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interpretato alla luce dell’art. 1 CEDU , discende l’obbligo a carico dello Stato soccombente di
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            mettere in opera, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, le misure
            individuali (relative alla posizione del singolo ricorrente) e le misure generali (relative alla

            generalità di coloro che si trovino in situazioni analoghe) necessarie ad ovviare alla violazione,

            sia assicurando un adeguato ristoro per le violazioni già subite, sia ponendo fine alle violazioni

            ancora in essere .
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                  La decisione di adottare la procedura della sentenza-pilota deriva dalla ragione che questa

            permette di mettere in luce  chiaramente l’esistenza di problemi strutturali all’origine delle

            violazioni e di indicare le misure o azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per

            porvi rimedio. È attribuzione del Comitato  dei  Ministri valutare l’attuazione delle misure
            individuali o generali adottate in esecuzione della sentenza della Corte .
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                  Altro fine è di indurre lo Stato convenuto a trovare, a livello nazionale, una soluzione alle

            numerose cause individuali originate dallo stesso problema strutturale, con lo scopo di facilitare
            la risoluzione più rapida ed effettiva di un malfunzionamento sistemico che colpisce la tutela del

            diritto convenzionale nell’ordinamento giuridico interno.

                  Pertanto il carattere strutturale che il sovraffollamento aveva raggiunto nel nostro Paese,

            confermato dal fatto che diverse centinaia di ricorsi proposti contro l’Italia erano già pendenti

            innanzi alla suddetta Corte - proprio per incompatibilità tra le condizioni detentive e l’art. 3
            CEDU - e il loro numero continuava ad aumentare, ha comportato la scelta per l’adozione di

            questa procedura.

                  Al paragrafo 67 della sentenza, la Corte analizza il criterio dei tre metri quadrati, da sé già
            scriminante rispetto alla violazione dell’art. 3 CEDU quando il sovraffollamento carcerario

            raggiunge un determinato livello.

                  Questo parametro quantitativo va tenuto in considerazione quando si tratti di celle

            multiple e la condizione non sia assolutamente transitoria .
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                  Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha ritenuto
            che tale elemento, da solo, basti a considerare violato l’articolo in questione: si tratta di casi in



            112   Articolo 1 CEDU: Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni
               persona  sottoposta  alla  loro giurisdizione i diritti  e le libertà  enunciati  nel Titolo  primo  della  presente
               Convenzione.
            113   F.  VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese
               chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno,  www.penalecontemporaneo.it,  9
               gennaio 2013.
            114   Corte Edu, TORREGGIANI e altri c. Italia, cit., §84.
            115  G. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in CASS.PEN., fasc.1, 2013, pag. 0011B.


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