Page 253 - Quaderno 2017-8
P. 253

diversamente non potrebbe essere, dal momento che i  ricorrenti sono soggetti in stato di

            libertà) - è liquidato dal tribunale nella misura prevista dal comma 2: ossia nella misura di otto
            euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

                  A differenza di quanto previsto nel comma 1, per queste ipotesi è previsto un termine di

            decadenza: il soggetto deve infatti proporre l’azione entro sei mesi dalla cessazione dello stato

            di detenzione o della  custodia cautelare in carcere. La ragione per la quale il termine di
            decadenza decorre  dalla riacquisizione dello  stato di libertà si spiega  forse in considerazione

            delle difficoltà di informazione e di azione che può derivare dallo stato di privazione della

            libertà personale.

                  Se da un lato le soluzioni adottate  dal Governo appaiono adeguate allo  scopo di
            adempiere agli obblighi imposti dalla Corte europea dall’altro lato il testo normativo approvato

            è apparso di assai difficile lettura, per la sua struttura non proprio lineare e per la sua evidente

            lacunosità.
                  Entrando poi nel  merito delle  soluzioni proposte, se da un canto pare  sicuramente

            lodevole la scelta di puntare, in via prioritaria, su di un risarcimento  ‘in forma specifica’,

            consistente cioè nello sconto della pena ancora da scontare, dall’altro però residuano alcune

            perplessità in merito alla rigidità del criterio di quantificazione del risarcimento del danno, sia

            con riferimento alla determinazione dei giorni di pena da scontare, sia all’entità del ristoro
            monetario: come si evince dalla lettura dei commi 1 e 2, l’unico parametro di cui può avvalersi il

            giudice per definire il quantum del ristoro è la durata in giorni del pregiudizio, senza che

            possano essere presi in alcuna considerazione altri parametri che invece, nella realtà, incidono
            significativamente sull’entità della lesione (si pensi ad esempio alle considerazione dello stato di

            salute psico-fisico del detenuto, piuttosto che  al numero di ore nel quale è costretto a stare

            all’interno della cella).  Sotto questo profilo, la norma  sembrerebbe  dunque esporsi ad una

            censura di incostituzionalità per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
                                                                                                       126
                  Ancora, ci si può interrogare sulla adeguatezza dell’entità del ristoro, sia di quello in forma
            specifica, che di quello per equivalente. Quanto al primo, la detrazione di un giorno ogni dieci

            di pregiudizio patito potrebbe forse considerarsi eccessivamente modesta, se parametrata allo

            sconto di pena derivante dall’applicazione della liberazione anticipata ordinaria o, ancor di più,
            della liberazione anticipata speciale (la detrazione di 75 giorni ogni sei mesi equivale, infatti, ad

            una detrazione di ben quattro giorni di pena ogni dieci di pregiudizio patito).


            126   In questo senso anche F. FIORENTIN, Sulla valutazione in giorni cala l’incostituzionalità, in GUIDA DIR. 30/2014, p.
               28 ss.

                                                          - 251 -
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258