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2. L’inviolabilità della libertà personale
L’architettura interna dell’art. 13 della Costituzione sintetizza bene, specialmente
attraverso i primi tre commi, i diversi livelli di garanzia della libertà personale definiti dalla
tradizione storica e oggi recepiti expressis verbis nell’ordinamento italiano. Da questo punto di
vista la solenne proclamazione contenuta nell’art. 13, comma 1, per cui “la libertà personale è
inviolabile”, non corrisponde soltanto a una pur doverosa affermazione di principio , ma riveste
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altresì un preciso significato normativo da diversi punti di vista . Anzitutto perché, ponendo in
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risalto il requisito dell’inviolabilità, essa definisce la regola, in materia di libertà personale,
destinata a rimanere ferma ove non risulti espressamente derogata nelle forme previste dalla
stessa Costituzione. In secondo luogo perché, grazie al ruolo cardine assunto da tale regola
all’interno del sistema, e grazie all’evidente collegamento con la presunzione costituzionale di
non colpevolezza , essa fonda anche un non equivoco canone di orientamento per gli organi
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chiamati a interpretare e applicare singole disposizioni di legge attinenti al tema della libertà
personale: nel senso che, tutte le volte in cui possa esservi incertezza tra la salvaguardia della
libertà e il suo sacrificio, debba necessariamente affermarsi il primato dell’inviolabilità, quale del
resto risulta espresso dal brocardo di matrice garantistica in dubio pro libertate. In terzo luogo,
infine, perché, con riferimento alle situazioni nelle quali la legge debba stabilire dei limiti alla
naturale espansione della libertà personale, intesa come ‘inviolabile’, tali limiti dovranno
ubbidire al criterio della stretta necessità, e quindi essere coerentemente disciplinati in linea con
l’esigenza del “sacrificio minimo” compatibile con la tutela degli altri valori ritenuti meritevoli di
protezione .
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Rispetto al principio enunciato dal comma 1 dell’art. 13 della Costituzione, la disciplina
contenuta nel comma 2 dello stesso articolo assume un’importanza fondamentale in quanto
delinea l’ambito delle ‘compressioni’ che - stando al disegno costituzionale - la libertà personale
può legittimamente subire, ovviamente in chiave derogatoria rispetto alla regola della sua
inviolabilità. Ed è qui, per l’appunto, che il legislatore costituzionale, rivolgendosi anzitutto al
legislatore ordinario per vincolarne la sfera di discrezionalità, sancisce le due più qualificanti
41 Tanto più emblematica se rapportata a esperienze storico-politiche nelle quali il valore dell’inviolabilità non
sempre ha ricevuto adeguata tutela.
42 V. GROSSI, 1972; v. RICCIO e altri, 1991, pp. 226 ss.
43 V. ILLUMINATI, 1979.
44 V. CHIAVARIO, 1984, pp. 299 ss.; v. GREVI, 1976, pp. 19 ss.; v. PISANI, 1974, pp. 3 ss.
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