Page 201 - Quaderno 2017-8
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2.    L’inviolabilità della libertà personale


                  L’architettura interna  dell’art. 13 della Costituzione sintetizza bene, specialmente

            attraverso i primi tre commi, i diversi livelli  di garanzia della libertà personale definiti dalla

            tradizione storica e oggi recepiti expressis verbis nell’ordinamento italiano. Da questo punto di

            vista la solenne proclamazione contenuta nell’art. 13, comma 1, per cui  “la libertà personale è
            inviolabile”, non corrisponde soltanto a una pur doverosa affermazione di principio , ma riveste
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            altresì un preciso significato normativo da diversi punti di vista . Anzitutto perché, ponendo in
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            risalto  il  requisito  dell’inviolabilità,  essa  definisce  la  regola,  in  materia  di  libertà  personale,

            destinata a rimanere ferma ove non risulti espressamente derogata nelle forme previste dalla
            stessa Costituzione.  In  secondo luogo  perché, grazie al ruolo cardine assunto da tale  regola

            all’interno del sistema, e grazie all’evidente collegamento con la presunzione costituzionale di

            non colpevolezza , essa fonda anche un non equivoco canone di orientamento per gli organi
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            chiamati a interpretare  e applicare singole disposizioni di legge attinenti al tema della libertà

            personale: nel senso che, tutte le volte in cui possa esservi incertezza tra la salvaguardia della

            libertà e il suo sacrificio, debba necessariamente affermarsi il primato dell’inviolabilità, quale del

            resto risulta espresso dal brocardo di matrice garantistica in dubio pro libertate. In terzo luogo,

            infine, perché, con riferimento alle situazioni nelle quali la legge debba stabilire dei limiti alla
            naturale espansione della libertà personale, intesa come  ‘inviolabile’, tali limiti dovranno

            ubbidire al criterio della stretta necessità, e quindi essere coerentemente disciplinati in linea con

            l’esigenza del “sacrificio minimo” compatibile con la tutela degli altri valori ritenuti meritevoli di
            protezione .
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                  Rispetto al principio enunciato dal comma 1 dell’art. 13 della Costituzione, la disciplina

            contenuta nel comma 2 dello stesso articolo  assume un’importanza  fondamentale in quanto

            delinea l’ambito delle ‘compressioni’ che - stando al disegno costituzionale - la libertà personale

            può legittimamente subire, ovviamente in  chiave derogatoria  rispetto alla regola della  sua
            inviolabilità. Ed è qui, per l’appunto, che il legislatore costituzionale, rivolgendosi anzitutto al

            legislatore ordinario per vincolarne la sfera  di discrezionalità, sancisce le due più qualificanti






            41   Tanto più emblematica se rapportata a esperienze storico-politiche nelle quali il valore dell’inviolabilità non
               sempre ha ricevuto adeguata tutela.
            42   V. GROSSI, 1972; v. RICCIO e altri, 1991, pp. 226 ss.
            43   V. ILLUMINATI, 1979.
            44   V. CHIAVARIO, 1984, pp. 299 ss.; v. GREVI, 1976, pp. 19 ss.; v. PISANI, 1974, pp. 3 ss.

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