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prescritti; e che, laddove non ci dovesse essere convalida, da parte dell’autorità giudiziaria, sul

            presupposto di un corretto esercizio del potere coattivo “di polizia”, le prove derivanti dall’atto
            poliziesco non potrebbero essere utilizzate nel processo.

                  Il richiamo ai concetti di  “necessità ed urgenza”, indica, senza possibilità di equivoci,

            come siano esclusi tutti i casi nei quali è possibile - pur con difficoltà - l’intervento preventivo

            del giudice o comunque, ove previsto, dell’autorità giudiziaria. Quanto a questo specifico punto,
            la Corte costituzionale, in più occasioni , ha riferito gli estremi della necessità e dell’urgenza
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            alla finalità di acquisire e conservare le prove, considerata la pericolosità del soggetto. Ma non

            basta che la situazione concreta richieda come necessario  e  urgente l’intervento limitativo

            dell’autorità di polizia, perché questo è subordinato altresì alla eccezionalità delle corrispondenti
            ipotesi. Difatti, se fosse legittima una restrizione della libertà personale in tutti i casi di necessità

            e  urgenza,  sarebbe priva di significato l’ulteriore  specificazione  -  quella della eccezionalità  -

            contenuta nella  disposizione costituzionale. Il richiamo,  invece,  qualifica  la vicenda,
            individuando la peculiarità della situazione nel suo carattere contingente ed estremamente

            residuale, tale da non lasciare ipotizzare il ricorso a modalità più garantite di intervento .
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                  Quanto al  significato  da attribuire alla locuzione  “autorità di pubblica sicurezza, nella

            categoria in questione non rientrano solo gli organi (come il prefetto, il questore, il sindaco), ai

            quali è attribuita la suddetta qualifica secondo un significato strettamente tecnico-giuridico; ma
            anche  “tutti  gli  organi  della  polizia  giudiziaria  nell’esercizio  delle  loro  tipiche  funzioni  post

            delictum ”; e, più in generale, ogni soggetto cui la legge attribuisca specificamente l’autorità di
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            compiere atti di polizia.
                  In questa ottica, la  Corte costituzionale, nell’interpretare estensivamente la citata

            espressione, ha ritenuto non illegittima la norma che autorizza, a determinate condizioni,

            l’arresto del reo da parte del privato cittadino. Occorre poi sottolineare, quanto al presupposto

            legittimante il potere  restrittivo  provvisorio,  che  l’espressione  “casi eccezionali”  pone un

            rigoroso limite al legislatore  e agli interpreti nella concreta individuazione  delle ipotesi in
            questione. Per  giunta,  in dottrina, è  stato affermato che anche i  provvedimenti  coercitivi

            provvisori necessitano di motivazione, in quanto, essendo tale obbligo previsto per le restrizioni

            disposte dall’autorità  giudiziaria, a maggior ragione lo stesso  non può non sussistere per le
            limitazioni “di polizia”.




            64   C Cost. 79/1982, GCost 1982, I, 712; C Cost 3/1972, GCost 1972, 6; C Cost. 173/1971, GCost 1971, 1813.
            65   DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in AA.VV., cit., 18.
            66   GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, 78.

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