Page 256 - Quaderno 2017-8
P. 256

commissione di reati. Nonostante tale barriera di vetro l’amministrazione penitenziaria, negli

            ultimi dieci minuti di colloquio, consente al minore, che ha uno stretto rapporto di parentela
            con il detenuto, di avere un contatto diretto con lo stesso, negando però agli altri parenti la

            possibilità di avvicinarsi e mantenendo, pur sempre, la registrazione del colloquio stesso; la ratio

            di tale pronuncia consiste nel fatto che le esigenze del minore possono essere tutelate con un

            graduale rapporto  con  il detenuto  e che comunque le esigenze del minore non possono far
            venir meno quelle legate a ragioni di sicurezza che la Legge prevede.

                  È riconosciuto al detenuto il diritto di effettuare colloqui telefonici con i propri familiari e

            conviventi e laddove  siano dirette a persone diverse è necessario accertarne i motivi; le

            chiamate, che sono a carico dei detenuti, non possono superare il tempo di dieci minuti e
            possono essere effettuate una volta a settimana e al rientro dalla licenza ovvero al rientro in

            istituto  dal  premesso.  A  coloro  nei  cui  confronti  non  è  stata  applicata  la  pena  accessoria

            dell’’interdizione dai  pubblici uffici, è riconosciuto loro, laddove  sia degli stessi richiesti,  il
            diritto all’elettorato attivo; la richiesta deve pervenire al Sindaco del luogo dove si trovano tre

            giorni prima la votazione, la quale avviene in appositi seggi.

                  Diritto di recentissima introduzione nella Legge 354 del 1975 è quello indicato ai sensi del

            neointrodotto articolo 35 ter mediante decreto Legge 92 del 2014 convertito dalla Legge 117

            del 2014; trattasi dei Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’’articolo 3 della
            Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’’uomo e delle libertà fondamentali nei

            confronti di soggetti detenuti o internati . Particolarmente importante è anche l’articolo 35 bis
                                                     129
            della Legge 354/75 che permette al detenuto di effettuare reclamo giurisdizionale al Magistrato
            di Sorveglianza nel caso in cui l’Amministrazione penitenziari ponga in essere condotte che

            arrecano un attuale e grave pregiudizio ai diritti del detenuto.

                  La norma transitoria ex articolo 2 Del Decreto Legge 92/2014, dispone che l’ex detenuto

            può esercitare il diritto di risarcimento entro  e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del

            Decreto 92/2014, pertanto la possibilità di esperire ricorso ex articolo 737 del Codice  di
            Procedura Civile, non potrà essere presentata oltre il termine del 28 dicembre 2014; il

            medesimo  termine  è  previsto  per  coloro  che  hanno  presentato ricorso  innanzi  alla corte

            Europea dei Diritti dell’’Uomo e non abbiano ricevuto alcuna risposta sulla ricevibilità del
            ricorso.

                  Oltre ai diritti sono riconosciuti al detenuto o l’internato anche  dei  doveri, così come

            indicato ai sensi dell’articolo 32, I comma della legge 354/1975.

            129   V. paragrafo precedente (3.1).

                                                          - 254 -
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261