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diversamente non potrebbe essere, dal momento che i ricorrenti sono soggetti in stato di
libertà) - è liquidato dal tribunale nella misura prevista dal comma 2: ossia nella misura di otto
euro per ogni giorno di pregiudizio subito.
A differenza di quanto previsto nel comma 1, per queste ipotesi è previsto un termine di
decadenza: il soggetto deve infatti proporre l’azione entro sei mesi dalla cessazione dello stato
di detenzione o della custodia cautelare in carcere. La ragione per la quale il termine di
decadenza decorre dalla riacquisizione dello stato di libertà si spiega forse in considerazione
delle difficoltà di informazione e di azione che può derivare dallo stato di privazione della
libertà personale.
Se da un lato le soluzioni adottate dal Governo appaiono adeguate allo scopo di
adempiere agli obblighi imposti dalla Corte europea dall’altro lato il testo normativo approvato
è apparso di assai difficile lettura, per la sua struttura non proprio lineare e per la sua evidente
lacunosità.
Entrando poi nel merito delle soluzioni proposte, se da un canto pare sicuramente
lodevole la scelta di puntare, in via prioritaria, su di un risarcimento ‘in forma specifica’,
consistente cioè nello sconto della pena ancora da scontare, dall’altro però residuano alcune
perplessità in merito alla rigidità del criterio di quantificazione del risarcimento del danno, sia
con riferimento alla determinazione dei giorni di pena da scontare, sia all’entità del ristoro
monetario: come si evince dalla lettura dei commi 1 e 2, l’unico parametro di cui può avvalersi il
giudice per definire il quantum del ristoro è la durata in giorni del pregiudizio, senza che
possano essere presi in alcuna considerazione altri parametri che invece, nella realtà, incidono
significativamente sull’entità della lesione (si pensi ad esempio alle considerazione dello stato di
salute psico-fisico del detenuto, piuttosto che al numero di ore nel quale è costretto a stare
all’interno della cella). Sotto questo profilo, la norma sembrerebbe dunque esporsi ad una
censura di incostituzionalità per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
126
Ancora, ci si può interrogare sulla adeguatezza dell’entità del ristoro, sia di quello in forma
specifica, che di quello per equivalente. Quanto al primo, la detrazione di un giorno ogni dieci
di pregiudizio patito potrebbe forse considerarsi eccessivamente modesta, se parametrata allo
sconto di pena derivante dall’applicazione della liberazione anticipata ordinaria o, ancor di più,
della liberazione anticipata speciale (la detrazione di 75 giorni ogni sei mesi equivale, infatti, ad
una detrazione di ben quattro giorni di pena ogni dieci di pregiudizio patito).
126 In questo senso anche F. FIORENTIN, Sulla valutazione in giorni cala l’incostituzionalità, in GUIDA DIR. 30/2014, p.
28 ss.
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