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degli standard di tutela sanciti nelle Carte dei diritti  fondamentali.
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                  Sembra quindi che la sentenza Torreggiani abbia posto il focus sulle condizioni di
            detenzione nei singoli Paesi Membri e dato l’avvio ad una serie di condanne, talune

            caratterizzate dalla severità  e stringenza della sentenza pilota, che potrebbero generare una

            profonda revisione degli ordinamenti penitenziari qualora  si decidesse di adottare una

            normativa comune a livello europeo, in grado di uniformare la situazione.


            3.1.   Risarcimenti per i detenuti

                  L’introduzione nell’ordinamento penitenziario, da parte del d.l. 92/2014, conv. con

            modif. in l. 117/2014, dei nuovi “rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito
            un trattamento in violazione dell’art. 3 della CEDU (....)”costituisce la risposta diretta del Governo

            italiano alle sollecitazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, in una nota del

            5 giugno 2014, aveva dichiarato il suo apprezzamento per le riforme sino a quel momento
            intraprese e aveva invitato il nostro Stato a concludere in tempi contenuti il percorso avviato,

            così da adempiere in modo esaustivo agli obblighi derivanti dalla condanna pronunciata dalla

            Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Torreggiani .
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                  Volendo sinteticamente ripercorrere la vicenda entro la quale questo ultimo

            provvedimento governativo si inserisce, occorre ricordare che la sentenza Torreggiani - avendo
            rilevato il carattere strutturale della violazione dell’art. 3 Cedu da parte dell’Italia, a causa del

            “grave  sovraffollamento”  degli istituti penitenziari del nostro sistema  -  ha pronunciato nel

            gennaio del 2013 una ‘sentenza pilota’, per effetto della quale: da un lato, sono stati sospesi tutti
            i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita; dall’altro,

            è stato concesso allo Stato italiano il termine di un anno a partire dal maggio 2013 (termine ora

            posticipato al giugno 2015, come si legge nella nota del Comitato dei Ministri a cui prima si è

            fatto riferimento), entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.
            Oltre  alla  necessità  di  predisporre  misure  strutturali  tali  da  incidere  sulle  cause  del

            sovraffollamento  carcerario, la Corte europea ha sottolineato l’esigenza di introdurre  degli

            strumenti attraverso i quali i giudici siano in grado di attribuire un ristoro a chi abbia subito tale

            violazione (rimedi compensativi).






            122   V.  MANCA,  L’Italia post-Torreggiani come  modello nella sentenza pilota della Corte  EDU  Varga c. Ungheria,
               www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2015.
            123   V. paragrafo precedente.

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