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di fatto le posizioni del Governo che afferma che l’extraterritorialità della base di Guantanamo

            renda incompetenti per giurisdizione tutti i tribunali americani.
                  Il punto di  svolta, destinato a segnare l’evoluzione delle vicende istituzionali e

            costituzionali relative al caso  Guantanamo, si ha il 10 novembre 2003, quando la Corte

            Suprema annuncia che esaminerà il caso Al Odah v. United States  e si pronuncerà in risposta al
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            quesito: “Se le Corti degli Stati Uniti siano o meno competenti a sindacare circa la legalità della
            detenzione di detenuti stranieri, catturati all’estero, nell’ambito di ostilità e incarcerati nella base

            navale di Guantanamo, Cuba”.

                  Il 28 giugno 2004 la Corte emette tre sentenze con le quali, sei voti contro tre, afferma

            definitivamente il diritto alla difesa per americani e stranieri, sostenendo che ogni detenuto, a
            prescindere dalla  nazionalità, possa contestare la legalità della  sua detenzione davanti a un

            tribunale degli Stati Uniti.

                  La Corte afferma l’illegittimità costituzionale dell’azione governativa, dal momento che la
            Costituzione non permette al Governo di trattenere sospetti “combattenti nemici” o terroristi

            per un tempo indefinito: senza che essi siano formalmente incriminati, senza che venga loro

            concesso tutto il tradizionale apparato strumentale di protezione e garanzia del procedimento

            penale statunitense.

                  A meno che questi soggetti siano effettivamente trattati come prigionieri di guerra; in
            questo  caso,  essi  dovrebbero comunque  usufruire  dei benefici  e  degli strumenti  di  tutela

            garantiti dal diritto internazionale, con particolare riferimento al dettato della Convenzione di

            Ginevra. Per comprendere il significato delle sentenze su Guantanamo, e il peso determinante
            da esse esercitato sull’equilibrio costituzionale statunitense, occorre mettere in evidenza come

            queste abbiano comportato l’effettiva limitazione dei poteri eccezionali concessi al Presidente

            dal Congresso all’indomani dell’11 settembre. La Corte non contesta l’autorità dell’Esecutivo in

            un momento di emergenza, né  mette in discussione lo  stato di eccezione,  ma interviene
            comunque per riaffermare l’inviolabilità del diritto che ognuno ha di tutelare il proprio bene più

            prezioso, vale a dire la libertà personale,  e così facendo interviene  materialmente  sull’azione

            governativa.

                  La questione dunque  è di rilievo puramente costituzionale, e può  essere risolta solo
            operando un bilanciamento tra la necessità di preservare la sicurezza nazionale, messa in


            136   Si tratta di petizioni di habeas corpus intraprese in favore di dodici soggetti di nazionalità kuwaitiana, uno di
               nazionalità australiana, uno di nazionalità britannica e un cittadino australiano, tutti detenuti a Guantanamo.
               Tali soggetti dichiarano di essere operatori in campo umanitario,  “jobseekers”  mentre uno di loro ha
               ammesso di essere un talebano.

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