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interpretato alla luce dell’art. 1 CEDU , discende l’obbligo a carico dello Stato soccombente di
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mettere in opera, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, le misure
individuali (relative alla posizione del singolo ricorrente) e le misure generali (relative alla
generalità di coloro che si trovino in situazioni analoghe) necessarie ad ovviare alla violazione,
sia assicurando un adeguato ristoro per le violazioni già subite, sia ponendo fine alle violazioni
ancora in essere .
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La decisione di adottare la procedura della sentenza-pilota deriva dalla ragione che questa
permette di mettere in luce chiaramente l’esistenza di problemi strutturali all’origine delle
violazioni e di indicare le misure o azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per
porvi rimedio. È attribuzione del Comitato dei Ministri valutare l’attuazione delle misure
individuali o generali adottate in esecuzione della sentenza della Corte .
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Altro fine è di indurre lo Stato convenuto a trovare, a livello nazionale, una soluzione alle
numerose cause individuali originate dallo stesso problema strutturale, con lo scopo di facilitare
la risoluzione più rapida ed effettiva di un malfunzionamento sistemico che colpisce la tutela del
diritto convenzionale nell’ordinamento giuridico interno.
Pertanto il carattere strutturale che il sovraffollamento aveva raggiunto nel nostro Paese,
confermato dal fatto che diverse centinaia di ricorsi proposti contro l’Italia erano già pendenti
innanzi alla suddetta Corte - proprio per incompatibilità tra le condizioni detentive e l’art. 3
CEDU - e il loro numero continuava ad aumentare, ha comportato la scelta per l’adozione di
questa procedura.
Al paragrafo 67 della sentenza, la Corte analizza il criterio dei tre metri quadrati, da sé già
scriminante rispetto alla violazione dell’art. 3 CEDU quando il sovraffollamento carcerario
raggiunge un determinato livello.
Questo parametro quantitativo va tenuto in considerazione quando si tratti di celle
multiple e la condizione non sia assolutamente transitoria .
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Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha ritenuto
che tale elemento, da solo, basti a considerare violato l’articolo in questione: si tratta di casi in
112 Articolo 1 CEDU: Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni
persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente
Convenzione.
113 F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese
chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, www.penalecontemporaneo.it, 9
gennaio 2013.
114 Corte Edu, TORREGGIANI e altri c. Italia, cit., §84.
115 G. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in CASS.PEN., fasc.1, 2013, pag. 0011B.
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