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al giudice di accertare, «sulla base di specifici elementi», se il fatto sia «di lieve entità» e se «le

            esigenze cautelari possano essere soddisfatte» con l’arresto domiciliare.
                  La  custodia in  carcere  (art.  285) è  la  più  grave  delle  misure  coercitive: con il  relativo

            provvedimento il giudice dispone che l’imputato venga immediatamente condotto in un istituto

            di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imputato dovrebbe essere tenuto separato

            dai detenuti che stanno scontando una pena definitiva (art. 14, comma 3 ord. penitenziario); la
            mancata costruzione di carceri in misura adeguata, almeno pari alle necessità che si manifestano

            negli altri paesi  dell’Unione europea, fa si che in pratica quest’ultima norma non venga mai

            rispettata.

                  Se l’imputato necessita di cure specialistiche  che non possono essere fatte in luogo di
            detenzione, il giudice ne dispone la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286) e, se del caso, adotta

            i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga (es. piantonamento).

                  2)  Le misure interdittive  consistono  nell’applicazione provvisoria a scopo cautelare di
            determinati divieti. La loro previsione risponde alla finalità di far fronte alle esigenze cautelari

            con misure  meno  gravi di quelle custodiali quando  sia possibile evitare queste ultime.

            L’applicazione di  tali  misure  comprime la  facoltà  di esercitare  determinati diritti  e  poteri

            collegati ad una condizione giuridico soggettiva propria di uno status civile o professionale

            lasciando inalterata la libertà fisica intesa in senso  stretto. Sono  previsti tre tipi di misure
            interdittive,  che  il  giudice  può  adattare  alle  particolarità  del  caso  concreto  su  richiesta  del

            pubblico  ministero.  La  sospensione  dall’esercizio  della  responsabilità  genitoriale  priva

            temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri  ad essa inerenti (art. 288). La
            sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o  servizio impedisce temporaneamente

            all’imputato, in tutto o in parte, le attività relative (art. 289). Con il provvedimento che dispone

            il divieto di esercitare  determinate professioni, imprese  o uffici direttivi, il giudice interdice

            temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività predette (art. 290).
                  Le misure interdittive possono essere applicate, di regola, solo in ordine ai delitti per i quali la

            legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287).

                  3) Applicazione provvisoria di misure di sicurezza. Infine, il codice prevede che le misure di

            sicurezza possano essere applicate provvisoriamente a titolo di provvedimento cautelare (art.
            312 c.p.p.). L’applicazione provvisoria ha per oggetto: a) il ricovero in un ospedale psichiatrico

            giudiziario (OPG) per l’imputato che sia affetto da vizio di mente totale; b) il ricovero in una

            casa di cura e custodia (CCC) per l’imputato semi-infermo di mente (art. 206 comma 1 c.p.); c)

            la libertà vigilata (art. 228 c.p.).

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