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disporre una misura più grave di quella richiesta dal pubblico ministero: in materia vale il
principio accusatorio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Da un punto di vista sostanziale, il giudice ha il potere-dovere di scegliere la misura
cautelare in base ai criteri che sono espressamente indicati nell’art. 275 ove si stabilisce che la
stessa debba essere:
1) “adeguata” alle esigenze cautelari presenti in concreto; 2) “proporzionata” alla gravità
del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata; 3) “graduata” in modo tale da applicare la
custodia in carcere soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. L’accertamento dei
criteri predetti deve basarsi su elementi di prova ricavati dal caso concreto: di regola, non sono
ammessi automatismi né presunzioni (C. cost. n. 265 del 2010). Dell’esercizio del potere
discrezionale il giudice deve dare conto nella motivazione dell’ordinanza (art. 292).
Al giudice è posto il divieto di disporre la carcerazione cautelare o l’arresto domiciliare
quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-
bis). È altresì posto il divieto di applicare la carcerazione cautelare quando egli «ritiene che,
all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni» (art. 275, comma
2-bis) e quindi, di regola, la pena detentiva medesima sarà sospesa in attesa dell’applicazione di
una misura alternativa (art. 656).
Si tratta di una valutazione complessa e difficile da farsi “allo stato degli atti”; tuttavia, se il
legislatore la impone, significa che, in presenza di alcune prassi devianti, si percepisce l’esigenza
di sottolineare come deve essere applicato in concreto il principio di proporzionalità.
La custodia in carcere costituisce la più intensa delle limitazioni della libertà personale e,
pertanto, deve essere applicata soltanto quando non sia assolutamente possibile operare
diversamente . Il codice recepisce tale istanza affermando il principio di gradualità, secondo il
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quale la carcerazione cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive risultino inadeguate. La legge 16 aprile 2015, n. 47, nel modificare il comma 3
dell’art. 275, ha previsto nuovi istituti che costituiscono un rafforzamento dell’operatività di tale
principio.
Le situazioni incompatibili con la custodia in carcere. A livello codicistico sono poi previste
situazioni che impediscono la custodia cautelare in carcere (art. 275, comma4-quinquies).
Quest’ultima non può essere comunque disposta quando l’imputato è affetto da «malattia che si
trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative».
12 Extrema ratio.
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