Page 169 - Quaderno 2017-8
P. 169

disporre una misura  più grave  di quella  richiesta dal  pubblico ministero: in  materia vale il

            principio accusatorio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
                  Da un punto di vista  sostanziale, il giudice ha il potere-dovere di scegliere  la misura

            cautelare in base ai criteri che sono espressamente indicati nell’art. 275 ove si stabilisce che la

            stessa debba essere:

                  1) “adeguata” alle esigenze cautelari presenti in concreto; 2) “proporzionata” alla gravità
            del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata; 3) “graduata” in modo tale da applicare la

            custodia in carcere  soltanto quando  ogni altra misura  risulti inadeguata. L’accertamento dei

            criteri predetti deve basarsi su elementi di prova ricavati dal caso concreto: di regola, non sono

            ammessi automatismi  né  presunzioni  (C. cost. n. 265 del 2010).  Dell’esercizio del potere
            discrezionale il giudice deve dare conto nella motivazione dell’ordinanza (art. 292).

                  Al giudice è posto il divieto di disporre la carcerazione cautelare o l’arresto domiciliare

            quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-
            bis).  È altresì  posto il divieto di applicare  la carcerazione cautelare  quando egli «ritiene che,

            all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni» (art. 275, comma

            2-bis) e quindi, di regola, la pena detentiva medesima sarà sospesa in attesa dell’applicazione di

            una misura alternativa (art. 656).

                  Si tratta di una valutazione complessa e difficile da farsi “allo stato degli atti”; tuttavia, se il
            legislatore la impone, significa che, in presenza di alcune prassi devianti, si percepisce l’esigenza

            di sottolineare come deve essere applicato in concreto il principio di proporzionalità.

                  La custodia in carcere costituisce la più intensa delle limitazioni della libertà personale e,
            pertanto, deve essere  applicata  soltanto  quando non  sia assolutamente possibile operare

            diversamente . Il codice recepisce tale istanza affermando il principio di gradualità, secondo il
                          12
            quale la carcerazione cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o

            interdittive risultino inadeguate.  La legge 16 aprile 2015, n.  47, nel  modificare il comma 3

            dell’art. 275, ha previsto nuovi istituti che costituiscono un rafforzamento dell’operatività di tale
            principio.

                  Le situazioni incompatibili con la custodia in carcere.  A livello codicistico sono poi previste

            situazioni che impediscono la custodia cautelare in carcere (art.  275, comma4-quinquies).
            Quest’ultima non può essere comunque disposta quando l’imputato è affetto da «malattia che si

            trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie

            curative».

            12   Extrema ratio.

                                                          - 167 -
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174