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Allo stesso principio si collega, altresì, la fissazione di  termini  massimi di carcerazione

            preventiva, secondo il canone posto dall’art. 13, comma 5, Cost.: l’impossibilità di considerare
            l’imputato  colpevole fino alla condanna definitiva impedisce che la privazione della libertà

            personale in corso di processo possa protrarsi oltre soglie etiche di accettabilità, la cui specifica

            determinazione è affidata al legislatore ordinario. Se infatti i  provvedimenti restrittivi  ante

            iudicatum potessero essere applicati senza termini di durata, essi finirebbero per costituire una
            anticipazione della pena nei confronti dell’imputato, che la Costituzione vieta invece di

            considerare colpevole fino al passaggio in giudicato della sua condanna. Una simile regola ha

            pertanto l’indiscutibile significato di una “garanzia di chiusura”: si vuole, cioè, che - quali che

            siano le difficoltà delle vicende processuali, e quale che sia il grado di consistenza degli indizi di
            responsabilità penale dell’imputato - questi non debba sopportare oltre un certo tempo, sulla

            propria persona, le lungaggini processuali; da qui, dovrebbe venire anche uno stimolo ad una

            giustizia celere; ma in primo piano c’è, sicuramente, la preoccupazione di salvaguardare, contro
            detenzioni “preventive” a tempo indeterminato, la persona dell’imputato. Dunque, come regola

            di trattamento, la presunzione  di non colpevolezza va considerata alla stregua di  momento

            concettuale centrale  nell’individuazione degli ambiti costituzionali della libertà personale, in

            modo da rappresentare un principio necessariamente integrante quello espresso, nello stesso

            settore, dall’art. 13 Cost.
                  Considerata poi come  regola di  giudizio, la  stessa  presunzione cristallizza l’onere della

            prova (da intendere, nel processo penale, come “rischio della mancata prova”, stante l’esistenza,

            nel medesimo, di ampi poteri di iniziativa probatoria attribuiti al giudice ) della responsabilità
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            penale in capo al pubblico ministero, così da risolvere l’eventuale incertezza nell’accertamento

            processuale  in  senso  favorevole  all’imputato,  secondo  l’aureo  canone  “in  dubio  pro  reo”.  In

            sostanza, formulata l’ipotesi di accusa, l’inadempimento dell’onere probatorio che  grava sul

            pubblico ministero deve condurre - essendo la prova mancante, insufficiente o contraddittoria -

            all’assoluzione.
                  Delicato è il profilo concernente la “durata” della presunzione di non colpevolezza intesa

            come regola  di trattamento, cioè come divieto di anticipare nei confronti dell’imputato un

            trattamento sanzionatorio. Nel protrarre  tale presunzione fino alla condanna  definitiva, la
            nostra Costituzione  stabilisce inequivocabilmente il momento finale  per l’operatività di tale

            garanzia.




            72   PAULESU, Giudice e parti “nella dialettica” della prova testimoniale, Torino, 2002, 25.

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