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delle prove, prevenendo il pericolo che l’imputato medesimo, lasciato in libertà, possa

            modificare lo stato dei luoghi e delle cose, influenzare i testimoni o, comunque, inquinare la
            ricerca probatoria  (art. 274, lett.  a, c.p.p.).  Nel secondo caso, invece, il fondamento  della

            restrizione personale preventiva è legato all’esigenza di evitare la fuga dell’imputato, ossia al

            pericolo che si sottragga all’esecuzione dell’eventuale condanna conclusiva dell’accertamento

            processuale (art. 274, lett. b, c.p.p.).
                  Il discorso diventa, allora, particolarmente delicato in ordine alla impostazione di natura

            fondamentalmente  “sostanziale”  -  accolta anche nel vigente codice  di rito (art. 274, lett.  c,

            c.p.p.) - che, in omaggio ad esigenze di “tutela della collettività”, assegna alla misura cautelare

            personale una finalità di prevenzione della commissione di delitti da parte di chi sia indiziato di
            determinati reati. Il dato codicistico disciplina, invero, l’esigenza cautelare relativa alla

            sussistenza del concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la

            personalità dell’individuo sottoposto alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o
            atti concreti o dai suoi precedenti penali, che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di

            altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di

            criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (qualora per quest’ultimi

            sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni).

                  Nel dare attuazione alle «esigenze di tutela della collettività» richiamate dall’art. 2 n. 59
            della legge-delega (l. 16 febbraio 1987, n. 81), il legislatore del codice di procedura penale del

            1988 ha respinto l’idea di richiamare espressamente  nel dato letterale tale concetto  -  che

            sembrava troppo generico per poter essere recepito in un testo normativo non immediatamente
            censurabile sotto il profilo della determinatezza della fattispecie ex art. 13 Cost. (mentre ancora

            nell’art. 253 c.p.p. 1930, come modificato  dalla legge 5 agosto  1988, n. 330, definita

            “anticipatrice” del nuovo codice,  continuava a prevedersi l’emissione del mandato di cattura
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            «quando, per la pericolosità dell’imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del

            fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività») - e ha così adottato, come parametro di
            valutazione, gli elementi deducibili sia da «specifiche modalità e circostanze del fatto» sia dalla

            «personalità» dell’indagato  o imputato, riconoscendo loro rilevanza  ogni qualvolta risulti il

            «concreto pericolo» che lo stesso, non sottoposto a cautela, possa commettere delitti rientranti
            nelle tipologie specificamente richiamate dalla norma.





            96   Sul punto v. M. CHIAVARIO, Una legge “anticipatrice” sui generis in tema di libertà personale, in Leg. pen., 1988,
               501; P. SPAGNOLO, Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale, Milano, 2008, 22 s.

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