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laddove, nel comma 3 dello stesso articolo, si prevede che «in casi eccezionali di necessità e
urgenza, indicati tassativamente dalla legge», l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare
provvedimenti provvisori, da comunicarsi entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e da
intendersi come revocati nonché inefficaci, se questa stessa non li convalida nelle successive
quarantotto ore.
Al riguardo, si è sottolineato, innanzitutto, come tale deroga non scalfisca la centralità
dell’intervento giurisdizionale: dalla complessiva disciplina dell’art. 13 Cost. si ricava, infatti, che
il provvedimento del giudice deve in ogni caso intervenire: ordinariamente, in via preventiva
(art. 13, comma 2), oppure straordinariamente, in via successiva (art. 13, comma 3) sotto forma
di convalida. Quindi la garanzia della riserva di giurisdizione non risulta pretermessa, ma
soltanto differita per un determinato arco temporale .
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È inoltre agevole formulare un immediato rilievo: l’art. 13, comma 3, Cost. plasma una
disciplina di estremo dettaglio, che appare stilisticamente e metodologicamente lontana dalle
sfumate statuizioni di principio per solito proprie delle Carte fondamentali. Proprio la
minuziosità della previsione - ove si giunge finanche a scandire le cadenze cronologiche dell’iter
relativo alla convalida - palesa l’esigenza di circoscrivere, con precisione estrema, gli insuperabili
margini di manovra dell’ “autorità di pubblica sicurezza” sul terreno della libertà personale.
Nitida appare, d’altronde, la ratio della disposizione: la “necessità” e l’“urgenza” dei “casi
eccezionali” elevati a presupposto della fattispecie impongono interventi tempestivi,
incompatibili con un previo filtro delibativo dell’autorità giudiziaria; alla quale ultima - va però
ribadito - è riservato, tuttavia, un controllo successivo sulla misura adottata, secondo le forme e
nel rispetto delle rigide cadenze cronologiche della convalida. La restrizione della libertà
personale provocata da un provvedimento di polizia non potrà quindi protrarsi per una durata
superiore alle novantasei ore, scadute le quali essa è destinata a perdere efficacia, a meno che la
competente autorità giudiziaria - chiamata nel frattempo ad un controllo sul provvedimento
provvisorio - non decida di convalidarlo e di disporre la prosecuzione dello status detentionis, in
virtù di un proprio autonomo “atto motivato” .
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A questo riguardo, la Corte costituzionale ha stabilito che il provvedimento di convalida
deve basarsi su di una valutazione di merito circa la sussistenza in concreto dei requisiti
62 BARILE, Diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., 118.
63 Se il provvedimento non è convalidato o se la convalida interviene oltre i termini stabiliti dall’art. 13, 3°
comma, Cost., i provvedimenti “si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. Si verifica, in tale
ipotesi, una “caducazione ope legis dell’atto”: in tal senso si esprime FANUELE, in La libertà personale, in
DINACCI, Processo penale e Costituzione, Milano, 2010, 220.
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