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al giudice di accertare, «sulla base di specifici elementi», se il fatto sia «di lieve entità» e se «le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte» con l’arresto domiciliare.
La custodia in carcere (art. 285) è la più grave delle misure coercitive: con il relativo
provvedimento il giudice dispone che l’imputato venga immediatamente condotto in un istituto
di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imputato dovrebbe essere tenuto separato
dai detenuti che stanno scontando una pena definitiva (art. 14, comma 3 ord. penitenziario); la
mancata costruzione di carceri in misura adeguata, almeno pari alle necessità che si manifestano
negli altri paesi dell’Unione europea, fa si che in pratica quest’ultima norma non venga mai
rispettata.
Se l’imputato necessita di cure specialistiche che non possono essere fatte in luogo di
detenzione, il giudice ne dispone la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286) e, se del caso, adotta
i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga (es. piantonamento).
2) Le misure interdittive consistono nell’applicazione provvisoria a scopo cautelare di
determinati divieti. La loro previsione risponde alla finalità di far fronte alle esigenze cautelari
con misure meno gravi di quelle custodiali quando sia possibile evitare queste ultime.
L’applicazione di tali misure comprime la facoltà di esercitare determinati diritti e poteri
collegati ad una condizione giuridico soggettiva propria di uno status civile o professionale
lasciando inalterata la libertà fisica intesa in senso stretto. Sono previsti tre tipi di misure
interdittive, che il giudice può adattare alle particolarità del caso concreto su richiesta del
pubblico ministero. La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale priva
temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri ad essa inerenti (art. 288). La
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio impedisce temporaneamente
all’imputato, in tutto o in parte, le attività relative (art. 289). Con il provvedimento che dispone
il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi, il giudice interdice
temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività predette (art. 290).
Le misure interdittive possono essere applicate, di regola, solo in ordine ai delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287).
3) Applicazione provvisoria di misure di sicurezza. Infine, il codice prevede che le misure di
sicurezza possano essere applicate provvisoriamente a titolo di provvedimento cautelare (art.
312 c.p.p.). L’applicazione provvisoria ha per oggetto: a) il ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario (OPG) per l’imputato che sia affetto da vizio di mente totale; b) il ricovero in una
casa di cura e custodia (CCC) per l’imputato semi-infermo di mente (art. 206 comma 1 c.p.); c)
la libertà vigilata (art. 228 c.p.).
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