Page 208 - Quaderno 2017-8
P. 208

laddove, nel comma 3 dello stesso articolo, si prevede che «in casi eccezionali di necessità e

            urgenza,  indicati  tassativamente  dalla  legge»,  l’autorità  di  pubblica  sicurezza  possa  adottare
            provvedimenti provvisori, da  comunicarsi entro quarantotto ore all’autorità  giudiziaria e da

            intendersi come revocati nonché inefficaci, se questa stessa non li convalida nelle successive

            quarantotto ore.

                  Al riguardo,  si è sottolineato, innanzitutto, come tale  deroga non scalfisca la  centralità
            dell’intervento giurisdizionale: dalla complessiva disciplina dell’art. 13 Cost. si ricava, infatti, che

            il provvedimento del giudice deve in ogni caso intervenire: ordinariamente, in via preventiva

            (art. 13, comma 2), oppure straordinariamente, in via successiva (art. 13, comma 3) sotto forma

            di convalida. Quindi la garanzia della riserva di giurisdizione non  risulta pretermessa, ma
            soltanto differita per un determinato arco temporale .
                                                                 62
                  È inoltre agevole formulare un immediato rilievo: l’art. 13, comma 3, Cost. plasma una

            disciplina di estremo  dettaglio, che appare  stilisticamente e metodologicamente lontana dalle
            sfumate statuizioni di principio per solito  proprie delle Carte fondamentali. Proprio la

            minuziosità della previsione - ove si giunge finanche a scandire le cadenze cronologiche dell’iter

            relativo alla convalida - palesa l’esigenza di circoscrivere, con precisione estrema, gli insuperabili

            margini  di manovra dell’  “autorità di pubblica sicurezza”  sul  terreno della libertà  personale.

            Nitida  appare,  d’altronde,  la  ratio  della  disposizione:  la  “necessità”  e  l’“urgenza”  dei  “casi
            eccezionali”  elevati a presupposto  della fattispecie impongono interventi tempestivi,

            incompatibili con un previo filtro delibativo dell’autorità giudiziaria; alla quale ultima - va però

            ribadito - è riservato, tuttavia, un controllo successivo sulla misura adottata, secondo le forme e
            nel rispetto delle rigide cadenze cronologiche della convalida. La  restrizione della libertà

            personale provocata da un provvedimento di polizia non potrà quindi protrarsi per una durata

            superiore alle novantasei ore, scadute le quali essa è destinata a perdere efficacia, a meno che la

            competente autorità  giudiziaria - chiamata nel frattempo ad un controllo sul  provvedimento
            provvisorio - non decida di convalidarlo e di disporre la prosecuzione dello status detentionis, in

            virtù di un proprio autonomo “atto motivato” .
                                                           63
                  A questo riguardo, la Corte costituzionale ha stabilito che il provvedimento di convalida

            deve basarsi su di una valutazione di merito circa la sussistenza in concreto dei requisiti



            62   BARILE, Diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., 118.
            63   Se il provvedimento non è convalidato o se la convalida interviene oltre i termini stabiliti dall’art.  13, 3°
               comma, Cost., i provvedimenti  “si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. Si verifica, in tale
               ipotesi, una  “caducazione  ope legis  dell’atto”: in tal  senso  si esprime  FANUELE, in  La libertà personale, in
               DINACCI, Processo penale e Costituzione, Milano, 2010, 220.

                                                          - 206 -
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213