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Il termine per adempiere è stato indicato in un anno dalla data in cui la sentenza sarebbe

            divenuta definitiva.
                  Una parte della dottrina ha rilevato nella distinzione tra rimedi preventivi e compensativi

            una  sorta di distinzione  ad  opera  della Corte  tra  protezione diretta e indiretta  dei  diritti

            fondamentali, poiché  i primi eliminano direttamente il fatto lesivo, invece i secondi

            attribuiscono indirettamente al detenuto una riparazione equivalente al pregiudizio  subito. Il
            rimedio risarcitorio, sicuramente imprescindibile quando si tratta di sistema di tutela dei diritti

            fondamentali, per il caso del sovraffollamento carcerario non può essere il solo esercitabile: non

            è sufficiente poiché, secondo la Corte, per il combinato disposto degli artt. 3 e 13 CEDU , è
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            necessario uno strumento che consenta al soggetto leso di ottenere l’immediata cessazione della
            lesione nel corso della lesione stessa . Un risarcimento, per sua natura ottenibile solo ex post,
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            non basta.

                  La sentenza Torreggiani si è posta come obiettivo primario di ridurre il tasso nazionale di
            sovraffollamento. Al paragrafo 96 espressamente la Corte dichiara che: “Così, quando un ricorrente

            sia detenuto in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida

            cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti”.

                  Pertanto un rimedio preventivo a protezione del detenuto potrà dirsi veramente effettivo,

            dal punto di vista della giurisprudenza di Strasburgo, soltanto quando esso abbia la possibilità
            d’incidere alla radice dell’esecuzione penale o di disporre l’unica misura davvero adeguata per il

            singolo caso di  sovraffollamento,  in una situazione di  sovraffollamento sistemico: la

            sospensione o il rinvio dell’esecuzione.
                  Incalzato dal termine imposto dai giudici europei, il 30 marzo 2013 il Presidente della

            Repubblica Giorgio  Napolitano ha istituito un gruppo di lavoro sulle riforme costituzionali.

            Nella relazione finale del 12 aprile si è evidenziato, tra gli obiettivi da perseguire nel campo

            dell’amministrazione della giustizia, quello del perfezionamento del sistema di tutela dei diritti
            fondamentali, con pieno riconoscimento del diritto al giudice, dell’ampia apertura agli strumenti

            di tutela internazionali e di organi giudiziari indipendenti. Sotto il profilo della tutela dei diritti

            fondamentali si è proposto di perseguire il miglioramento dell’effettività dei rimedi di diritto

            interno sul piano organizzativo e di colmare poi lacune quali l’assenza della previsione dei reati



            119   Articolo 13 CEDU: Diritto a un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella
               presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche
               quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
            120   C.  VIOLINO,  La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in  www.penalecontemporaneo.it,  26 marzo
               2013.

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