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commissione di reati. Nonostante tale barriera di vetro l’amministrazione penitenziaria, negli
ultimi dieci minuti di colloquio, consente al minore, che ha uno stretto rapporto di parentela
con il detenuto, di avere un contatto diretto con lo stesso, negando però agli altri parenti la
possibilità di avvicinarsi e mantenendo, pur sempre, la registrazione del colloquio stesso; la ratio
di tale pronuncia consiste nel fatto che le esigenze del minore possono essere tutelate con un
graduale rapporto con il detenuto e che comunque le esigenze del minore non possono far
venir meno quelle legate a ragioni di sicurezza che la Legge prevede.
È riconosciuto al detenuto il diritto di effettuare colloqui telefonici con i propri familiari e
conviventi e laddove siano dirette a persone diverse è necessario accertarne i motivi; le
chiamate, che sono a carico dei detenuti, non possono superare il tempo di dieci minuti e
possono essere effettuate una volta a settimana e al rientro dalla licenza ovvero al rientro in
istituto dal premesso. A coloro nei cui confronti non è stata applicata la pena accessoria
dell’’interdizione dai pubblici uffici, è riconosciuto loro, laddove sia degli stessi richiesti, il
diritto all’elettorato attivo; la richiesta deve pervenire al Sindaco del luogo dove si trovano tre
giorni prima la votazione, la quale avviene in appositi seggi.
Diritto di recentissima introduzione nella Legge 354 del 1975 è quello indicato ai sensi del
neointrodotto articolo 35 ter mediante decreto Legge 92 del 2014 convertito dalla Legge 117
del 2014; trattasi dei Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’’articolo 3 della
Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’’uomo e delle libertà fondamentali nei
confronti di soggetti detenuti o internati . Particolarmente importante è anche l’articolo 35 bis
129
della Legge 354/75 che permette al detenuto di effettuare reclamo giurisdizionale al Magistrato
di Sorveglianza nel caso in cui l’Amministrazione penitenziari ponga in essere condotte che
arrecano un attuale e grave pregiudizio ai diritti del detenuto.
La norma transitoria ex articolo 2 Del Decreto Legge 92/2014, dispone che l’ex detenuto
può esercitare il diritto di risarcimento entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del
Decreto 92/2014, pertanto la possibilità di esperire ricorso ex articolo 737 del Codice di
Procedura Civile, non potrà essere presentata oltre il termine del 28 dicembre 2014; il
medesimo termine è previsto per coloro che hanno presentato ricorso innanzi alla corte
Europea dei Diritti dell’’Uomo e non abbiano ricevuto alcuna risposta sulla ricevibilità del
ricorso.
Oltre ai diritti sono riconosciuti al detenuto o l’internato anche dei doveri, così come
indicato ai sensi dell’articolo 32, I comma della legge 354/1975.
129 V. paragrafo precedente (3.1).
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