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È lecito affermare che assieme alla citata Carta sono consegnati loro anche estratti delle

            più  importanti  normative  concernenti  l’ordinamento  penitenziario,  la  normativa all’interno
            dell’’Istituto, nonché la  Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà

            fondamentali, indicando  il luogo dove consultare integralmente  tali  testi. Diritto in  primis

            riconosciuto al detenuto o internato è quello di avvisare i propri familiari; altro diritto

            inalienabile è quello di nominare un difensore di fiducia mediante  l’Ufficio Matricola  e  il
            relativo diritto al colloquio; se l’ingresso in Istituto comporta i suddetti diritti vi sono anche

            obblighi ai quali il detenuto deve ottemperare come quello di depositare oggetti quali: cinture,

            orologi, beni di valore nonché denaro, inoltre non può sottrarsi a visita medica e psicologica

            ove dichiarare eventuali patologie.
                  Al detenuto o internato è riconosciuto il diritto alla salute, in riferimento al quale sono

            previsti i servizi disponibili in Istituto indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e per

            gli internati. La eterogeneità culturale permette l’esercizio del proprio culto; in particolare per i
            cattolici è previsto l’assistenza spirituale del cappellano, nonché la partecipazione a riti religiosi

            nelle cappelle cattoliche e presso locali a questi riservati; ai diritti sopraccitati si aggiungono

            anche quello della permanenza all’aria aperta (minimo un ora e massimo due ore, a seconda del

            regime nel quale si è sottoposti) e il diritto ad una sana alimentazione.

                  Particolarmente importante è il diritto riconosciuto ai detenuti e agli internati riportato ai
            sensi dell’’articolo 35 della Legge 354 del 1975 (Diritto di reclamo); tale disposizione riconosce

            loro la facoltà di  “rivolgere istanze o reclami orali o scritti”  ai seguenti soggetti: Direttore

            dell’’istituto, Provveditore regionale, Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
            Ministro della Giustizia, alle Autorità giudiziarie  e sanitarie in visita all’Istituto, al Garante

            nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti, al Magistrato di Sorveglianza, al

            Presidente della giunta regionale e al Capo dello Stato.

                  Altro diritto riconosciuto ai detenuti e agli internati e quello dei colloqui con i familiari;
            tali colloqui avvengono in spazi riservati, senza alcun mezzo divisorio, ma con “controllo a vista

            non auditivo del personale di custodia”, art.  18,  Legge 354/75. Una recente sentenza della

            Corte di Cassazione,  ha statuito che, in caso di detenuto sottoposto al regime penitenziale di
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            cui all’articolo 41-bis, nel caso in cui svolga un colloquio con i familiari, ove sia presente anche
            un minore di  anni  dodici, la predisposizione di un vetro divisorio nonché la  relativa

            videoregistrazione sia conforme all’articolo 8 C.E.D.U., in quanto si tratta di “ostacoli” previsti

            dalla Legge che garantiscono non solo la sicurezza pubblica, ma impediscono anche la

            128   Cass. 28250/2014.

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