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delle prove, prevenendo il pericolo che l’imputato medesimo, lasciato in libertà, possa
modificare lo stato dei luoghi e delle cose, influenzare i testimoni o, comunque, inquinare la
ricerca probatoria (art. 274, lett. a, c.p.p.). Nel secondo caso, invece, il fondamento della
restrizione personale preventiva è legato all’esigenza di evitare la fuga dell’imputato, ossia al
pericolo che si sottragga all’esecuzione dell’eventuale condanna conclusiva dell’accertamento
processuale (art. 274, lett. b, c.p.p.).
Il discorso diventa, allora, particolarmente delicato in ordine alla impostazione di natura
fondamentalmente “sostanziale” - accolta anche nel vigente codice di rito (art. 274, lett. c,
c.p.p.) - che, in omaggio ad esigenze di “tutela della collettività”, assegna alla misura cautelare
personale una finalità di prevenzione della commissione di delitti da parte di chi sia indiziato di
determinati reati. Il dato codicistico disciplina, invero, l’esigenza cautelare relativa alla
sussistenza del concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell’individuo sottoposto alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o
atti concreti o dai suoi precedenti penali, che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di
altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (qualora per quest’ultimi
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni).
Nel dare attuazione alle «esigenze di tutela della collettività» richiamate dall’art. 2 n. 59
della legge-delega (l. 16 febbraio 1987, n. 81), il legislatore del codice di procedura penale del
1988 ha respinto l’idea di richiamare espressamente nel dato letterale tale concetto - che
sembrava troppo generico per poter essere recepito in un testo normativo non immediatamente
censurabile sotto il profilo della determinatezza della fattispecie ex art. 13 Cost. (mentre ancora
nell’art. 253 c.p.p. 1930, come modificato dalla legge 5 agosto 1988, n. 330, definita
“anticipatrice” del nuovo codice, continuava a prevedersi l’emissione del mandato di cattura
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«quando, per la pericolosità dell’imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del
fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività») - e ha così adottato, come parametro di
valutazione, gli elementi deducibili sia da «specifiche modalità e circostanze del fatto» sia dalla
«personalità» dell’indagato o imputato, riconoscendo loro rilevanza ogni qualvolta risulti il
«concreto pericolo» che lo stesso, non sottoposto a cautela, possa commettere delitti rientranti
nelle tipologie specificamente richiamate dalla norma.
96 Sul punto v. M. CHIAVARIO, Una legge “anticipatrice” sui generis in tema di libertà personale, in Leg. pen., 1988,
501; P. SPAGNOLO, Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale, Milano, 2008, 22 s.
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