Page 226 - Quaderno 2017-8
P. 226

Senz’altro, è da escludere l’ammissibilità di funzioni direttamente connesse ad esigenze di

            pura e semplice tutela della sicurezza collettiva , alla finalità di placare l’allarme sociale destato
                                                            93
            dal fatto criminoso o comunque per scopi di pubblica esemplarità, perché in tutte queste ipotesi

            la misura coercitiva personale  -  e segnatamente la custodia preventiva  -  finirebbe per uscire

            completamente dall’ambito processuale che le è consono, per svolgere un compito sostanziale

            del tutto identico a quello della pena vera e propria .
                                                               94
                  D’altro canto, nonostante sia possibile colmare in buona parte il “vuoto dei fini” dell’art.

            13 Cost., resta comunque il fatto che la Costituzione non giunge a fissare “positivamente” le

            finalità delle restrizioni della libertà personale. Invero, l’art. 27, comma 2, Cost., benché assuma

            un  rilievo  e  una  incidenza  fondamentale  nell’ambito  della  disciplina  della  libertà  personale
            dell’imputato, rappresenta pur sempre un limite di carattere essenzialmente “negativo”, che non

            risolve il problema di tradurre compiutamente le direttive costituzionali al livello delle scelte

            legislative e delle valutazioni discrezionali del giudice. Secondo tale prospettiva, non si tratta,
            d’altronde, di impedire ogni valutazione di probabile colpevolezza, ma di evitare che, in

            conseguenza di  una  valutazione del  genere,  la restrizione  personale preventiva venga ad

            assumere una funzione essenzialmente punitiva.

                  A ben vedere, comunque, proprio la lettura coordinata degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost.,

            per quanto non consenta di commisurare ad una specifica funzione il complesso delle garanzie,
            meramente tecniche, della libertà personale, sembra condurre anche a desumere «l’idea di uno

            specifico coordinamento funzionale della carcerazione preventiva alla logica del processo,

            quindi alle necessità e agli scopi del medesimo ».
                                                           95
                  Ad ogni  modo, se la presunzione  di non colpevolezza fornisce un argomento certo e

            decisivo per respingere l’idea che la libertà personale dell’imputato possa venire ristretta allo

            scopo dell’assolvimento di funzioni  di natura  “sostanziale”  proprie, invece, della pena, in

            quanto giustificabili soltanto sul presupposto  di un accertamento definitivo di colpevolezza,

            acquista  precipuo risalto il carattere di doppia funzionalità della restrizione cautelare
            dell’imputato in ordine al fenomeno  “processuale”, nella misura in cui, assicurando la

            disponibilità del giudicabile, essa funge da garanzia sia rispetto allo svolgimento del processo

            (cautela strumentale) sia rispetto al risultato del medesimo (cautela finale). Nel primo caso la
            coercizione della libertà personale dell’imputato in carcere soddisfa l’esigenza di conservazione




            93   Sul punto cfr. A. MARUCCI, Polemiche vecchie e nuove sulla custodia preventiva, in Giur. it., 1971, II, 145 s.
            94   Così G. VASSALLI, Libertà personale dell’imputato e tutela della collettività, in Giust. pen., 1978, 24.
            95   V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, cit., 41.

                                                          - 224 -
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231