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Alla luce di ciò, non può che convenirsi sul fatto che con il d.l. 92/2014 - convertito,

            senza  modifiche sul punto, dalla L. 117/2014  -  il Governo  ha di fatto colmato una lacuna,
            introducendo nell’ordinamento penitenziario l’art. 35-ter, che disciplina due tipologie di rimedi

            specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti  e  internati da condizioni

            detentive contrarie all’art. 3 CEDU.

                  Il primo dei due rimedi (disciplinato nei commi 1 e 2 dell’art. 35-ter o.p.) è destinato ai
            detenuti e agli internati che stiano subendo un pregiudizio grave e attuale ai propri diritti, in

            conseguenza delle condizioni detentive in cui si trovano. Costoro possono rivolgersi  al

            magistrato di sorveglianza, al fine di ottenere una riparazione in forma specifica, consistente in

            uno ‘sconto’ della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci di pregiudizio subito o, in
            alternativa - nel caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore ai quindici giorni o nel caso in cui lo

            ‘sconto’ sia maggiore del residuo di pena - un risarcimento in forma monetaria, pari a otto euro

            per ogni giorno di pregiudizio subito.
                  Il secondo rimedio (disciplinato nel comma 3 dell’art. 35-ter o.p.) si rivolge a coloro che

            abbiano finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito il pregiudizio durante un periodo

            di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare. In questo caso, i soggetti possono

            rivolgersi entro  sei mesi dalla cessazione  della pena detentiva o della custodia cautelare al

            tribunale civile, al fine di ottenere un risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di 8
            euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

                  Una prima questione su cui occorre riflettere è se il d.l. 92/2014 abbia creato ex novo una

            nuova figura di illecito civile, in precedenza inesistente nell’ordinamento italiano. Sul punto ci
            sembra di poter  tranquillamente affermare che  la nuova normativa non ha introdotto

            nell’ordinamento un  nuovo illecito civile, poiché, già  prima, la violazione del  diritto ad una

            detenzione conforme all’art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c. Ciò

            si desume dal fatto che l’art. 3 Cedu è divenuto un ‘diritto’ rilevante nel nostro ordinamento a
            far data dalla L. 848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione europea

            dei diritti dell’uomo.

                  Ciò, del resto, è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella già citata

            sentenza 4772/2013 che, nel negare una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di
            sorveglianza, ha contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del giudice

            civile. Se così è, se ne deve dunque dedurre che il d.l. 92/2014 ha solamente introdotto una

            nuova disciplina per il risarcimento di questo specifico danno: una disciplina che, in quanto lex

            specialis, viene a sostituirsi alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno.

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