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Così, all’interno della (unica) formazione sociale coatta in cui il detenuto svolge la propria
personalità, gli devono essere riconosciuti - oltre al fondamentale e globale rispetto della
personalità medesima, in tutte le sue articolazioni - l’eguaglianza, nella forma della parità di
trattamento e della non discriminazione; l’identità e l’integrità fisiopsichica; la libertà di
religione, di istruzione, di lavoro; ma anche il diritto a preservare la propria salute ed a disporre
degli essenziali diritti di relazione e di socialità primaria (colloqui, corrispondenza, ecc. ).
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Il vero significato dei principi affermati dall’articolo 27 si comprende soltanto quando se
ne coglie il valore positivo e non esclusivamente quello negativo. Per farlo - per sprigionare
tutte le potenzialità che quei principi sono in grado di esprimere - occorre riempirli
concretamente: con i diritti inviolabili, che anche la formazione sociale-carcere deve riconoscere
e garantire; con i doveri di solidarietà di chi è fuori e di chi è dentro; con la pari dignità sociale
di tutti, compresi i detenuti, in quanto soggetti deboli; con il compito della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli di fatto all’eguaglianza e al pieno sviluppo della persona umana,
soprattutto quando sta in carcere.
Umanizzare la pena, come dice l’art. 27, significa proprio questo. Non solo, in negativo, la
pena non può essere una tortura, un abbrutimento, un trattamento inumano; in positivo, essa
deve rispettare la pari dignità dell’individuo e il suo patrimonio di diritti inviolabili, nonostante i
limiti che derivano dalla restrizione della libertà personale e dalle esigenze di organizzazione e di
sicurezza della convivenza carceraria. La Corte Costituzionale lo ha ricordato più volte con le
sue sentenze: la pena detentiva non annulla i diritti fondamentali; il loro esercizio non può
essere compresso al di la di quanto è reso inevitabile dallo stato di detenzione e dev’essere
garantito anche attraverso il ricorso al giudice. Anzi - aggiunge la Corte - il “residuo” di libertà
del detenuto è doppiamente prezioso e da tutelare, perché fa capo ad un soggetto doppiamente
debole: in quanto è detenuto; e in quanto, di solito, è emarginato ed in situazione di disagio
sociale già prima del carcere.
In sintesi, occorre «assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena» ai fini
dell’attuazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena medesima
(sentenza n. 255 del 2006). E «l’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in termini di
uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile
“personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è
106 Valga, a titolo di esempio, il riferimento recente ed esplicito della Corte (sentenza n. 190 del 2010) al diritto
soggettivo alla salute, a proposito della permanenza del detenuto all’aperto e della sua limitazione per ragioni
di sicurezza, da parte dell’amministrazione.
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