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prescritti; e che, laddove non ci dovesse essere convalida, da parte dell’autorità giudiziaria, sul
presupposto di un corretto esercizio del potere coattivo “di polizia”, le prove derivanti dall’atto
poliziesco non potrebbero essere utilizzate nel processo.
Il richiamo ai concetti di “necessità ed urgenza”, indica, senza possibilità di equivoci,
come siano esclusi tutti i casi nei quali è possibile - pur con difficoltà - l’intervento preventivo
del giudice o comunque, ove previsto, dell’autorità giudiziaria. Quanto a questo specifico punto,
la Corte costituzionale, in più occasioni , ha riferito gli estremi della necessità e dell’urgenza
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alla finalità di acquisire e conservare le prove, considerata la pericolosità del soggetto. Ma non
basta che la situazione concreta richieda come necessario e urgente l’intervento limitativo
dell’autorità di polizia, perché questo è subordinato altresì alla eccezionalità delle corrispondenti
ipotesi. Difatti, se fosse legittima una restrizione della libertà personale in tutti i casi di necessità
e urgenza, sarebbe priva di significato l’ulteriore specificazione - quella della eccezionalità -
contenuta nella disposizione costituzionale. Il richiamo, invece, qualifica la vicenda,
individuando la peculiarità della situazione nel suo carattere contingente ed estremamente
residuale, tale da non lasciare ipotizzare il ricorso a modalità più garantite di intervento .
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Quanto al significato da attribuire alla locuzione “autorità di pubblica sicurezza, nella
categoria in questione non rientrano solo gli organi (come il prefetto, il questore, il sindaco), ai
quali è attribuita la suddetta qualifica secondo un significato strettamente tecnico-giuridico; ma
anche “tutti gli organi della polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro tipiche funzioni post
delictum ”; e, più in generale, ogni soggetto cui la legge attribuisca specificamente l’autorità di
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compiere atti di polizia.
In questa ottica, la Corte costituzionale, nell’interpretare estensivamente la citata
espressione, ha ritenuto non illegittima la norma che autorizza, a determinate condizioni,
l’arresto del reo da parte del privato cittadino. Occorre poi sottolineare, quanto al presupposto
legittimante il potere restrittivo provvisorio, che l’espressione “casi eccezionali” pone un
rigoroso limite al legislatore e agli interpreti nella concreta individuazione delle ipotesi in
questione. Per giunta, in dottrina, è stato affermato che anche i provvedimenti coercitivi
provvisori necessitano di motivazione, in quanto, essendo tale obbligo previsto per le restrizioni
disposte dall’autorità giudiziaria, a maggior ragione lo stesso non può non sussistere per le
limitazioni “di polizia”.
64 C Cost. 79/1982, GCost 1982, I, 712; C Cost 3/1972, GCost 1972, 6; C Cost. 173/1971, GCost 1971, 1813.
65 DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in AA.VV., cit., 18.
66 GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, 78.
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