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Allo stesso principio si collega, altresì, la fissazione di termini massimi di carcerazione
preventiva, secondo il canone posto dall’art. 13, comma 5, Cost.: l’impossibilità di considerare
l’imputato colpevole fino alla condanna definitiva impedisce che la privazione della libertà
personale in corso di processo possa protrarsi oltre soglie etiche di accettabilità, la cui specifica
determinazione è affidata al legislatore ordinario. Se infatti i provvedimenti restrittivi ante
iudicatum potessero essere applicati senza termini di durata, essi finirebbero per costituire una
anticipazione della pena nei confronti dell’imputato, che la Costituzione vieta invece di
considerare colpevole fino al passaggio in giudicato della sua condanna. Una simile regola ha
pertanto l’indiscutibile significato di una “garanzia di chiusura”: si vuole, cioè, che - quali che
siano le difficoltà delle vicende processuali, e quale che sia il grado di consistenza degli indizi di
responsabilità penale dell’imputato - questi non debba sopportare oltre un certo tempo, sulla
propria persona, le lungaggini processuali; da qui, dovrebbe venire anche uno stimolo ad una
giustizia celere; ma in primo piano c’è, sicuramente, la preoccupazione di salvaguardare, contro
detenzioni “preventive” a tempo indeterminato, la persona dell’imputato. Dunque, come regola
di trattamento, la presunzione di non colpevolezza va considerata alla stregua di momento
concettuale centrale nell’individuazione degli ambiti costituzionali della libertà personale, in
modo da rappresentare un principio necessariamente integrante quello espresso, nello stesso
settore, dall’art. 13 Cost.
Considerata poi come regola di giudizio, la stessa presunzione cristallizza l’onere della
prova (da intendere, nel processo penale, come “rischio della mancata prova”, stante l’esistenza,
nel medesimo, di ampi poteri di iniziativa probatoria attribuiti al giudice ) della responsabilità
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penale in capo al pubblico ministero, così da risolvere l’eventuale incertezza nell’accertamento
processuale in senso favorevole all’imputato, secondo l’aureo canone “in dubio pro reo”. In
sostanza, formulata l’ipotesi di accusa, l’inadempimento dell’onere probatorio che grava sul
pubblico ministero deve condurre - essendo la prova mancante, insufficiente o contraddittoria -
all’assoluzione.
Delicato è il profilo concernente la “durata” della presunzione di non colpevolezza intesa
come regola di trattamento, cioè come divieto di anticipare nei confronti dell’imputato un
trattamento sanzionatorio. Nel protrarre tale presunzione fino alla condanna definitiva, la
nostra Costituzione stabilisce inequivocabilmente il momento finale per l’operatività di tale
garanzia.
72 PAULESU, Giudice e parti “nella dialettica” della prova testimoniale, Torino, 2002, 25.
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