Page 234 - Quaderno 2017-8
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Così, all’interno della (unica) formazione sociale coatta in cui il detenuto svolge la propria

            personalità, gli devono essere riconosciuti  -  oltre al fondamentale e globale rispetto della
            personalità medesima, in tutte le sue articolazioni  -  l’eguaglianza, nella forma della parità di

            trattamento  e della non discriminazione; l’identità e l’integrità fisiopsichica; la libertà di

            religione, di istruzione, di lavoro; ma anche il diritto a preservare la propria salute ed a disporre

            degli essenziali diritti di relazione e di socialità primaria (colloqui, corrispondenza, ecc. ).
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                  Il vero significato dei principi affermati dall’articolo 27 si comprende soltanto quando se

            ne coglie il valore positivo e non esclusivamente quello negativo. Per farlo - per sprigionare

            tutte le potenzialità che quei principi sono in grado di esprimere  -  occorre riempirli

            concretamente: con i diritti inviolabili, che anche la formazione sociale-carcere deve riconoscere
            e garantire; con i doveri di solidarietà di chi è fuori e di chi è dentro; con la pari dignità sociale

            di tutti,  compresi i detenuti, in quanto  soggetti deboli; con il compito della Repubblica di

            rimuovere  gli ostacoli di fatto all’eguaglianza e al pieno sviluppo della persona  umana,
            soprattutto quando sta in carcere.

                  Umanizzare la pena, come dice l’art. 27, significa proprio questo. Non solo, in negativo, la

            pena non può essere una tortura, un abbrutimento, un trattamento inumano; in positivo, essa

            deve rispettare la pari dignità dell’individuo e il suo patrimonio di diritti inviolabili, nonostante i

            limiti che derivano dalla restrizione della libertà personale e dalle esigenze di organizzazione e di
            sicurezza della convivenza carceraria. La Corte Costituzionale lo ha ricordato più volte con le

            sue sentenze: la pena  detentiva non  annulla i diritti fondamentali; il loro esercizio non può

            essere compresso al di la di quanto è  reso inevitabile dallo stato di  detenzione e dev’essere
            garantito anche attraverso il ricorso al giudice. Anzi - aggiunge la Corte - il “residuo” di libertà

            del detenuto è doppiamente prezioso e da tutelare, perché fa capo ad un soggetto doppiamente

            debole: in quanto è detenuto; e in quanto, di solito, è emarginato ed in situazione di disagio

            sociale già prima del carcere.
                  In sintesi,  occorre «assicurare progressività trattamentale  e flessibilità della pena» ai fini

            dell’attuazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena medesima

            (sentenza  n. 255 del 2006). E «l’adeguamento delle risposte punitive ai  casi concreti  -  in  termini di

            uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile
            “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è


            106   Valga, a titolo di esempio, il riferimento recente ed esplicito della Corte (sentenza n. 190 del 2010) al diritto
               soggettivo alla salute, a proposito della permanenza del detenuto all’aperto e della sua limitazione per ragioni
               di sicurezza, da parte dell’amministrazione.


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