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Il  Presidential Order, rinforzato da alcuni provvedimenti del Dipartimento della Difesa,

            dispone comunque l’organizzazione di  processi da  tenersi di fronte a commissioni  militari
            appositamente formate, e composte da tre fino a sette ufficiali nominati da una  speciale

            Appointing Authority del Dipartimento di Difesa. Ciò però determina l’effettiva realizzazione di

            un percorso  giudiziario parallelo a quello istituzionale, che proprio  per questo rifugge dalle

            regole e dai  meccanismi di garanzia e di controllo predisposti nell’ambito dell’ordinamento.
            Pertanto, affidando i processi ai detenuti di  Guantanamo a  speciali commissioni  militari, il

            Governo degli Stati Uniti ha escluso la competenza dei tribunali del paese a giudicare la legalità

            delle azioni da esso intraprese nei confronti  dei soggetti ritenuti collegati a  organizzazioni

            terroristiche, per quanto esse possano aver comportato la violazione dei principi sanciti nella
            Costituzione e delle norme di diritto internazionale. Ma i procedimenti di fronte a queste

            commissioni possono ritenersi legali ?
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                  La competenza dei tribunali militari dovrebbe limitarsi soltanto al giudizio sulla violazione
            delle norme del diritto di guerra, mentre il decreto presidenziale di Bush, nel definire l’ambito di

            azione delle  Military Commissions,  dispone che  esse siano competenti  a giudicare anche  other

            applicable laws, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura di tali atti. Previsione questa che risulta

            priva di fondamento costituzionale e legale.  Considerando ancora una volta le Convenzioni

            internazionali come parametro di riferimento, alcuni dubbi sono stati sollevati circa la legalità
            dei tribunali militari previsti dal decreto presidenziale: sia la già citata Convenzione di Ginevra

            che  la Convenzione internazionale  sui diritti civili  e  politici sanciscono, infatti, il diritto

            imprescindibile per qualsiasi soggetto di essere sottoposto a procedimento di fronte a tribunali
            “regularly constituted”, escludendo quindi la legittimazione di Corti predisposte ad hoc e disciplinate

            da regolamenti speciali.

                  Già nel 2001 vennero intraprese, di fronte ai tribunali statunitensi, azioni di habeas corpus

            per conto di alcuni detenuti di Guantanamo, i quali si trovano evidentemente nella materiale
            impossibilità di agire direttamente a tutela della propria condizione. Nella maggior parte dei

            casi, le opinioni delle Corti federali interpellate limitano l’applicazione degli strumenti di tutela

            costituzionale al territorio statunitense e ai soggetti di nazionalità americana, supportando così






               prigionieri di guerra, i quali però  non erano propriamente tali e fu perciò coniata l’inedita definizione di
               “enemy aliens”.
            135   Di “giustizia politica nella quale la funzione giudiziaria viene totalmente riassorbita e pervertita dalla finalità
               politico militare”, scrive, a proposito delle commissioni speciali militari, D. ZOLO, Il crollo del diritto, in IL
               MANIFESTO, del 25 agosto 2004.

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