riparazione equivalente al pregiudizio subito. Il
rimedio risarcitorio, sicuramente imprescindibile quando si tratta di sistema di tutela dei diritti
fondamentali, per il caso del sovraffollamento carcerario non può essere il solo esercitabile: non
è sufficiente poiché, secondo la Corte, per il combinato disposto degli artt. 3 e 13 CEDU , è
119
necessario uno strumento che consenta al soggetto leso di ottenere l’immediata cessazione della
lesione nel corso della lesione stessa . Un risarcimento, per sua natura ottenibile solo ex post,
120
non basta.
La sentenza Torreggiani si è posta come obiettivo primario di ridurre il tasso nazionale di
sovraffollamento. Al paragrafo 96 espressamente la Corte dichiara che: “Così, quando un ricorrente
sia detenuto in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida
cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti”.
Pertanto un rimedio preventivo a protezione del detenuto potrà dirsi veramente effettivo,
dal punto di vista della giurisprudenza di Strasburgo, soltanto quando esso abbia la possibilità
d’incidere alla radice dell’esecuzione penale o di disporre l’unica misura davvero adeguata per il
singolo caso di sovraffollamento, in una situazione di sovraffollamento sistemico: la
sospensione o il rinvio dell’esecuzione.
Incalzato dal termine imposto dai giudici europei, il 30 marzo 2013 il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha istituito un gruppo di lavoro sulle riforme costituzionali.
Nella relazione finale del 12 aprile si è evidenziato, tra gli obiettivi da perseguire nel campo
dell’amministrazione della giustizia, quello del perfezionamento del sistema di tutela dei diritti
fondamentali, con pieno riconoscimento del diritto al giudice, dell’ampia apertura agli strumenti
di tutela internazionali e di organi giudiziari indipendenti. Sotto il profilo della tutela dei diritti
fondamentali si è proposto di perseguire il miglioramento dell’effettività dei rimedi di diritto
interno sul piano organizzativo e di colmare poi lacune quali l’assenza della previsione dei reati
119 Articolo 13 CEDU: Diritto a un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella
presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche
quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
120 C. VIOLINO, La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in www.penalecontemporaneo.it, 26 marzo
2013.
- 244 -

