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di fatto le posizioni del Governo che afferma che l’extraterritorialità della base di Guantanamo
renda incompetenti per giurisdizione tutti i tribunali americani.
Il punto di svolta, destinato a segnare l’evoluzione delle vicende istituzionali e
costituzionali relative al caso Guantanamo, si ha il 10 novembre 2003, quando la Corte
Suprema annuncia che esaminerà il caso Al Odah v. United States e si pronuncerà in risposta al
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quesito: “Se le Corti degli Stati Uniti siano o meno competenti a sindacare circa la legalità della
detenzione di detenuti stranieri, catturati all’estero, nell’ambito di ostilità e incarcerati nella base
navale di Guantanamo, Cuba”.
Il 28 giugno 2004 la Corte emette tre sentenze con le quali, sei voti contro tre, afferma
definitivamente il diritto alla difesa per americani e stranieri, sostenendo che ogni detenuto, a
prescindere dalla nazionalità, possa contestare la legalità della sua detenzione davanti a un
tribunale degli Stati Uniti.
La Corte afferma l’illegittimità costituzionale dell’azione governativa, dal momento che la
Costituzione non permette al Governo di trattenere sospetti “combattenti nemici” o terroristi
per un tempo indefinito: senza che essi siano formalmente incriminati, senza che venga loro
concesso tutto il tradizionale apparato strumentale di protezione e garanzia del procedimento
penale statunitense.
A meno che questi soggetti siano effettivamente trattati come prigionieri di guerra; in
questo caso, essi dovrebbero comunque usufruire dei benefici e degli strumenti di tutela
garantiti dal diritto internazionale, con particolare riferimento al dettato della Convenzione di
Ginevra. Per comprendere il significato delle sentenze su Guantanamo, e il peso determinante
da esse esercitato sull’equilibrio costituzionale statunitense, occorre mettere in evidenza come
queste abbiano comportato l’effettiva limitazione dei poteri eccezionali concessi al Presidente
dal Congresso all’indomani dell’11 settembre. La Corte non contesta l’autorità dell’Esecutivo in
un momento di emergenza, né mette in discussione lo stato di eccezione, ma interviene
comunque per riaffermare l’inviolabilità del diritto che ognuno ha di tutelare il proprio bene più
prezioso, vale a dire la libertà personale, e così facendo interviene materialmente sull’azione
governativa.
La questione dunque è di rilievo puramente costituzionale, e può essere risolta solo
operando un bilanciamento tra la necessità di preservare la sicurezza nazionale, messa in
136 Si tratta di petizioni di habeas corpus intraprese in favore di dodici soggetti di nazionalità kuwaitiana, uno di
nazionalità australiana, uno di nazionalità britannica e un cittadino australiano, tutti detenuti a Guantanamo.
Tali soggetti dichiarano di essere operatori in campo umanitario, “jobseekers” mentre uno di loro ha
ammesso di essere un talebano.
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