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strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell’art. 27,
terzo comma, Cost.» (sentenza n. 299 del 1992).
Tendere alla rieducazione, come dice l’articolo 27, non vuol dire soltanto il
riconoscimento di un mero fine, di un’utopia tendenziale da conciliare in qualche modo con
altre più pressanti funzioni della pena: quelle di sicurezza, di afflittività e di retribuzione. La
tendenza alla rieducazione - secondo la Corte Costituzionale - è l’essenza della pena: non ci può
essere pena senza finalità rieducativa. Ciò non leva nulla all’afflittività e all’esigenza di sicurezza;
ma si traduce nel diritto del detenuto e nel suo dovere - in base al principio di solidarietà - ad un
percorso rieducativo, di recupero dei valori di convivenza sociale (non solo di ossequio alla
legalità formale).
Il percorso del rispetto della dignità, della umanità, della rieducazione, è l’unico - piaccia o
no - compatibile con le indicazioni della Costituzione: sia quelle dell’art. 27, sia quelle degli
articoli 2 e 3 e dei principi fondamentali. È questo, l’unico percorso che consente di superare la
certezza apparente e falsamente rassicurante di un carcere inteso soltanto come sicurezza, a
favore di un carcere in cui la sicurezza si raggiunga attraverso la responsabilizzazione e il
recupero graduale della libertà. Quella gradualità richiede l’applicazione di un altro principio
costituzionale fondamentale, il principio di prossimità e di sussidiarietà, introdotto
esplicitamente dall’art. 118 della Costituzione, nel testo vigente: sia la sussidiarietà verticale e
istituzionale, unitamente alla differenziazione e adeguatezza, con il coinvolgimento degli enti
locali e delle regioni; sia la sussidiarietà orizzontale e sociale, con il coinvolgimento del
cosiddetto terzo settore e del volontariato. Così da poter realizzare un quadro effettivo ed
efficace di misure alternative ed una loro accessibilità a tutti: anche ai clandestini ed agli
emarginati senza famiglia e senza protezione.
Ma l’assetto del sistema non avrebbe mai trovato definitiva stabilità senza la progressiva
giurisdizionalizzazione della tutela dei diritti riconosciuta al detenuto, sia nella dimensione
generale dei diritti che nella dinamica individuale del trattamento. Anzi, l’azione in giudizio per
la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113
della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all’art. 2 della Costituzione
(sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del
1982): «un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche
ad autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali
minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e
l’impugnabilità con ricorso per Cassazione».
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