Page 228 - Quaderno 2017-8
P. 228
Emerge, quindi, chiaramente come la disposizione coinvolga la pericolosità sociale
dell’indagato o dell’imputato - apprezzabile come significativa probabilità che lo stesso
commetta determinati reati - e miri direttamente a tutelare la collettività da queste, potenziali,
nuove aggressioni.
Così definita, sembra, però, che la misura cautelare adottata per questa specifica esigenza
non coincida o non collimi con le necessità di tutela interne alla vicenda processuale, che
rappresentano, essenzialmente, il fondamento logico immediato delle cautele, giacché l’ambito
di operatività della disposizione è guidato da coordinate poste al di fuori del processo ed
essenzialmente slegate dall’accertamento ivi effettuato. Proprio la sua estraneità al percorso
“processuale” in senso stretto conduce a sollevare più di qualche dubbio in ordine ad
un’eventuale discrasia rispetto all’impalcatura costituzionale e - per traslato - sistemica in
materia di libertà personale .
97
Secondo una radicata posizione dogmatica e culturale, l’idea che si possa addivenire al
sacrificio della sua libertà personale per fini di prevenzione speciale, non solo non sembra
agevolmente conciliabile con la presunzione di non colpevolezza, lasciando intendere come
dietro ad una simile concezione si celi, e neppure troppo velatamente, una presunzione di
colpevolezza a carico dell’imputato (si dice, cioè, che il riferimento ad esigenze di prevenzione
speciale, ancorché limitato alla finalità di impedire delitti da parte dell’imputato, implica
“necessariamente” il riconoscimento di una sua colpevolezza in relazione al reato del quale si
trova ad essere indiziato), ma soprattutto viene a tracimare dall’alveo naturale, prettamente
“processuale”, dell’istituto cautelare, ossia dalla sua intrinseca ed immediata destinazione a
garantire il raggiungimento delle finalità tipiche del processo.
Peraltro, sempre nel solco di questa ricostruzione dogmatica, anche senza sostenere che il
rispetto della presunzione di non colpevolezza sia inconciliabile con un impiego della misura
cautelare in funzione di prevenzione speciale, altre autorevoli voci hanno comunque
sottolineato la natura tipicamente “accessoria” dell’esigenza di difesa sociale o
specialpreventiva, ritenendola rilevante non in via autonoma ma solo se congiunta ad altra
esigenza cautelare.
97 In proposito, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 7 ed., Torino, 2011, 302, osserva che la previsione della
a
tutela della collettività dal pericolo di commissione di certi reati, come finalità cautelare della custodia
preventiva, poggia su una «molto discutibile» equiparazione tra esigenze “strettamente inerenti” al processo
ed altre “aventi comunque fondamento” nei fatti del processo. Sul punto v., inoltre, C. FIORIO, La
presunzione di non colpevolezza, in G. DEAN (a cura di), Fisionomia costituzionale del processo penale, Torino, 2007,
136.
- 226 -

