Page 228 - Quaderno 2017-8
P. 228

Emerge, quindi, chiaramente  come la disposizione coinvolga la pericolosità  sociale

            dell’indagato o dell’imputato  -  apprezzabile come significativa probabilità che lo  stesso
            commetta determinati reati - e miri direttamente a tutelare la collettività da queste, potenziali,

            nuove aggressioni.

                  Così definita, sembra, però, che la misura cautelare adottata per questa specifica esigenza

            non coincida o non collimi con le necessità di tutela interne alla  vicenda processuale, che
            rappresentano, essenzialmente, il fondamento logico immediato delle cautele, giacché l’ambito

            di operatività della disposizione è guidato  da coordinate poste al di fuori del processo ed

            essenzialmente slegate dall’accertamento ivi effettuato. Proprio la sua estraneità al  percorso

            “processuale”  in  senso stretto conduce a sollevare più di qualche dubbio in  ordine ad
            un’eventuale discrasia rispetto all’impalcatura costituzionale e  -  per traslato  -  sistemica in

            materia di libertà personale .
                                        97
                  Secondo una radicata posizione dogmatica e culturale, l’idea che  si possa addivenire al
            sacrificio della sua libertà personale per fini di prevenzione  speciale, non solo non sembra

            agevolmente conciliabile con la presunzione di non colpevolezza, lasciando intendere come

            dietro ad una simile concezione si celi, e neppure  troppo velatamente, una presunzione  di

            colpevolezza a carico dell’imputato (si dice, cioè, che il riferimento ad esigenze di prevenzione

            speciale, ancorché limitato alla finalità di impedire delitti da parte dell’imputato, implica
            “necessariamente” il riconoscimento di una sua colpevolezza in relazione al reato del quale si

            trova ad essere indiziato), ma soprattutto viene a  tracimare dall’alveo naturale, prettamente

            “processuale”,  dell’istituto  cautelare,  ossia  dalla  sua  intrinseca  ed  immediata  destinazione  a
            garantire il raggiungimento delle finalità tipiche del processo.

                  Peraltro, sempre nel solco di questa ricostruzione dogmatica, anche senza sostenere che il

            rispetto della presunzione di non colpevolezza sia inconciliabile con un impiego della misura

            cautelare in funzione di prevenzione  speciale, altre autorevoli  voci hanno comunque
            sottolineato la  natura tipicamente  “accessoria”  dell’esigenza di  difesa  sociale o

            specialpreventiva, ritenendola rilevante non in via autonoma ma solo se congiunta ad altra

            esigenza cautelare.




            97   In proposito, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 7  ed., Torino, 2011, 302, osserva che la previsione della
                                                             a
               tutela della collettività dal pericolo di commissione di certi reati, come finalità cautelare della custodia
               preventiva, poggia su una «molto discutibile» equiparazione tra esigenze “strettamente inerenti” al processo
               ed altre  “aventi comunque fondamento”  nei  fatti  del processo. Sul punto v., inoltre, C.  FIORIO,  La
               presunzione di non colpevolezza, in G. DEAN (a cura di), Fisionomia costituzionale del processo penale, Torino, 2007,
               136.

                                                          - 226 -
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233