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degli standard di tutela sanciti nelle Carte dei diritti fondamentali.
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Sembra quindi che la sentenza Torreggiani abbia posto il focus sulle condizioni di
detenzione nei singoli Paesi Membri e dato l’avvio ad una serie di condanne, talune
caratterizzate dalla severità e stringenza della sentenza pilota, che potrebbero generare una
profonda revisione degli ordinamenti penitenziari qualora si decidesse di adottare una
normativa comune a livello europeo, in grado di uniformare la situazione.
3.1. Risarcimenti per i detenuti
L’introduzione nell’ordinamento penitenziario, da parte del d.l. 92/2014, conv. con
modif. in l. 117/2014, dei nuovi “rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito
un trattamento in violazione dell’art. 3 della CEDU (....)”costituisce la risposta diretta del Governo
italiano alle sollecitazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, in una nota del
5 giugno 2014, aveva dichiarato il suo apprezzamento per le riforme sino a quel momento
intraprese e aveva invitato il nostro Stato a concludere in tempi contenuti il percorso avviato,
così da adempiere in modo esaustivo agli obblighi derivanti dalla condanna pronunciata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Torreggiani .
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Volendo sinteticamente ripercorrere la vicenda entro la quale questo ultimo
provvedimento governativo si inserisce, occorre ricordare che la sentenza Torreggiani - avendo
rilevato il carattere strutturale della violazione dell’art. 3 Cedu da parte dell’Italia, a causa del
“grave sovraffollamento” degli istituti penitenziari del nostro sistema - ha pronunciato nel
gennaio del 2013 una ‘sentenza pilota’, per effetto della quale: da un lato, sono stati sospesi tutti
i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita; dall’altro,
è stato concesso allo Stato italiano il termine di un anno a partire dal maggio 2013 (termine ora
posticipato al giugno 2015, come si legge nella nota del Comitato dei Ministri a cui prima si è
fatto riferimento), entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.
Oltre alla necessità di predisporre misure strutturali tali da incidere sulle cause del
sovraffollamento carcerario, la Corte europea ha sottolineato l’esigenza di introdurre degli
strumenti attraverso i quali i giudici siano in grado di attribuire un ristoro a chi abbia subito tale
violazione (rimedi compensativi).
122 V. MANCA, L’Italia post-Torreggiani come modello nella sentenza pilota della Corte EDU Varga c. Ungheria,
www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2015.
123 V. paragrafo precedente.
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