Page 261 - Quaderno 2017-8
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Il Presidential Order, rinforzato da alcuni provvedimenti del Dipartimento della Difesa,
dispone comunque l’organizzazione di processi da tenersi di fronte a commissioni militari
appositamente formate, e composte da tre fino a sette ufficiali nominati da una speciale
Appointing Authority del Dipartimento di Difesa. Ciò però determina l’effettiva realizzazione di
un percorso giudiziario parallelo a quello istituzionale, che proprio per questo rifugge dalle
regole e dai meccanismi di garanzia e di controllo predisposti nell’ambito dell’ordinamento.
Pertanto, affidando i processi ai detenuti di Guantanamo a speciali commissioni militari, il
Governo degli Stati Uniti ha escluso la competenza dei tribunali del paese a giudicare la legalità
delle azioni da esso intraprese nei confronti dei soggetti ritenuti collegati a organizzazioni
terroristiche, per quanto esse possano aver comportato la violazione dei principi sanciti nella
Costituzione e delle norme di diritto internazionale. Ma i procedimenti di fronte a queste
commissioni possono ritenersi legali ?
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La competenza dei tribunali militari dovrebbe limitarsi soltanto al giudizio sulla violazione
delle norme del diritto di guerra, mentre il decreto presidenziale di Bush, nel definire l’ambito di
azione delle Military Commissions, dispone che esse siano competenti a giudicare anche other
applicable laws, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura di tali atti. Previsione questa che risulta
priva di fondamento costituzionale e legale. Considerando ancora una volta le Convenzioni
internazionali come parametro di riferimento, alcuni dubbi sono stati sollevati circa la legalità
dei tribunali militari previsti dal decreto presidenziale: sia la già citata Convenzione di Ginevra
che la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici sanciscono, infatti, il diritto
imprescindibile per qualsiasi soggetto di essere sottoposto a procedimento di fronte a tribunali
“regularly constituted”, escludendo quindi la legittimazione di Corti predisposte ad hoc e disciplinate
da regolamenti speciali.
Già nel 2001 vennero intraprese, di fronte ai tribunali statunitensi, azioni di habeas corpus
per conto di alcuni detenuti di Guantanamo, i quali si trovano evidentemente nella materiale
impossibilità di agire direttamente a tutela della propria condizione. Nella maggior parte dei
casi, le opinioni delle Corti federali interpellate limitano l’applicazione degli strumenti di tutela
costituzionale al territorio statunitense e ai soggetti di nazionalità americana, supportando così
prigionieri di guerra, i quali però non erano propriamente tali e fu perciò coniata l’inedita definizione di
“enemy aliens”.
135 Di “giustizia politica nella quale la funzione giudiziaria viene totalmente riassorbita e pervertita dalla finalità
politico militare”, scrive, a proposito delle commissioni speciali militari, D. ZOLO, Il crollo del diritto, in IL
MANIFESTO, del 25 agosto 2004.
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