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È lecito affermare che assieme alla citata Carta sono consegnati loro anche estratti delle
più importanti normative concernenti l’ordinamento penitenziario, la normativa all’interno
dell’’Istituto, nonché la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, indicando il luogo dove consultare integralmente tali testi. Diritto in primis
riconosciuto al detenuto o internato è quello di avvisare i propri familiari; altro diritto
inalienabile è quello di nominare un difensore di fiducia mediante l’Ufficio Matricola e il
relativo diritto al colloquio; se l’ingresso in Istituto comporta i suddetti diritti vi sono anche
obblighi ai quali il detenuto deve ottemperare come quello di depositare oggetti quali: cinture,
orologi, beni di valore nonché denaro, inoltre non può sottrarsi a visita medica e psicologica
ove dichiarare eventuali patologie.
Al detenuto o internato è riconosciuto il diritto alla salute, in riferimento al quale sono
previsti i servizi disponibili in Istituto indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e per
gli internati. La eterogeneità culturale permette l’esercizio del proprio culto; in particolare per i
cattolici è previsto l’assistenza spirituale del cappellano, nonché la partecipazione a riti religiosi
nelle cappelle cattoliche e presso locali a questi riservati; ai diritti sopraccitati si aggiungono
anche quello della permanenza all’aria aperta (minimo un ora e massimo due ore, a seconda del
regime nel quale si è sottoposti) e il diritto ad una sana alimentazione.
Particolarmente importante è il diritto riconosciuto ai detenuti e agli internati riportato ai
sensi dell’’articolo 35 della Legge 354 del 1975 (Diritto di reclamo); tale disposizione riconosce
loro la facoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o scritti” ai seguenti soggetti: Direttore
dell’’istituto, Provveditore regionale, Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
Ministro della Giustizia, alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’Istituto, al Garante
nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti, al Magistrato di Sorveglianza, al
Presidente della giunta regionale e al Capo dello Stato.
Altro diritto riconosciuto ai detenuti e agli internati e quello dei colloqui con i familiari;
tali colloqui avvengono in spazi riservati, senza alcun mezzo divisorio, ma con “controllo a vista
non auditivo del personale di custodia”, art. 18, Legge 354/75. Una recente sentenza della
Corte di Cassazione, ha statuito che, in caso di detenuto sottoposto al regime penitenziale di
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cui all’articolo 41-bis, nel caso in cui svolga un colloquio con i familiari, ove sia presente anche
un minore di anni dodici, la predisposizione di un vetro divisorio nonché la relativa
videoregistrazione sia conforme all’articolo 8 C.E.D.U., in quanto si tratta di “ostacoli” previsti
dalla Legge che garantiscono non solo la sicurezza pubblica, ma impediscono anche la
128 Cass. 28250/2014.
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