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Senz’altro, è da escludere l’ammissibilità di funzioni direttamente connesse ad esigenze di
pura e semplice tutela della sicurezza collettiva , alla finalità di placare l’allarme sociale destato
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dal fatto criminoso o comunque per scopi di pubblica esemplarità, perché in tutte queste ipotesi
la misura coercitiva personale - e segnatamente la custodia preventiva - finirebbe per uscire
completamente dall’ambito processuale che le è consono, per svolgere un compito sostanziale
del tutto identico a quello della pena vera e propria .
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D’altro canto, nonostante sia possibile colmare in buona parte il “vuoto dei fini” dell’art.
13 Cost., resta comunque il fatto che la Costituzione non giunge a fissare “positivamente” le
finalità delle restrizioni della libertà personale. Invero, l’art. 27, comma 2, Cost., benché assuma
un rilievo e una incidenza fondamentale nell’ambito della disciplina della libertà personale
dell’imputato, rappresenta pur sempre un limite di carattere essenzialmente “negativo”, che non
risolve il problema di tradurre compiutamente le direttive costituzionali al livello delle scelte
legislative e delle valutazioni discrezionali del giudice. Secondo tale prospettiva, non si tratta,
d’altronde, di impedire ogni valutazione di probabile colpevolezza, ma di evitare che, in
conseguenza di una valutazione del genere, la restrizione personale preventiva venga ad
assumere una funzione essenzialmente punitiva.
A ben vedere, comunque, proprio la lettura coordinata degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost.,
per quanto non consenta di commisurare ad una specifica funzione il complesso delle garanzie,
meramente tecniche, della libertà personale, sembra condurre anche a desumere «l’idea di uno
specifico coordinamento funzionale della carcerazione preventiva alla logica del processo,
quindi alle necessità e agli scopi del medesimo ».
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Ad ogni modo, se la presunzione di non colpevolezza fornisce un argomento certo e
decisivo per respingere l’idea che la libertà personale dell’imputato possa venire ristretta allo
scopo dell’assolvimento di funzioni di natura “sostanziale” proprie, invece, della pena, in
quanto giustificabili soltanto sul presupposto di un accertamento definitivo di colpevolezza,
acquista precipuo risalto il carattere di doppia funzionalità della restrizione cautelare
dell’imputato in ordine al fenomeno “processuale”, nella misura in cui, assicurando la
disponibilità del giudicabile, essa funge da garanzia sia rispetto allo svolgimento del processo
(cautela strumentale) sia rispetto al risultato del medesimo (cautela finale). Nel primo caso la
coercizione della libertà personale dell’imputato in carcere soddisfa l’esigenza di conservazione
93 Sul punto cfr. A. MARUCCI, Polemiche vecchie e nuove sulla custodia preventiva, in Giur. it., 1971, II, 145 s.
94 Così G. VASSALLI, Libertà personale dell’imputato e tutela della collettività, in Giust. pen., 1978, 24.
95 V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., 41.
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