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Laden, e ai suoi seguaci. Nel corso del conflitto armato centinaia di persone, ritenute
direttamente o indirettamente coinvolte nel network internazionale del terrore, sono fatte
prigioniere dalle forze statunitensi e trattenute nei carceri militari in Afghanistan, per poi essere
trasferite nella base navale di Guantanamo, dove anni prima venivano ospitati i rifugiati cubani
e haitiani.
Gli Stati Uniti non hanno mai comunicato l’identità dei soggetti catturati e, fin dal
momento dell’arresto, i prigionieri sono stati sottoposti a ripetuti interrogatori in assenza di
garanti legali; non è stato loro concesso alcun contatto con i familiari e nessuno ha avuto
l’opportunità di usufruire di consulenza legale. L’importanza strategica della base militare di
Guantanamo fa si che l’accesso sia precluso ai civili non autorizzati e solo alcuni giornalisti
hanno potuto visitare la base, a condizione di rispettare il tassativo divieto di tenere alcun
contatto con i prigionieri. Il Governo statunitense ha creato a Guantanamo quello che un
tribunale britannico ha definito “a legal black hole”: dato che i detenuti non hanno avuto modo di
affrontare un regolare procedimento giudiziario nell’ambito del quale impostare una difesa ad
accuse, che spesso non sono state formulate chiaramente.
È in ragione della situazione straordinaria dettata dall’emergenza terrorismo, che il
Congresso emette la Joint Resolution n. 23 con la quale autorizza il Presidente «to use all necessary
and appropriate force against those nations, organizations or persons he determined planned, authorized
committed, or aided the terrorists attacks on September 11, 2001 ». L’Esecutivo è messo così in
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condizione di poter gestire nel migliore modo possibile lo stato di emergenza, che viene
dichiarato con la Declaration of National Emergency by Reason of certain terrorist Attacks e che
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comporta, tra le tante misure straordinarie previste a tutela della sicurezza nazionale, la
possibilità di agire in deroga all’ordinario apparato di garanzie giurisdizionali. L’Esecutivo
statunitense assume così anche l’autorità di determinare unilateralmente lo status degli individui
arrestati, senza che a tal fine sia interpellato un tribunale. Questo comporta che, nonostante i
prigionieri siano accusati di aver violato norme di diritto internazionale, non necessariamente a
essi verranno applicate le disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra del 1949: le quali,
sostiene il Governo, riguardano solo i prigionieri di guerra. L’Esecutivo nega l’applicazione
della Convenzione di Ginevra ai detenuti di Guantanamo, perché afferma che al momento della
cattura essi non indossassero uniformi o segni di appartenenza a uno Stato belligerante e perciò
131 Authorization for the Use of Military Force, S. J. Resolution 23 , 107th Congress, Statue 224, 2001; questa
Resolution si basa sulla section 5(b) della War Power Resolution, 5 novembre 1973, disponibile sul sito Internet:
www.yale.edu/lawweb/avalon/warpower.htm
132 Declaration of National Emergency by Reason of certain terrorist Attacks, Proc. 7463, 14 settembre 2001.
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